Ante Scriptum
Marzia Marzoli, la pasionaria e “terzo incomodo” della Rete dei Cittadini, esulterà e riprenderà a sperare… Infatti senza colpo ferire si ritrova ad essere una delle “ragioni” per cui il TAR del Lazio ha accettato di discutere il ricorso di Orazio Fergnani (Costellazione della £ira) per l’annullamento dei risultati delle ultime regionali di fine marzo.
Orazio Fergnani mi ha testé comunicato che il TAR ha accettato di discutere il suo ricorso per l’annullamento dei risultati delle elezioni amministrative del Lazio che ha visto trionfare di poco la Polverini…
Ma sulla base degli oscuramenti mediatici applicati alla Rete dei Cittadini ed altre valide motivazioni, che potete leggere nel testo del ricorso che segue (quasi tutte relative alla Par Condicio), il consiglio del Tribunale si riunisce il 20 maggio p.v. per discutere il caso. Orazio Fergnani mi ha scritto: “Ho chiesto alla mia avvocato che mi ha dato conferma per la divulgazione e pubblicazione. E io ovviamente te ne concedo ampia facoltà sollevandoti da ogni responsabilità ed assumendomele tutte”.
Alleggerito perciò da ogni peso vi passo il malloppo…
Vostro affezionato, Paolo D’Arpini
Altre notizie su Orazio Fergnani:
http://www.circolovegetarianocalcata.it/?s=orazio+fergnani
……….. Premessa
EVENTO EPOCALE!
Contro ogni logica;
contro ogni opinione comune;
contro il “perbenismo”;
contro il diffuso senso di lassismo e disfattismo;
contro ogni più infausta e pessimistica previsione;
contro ogni più nihilista e funerea generalistica aspettativa …….
….. Ieri ho ritirato il provvedimento di accoglimento del mio ricorso contro la Regione Lazio per la sospensione dei risultati elettorali e l’annullamento stesso delle elezioni.
La prima fase del processo fissa per la Camera di Consiglio, per definire l’istanza cautelare, al giorno 20 maggio 2010, e per l’udienza di “merito” il giorno 21 ottobre 2010.
Il fatto stesso che sia stato accolto il ricorso implicitamente afferma che elementi da esaminare ce ne sono……..
Staremo a vedere cosa succederà!
Non so a questo punto se recepire il fatto come una mia grande vittoria, o invece il simbolo tangibile di una tragica sconfitta per la libertà e per la democrazia.
Sono invece propenso a una terza via, e cioè nel voler intitolare questa vicenda alla contemporanea contingenza di tre aspetti di uno stesso scenario, e cioè :
1) la putrefazione e corruzione del Regime che ha prodotto questo infame risultato elettorale, e le sue modalità;
2) una mia grande vittoria sull’immobilismo artefatto e consapevole, e il consociativismo delle spartizioni delle prebende e delle tangenti della “politica” accademica, ufficiale;
3) l’inizio di una nuova presa di coscenza anche all’interno delle istituzioni, in questo caso del T.A.R. del Lazio, dove finalmente qualcuno si sta emancipando e prendendo coscenza che occorre iniziare un nuovo percorso.
A presto e ciao a tutti. Veientefurente alias Orazio Fergnani
oraziofergnani@tiscalinet.it – http://veientefurente1.splinder.com -
P.S. Il dibattito in Camera di Consiglio si tiene a porte chiuse,il 20 maggio 2010, comunque se qualcuno volesse partecipare all’evento dall’esterno in modo da essere informato immediatamente della decisione del Consiglio, siete tutti invitati.
Il palazzo del T.A.R. del Lazio è sito in Via Flaminia, 189 00196 Roma.-
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Ecco il testo completo del ricorso:
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Per il Sig Fergnani Orazio (FRGRZO49E19G865K), residente in FORMELLO, Via DI BACCANELLO, n.16, rappresentato e difeso nel presente giudizio da se stesso, e domiciliato la segreteria del T.A.R., propone
Ricorso
contro: La Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore per l’annullamento, previa sospensione delle elezioni regionali 2010 del 28 e 29 marzo e loro risultati elettorali.
FATTO
Nel periodo elettorale dello scorso mese di marzo, sono state da parte di noi richiedenti presentate varie DENUNCE ALL’AGCOM ED ALTRI DI VIOLAZIONE DELLA LEGGE “PAR CONDICIO” (L. 22 Febbraio 2000, n°28)
Questo in quanto essendosi presentata la lista della RETE DEI CITTADINI alle consultazioni elettorali per le province di Roma, Viterbo, Latina, ed ovviamente anche per la Regione Lazio, noi sostenitori abbiamo in quei giorni riscontrato talmente tanti, continui, innumerevoli, sistematici atti di omissione, elusione, violazione del dettato della legge che riesce difficile darne una elencazione che abbia un senso, ma per questo, come ovvio, basta vedere le registrazioni dei video e radiogiornali presso le loro società editrici, in fattispecie particolare R.A.I. Radiotelevisione italiana.
La dimensione e gravità delle lesioni e violazioni del testo, del senso e del merito della legge è stata tale che far applicare le sanzioni e il tentativo di riequilibrio della visibilità della lista della RETE DEI CITTADINI e della propria candidata presidente sig.ra MARZIA MARZOLI sarebbe stata impresa davvero ardua per questa Autorità (Agcom) e gli altri organi di controllo.
Che, da quello che appare, hanno davvero ben poco o nulla controllato, ricordo per onor del vero che l’Agcom ha l’obbligo istituzionale di procedere d’ufficio alle sanzioni e condanne!!!
Solo a puro titolo di elencazione a partire dal giorno di inizio della competizione elettorale sono stati violati infinite volte gli articoli : 2, comma 1; 2, comma 3; 4, comma 1; 4, comma 4; nonché altri per azioni di minor conto o numero.
Praticamente la lista sella RETE DEI CITTADINI per gli organi di trasmissione, emissione, comunicazione, pubblicazione, e……….. a quanto sembra emergere dal comportamento tenuto anche dagli enti di controllo e regolamentazione (vedere file allegato) .………. semplicemente non è esistita,
Figuriamoci la presenza e visibilità che sarà stata riscontrata dall’opinione pubblica!
Infatti a sentire tutti gli organi di informazione, sia radiotelevisivi che della carta stampata, sarebbe parso che alla tenzone elettorale per la Regione Lazio abbiano partecipato solo la sig.ra Bonino e la sig.ra Polverini, cosa non rispondente al vero!
Questo elusivo e violativo comportamento ha, come appare a chiunque, influenzato pesantemente la disponibilità di informazione e formazione della decisione e del consenso degli elettori che sono stati tenuti volutamente ed intenzionalmente all’oscuro dell’esistenza di :
1) altre liste elettorali (nello specifico RETE DEI CITTADINI), oltre alla Polverini e Bonino/PD
2) altri candidati partecipanti alle elezioni (nello specifico candidati della RETE DEI CITTADINI);
3) soprattutto dell’esistenza di altri programmi politici, proposte sociali ed economiche del tutto innovative, in netta contrapposizione e differenziazione genetico/culturale/politica conducente alla fine del percorso politico da noi prospettato ad una visione e concettualmente antitetica e integralmente discrasica rispetto alle proposte delle altre due tradizionali liste avversarie della sig.ra Bonino e della sig.ra Polverini.
RIPETO tutto ciò volutamente impedito dai concessionari delle frequenze di Stato nonostante i ripetuti inviti e sollecitazioni, nonché infine le estremamente tardive, blande e del tutto sottodimensionate sanzioni irrorate dall’Autorità che anch’essa è qui chiamata a rispondere del proprio insignificante ed elusivo operato.
Insomma la faziosa ed intenzionale sperequazione e la criminosa disinformazione attuate nei nostri riguardi è stata assoluta, totale, volutamente concepita, progettata e condotta a termine con la delinquenziale intenzione di perseguire un iniquo ed indebito vantaggio e creare lesioni e danni alla lista elettorale della RETE DEI CITTADINI.
Non ho mai visto in vita mai un atteggiamento in campagna elettorale così altrettanto solidalmente omissivo, omertoso ed occultativo della verità e della realtà.
E soprattutto non ho mai vista una così pervicace intenzionalità e fermezza collettiva degli operatori dell’informazione così apertamente schierati nel vantaggio delle due liste dei due voraci massimi schieramenti elettorali in danno (nella Regione Lazio) della RETE DEI CITTADINI, che inaspettatamente si era presentata all’improvviso, ed imprevista, come “terzo incomodo”.
A stimolo e contributo di fatti inoppugnabili di chi mi legge produco delibere dell’ AGCOM :
DELIBERA N. 30/10/CSP DEL 11 MARZO 2010
Atto di richiamo per il riequilibrio nell’applicazione dei principi sul pluralismo dell’informazione durante la campagna per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010
L’AUTORITÁ
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell’11 marzo 2010;
VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5 ;
CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, come modificato dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica registrata ai sensi di legge, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, deve trovare fondamento esclusivamente nell’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, essendo vietata in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di comunicazione politica;
RILEVATO che i dati del monitoraggio del pluralismo politico dei periodi dall’11 febbraio al 27 febbraio 2010 e dal 28 febbraio al 6 marzo 2010, pubblicati sul sito dell’Autorità , relativi alle testate giornalistiche delle emittenti nazionali pubbliche e private, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, mostrano un certo squilibrio dell’informazione sui telegiornali;
CONSIDERATO, che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell’autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutti i soggetti politici competitori, ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
RITENUTO di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono richiamate al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;
Nell’esercizio della sua funzione di vigilanza l’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previsti dalla legge. … omissis …..
E POI ANCORA CON DELIBERA 31/CSP DEL 12 MARZO 2010
Modifica della delibera n. 25/10/CSP recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature
……. Omississ …….
RILEVATO che con la predetta delibera n. 25/107CSP l’Autorità, al fine di non determinare una distonia del complessivo sistema dell’informazione radiotelevisiva in campagna elettorale, ha adottato per le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale una disciplina analoga a quella stabilita per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall’ultimo termine per la presentazione delle candidature le Tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto (art. 3, comma 4) e che nel predetto periodo le trasmissioni di informazione, con l’eccezione dei notiziari, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica (art. 6, comma 5);
RILEVATO, altresì, che la predetta delibera n. 25/10/CSP all’articolo 2, comma 1, lettera b) ha individuato tra i soggetti politici che hanno diritto al riparto degli spazi di comunicazione politica ai sensi del successivo articolo 3, ai fini della legge 22 febbraio 2000, n. 28, anche i candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alla consultazione, in analogia a quanto previsto all’articolo 3, comma 5, lett. b) del citato regolamento approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 febbraio 2010;
VISTE le ordinanze del TAR Lazio n. 01179/2010 e n. 01180/2010 del 12 marzo 2010, pronunciate sui ricorsi proposti dalla società Telecom Italia Media Spa e dalla società Sky Italia Srl avverso la predetta delibera n. 25/10/CSP , con le quali il predetto organo ha accolto le domande incidentali di sospensione e, per l’effetto, ha sospeso in parte qua la delibera impugnata nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, ha illegittimamente esteso ai programmi di informazione la disciplina dettata per la comunicazione politica.
CONSIDERATO l’interesse pubblico, nella campagna elettorale in corso, di fare tempestivamente chiarezza e dare certezza applicativa circa le regole da osservare in materia di par condicio e, correlativamente, la necessità ed urgenza di annullare, in via di autotutela, le parti della delibera n. 25/10/CONS ritenute dal TAR del Lazio, in sede cautelare, non conformi all’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000 e alle pronunzie della Corte costituzionale;
PRESO ATTO che il TAR del Lazio con la citata ordinanza n. 01179/2010 pronunciata sul ricorso proposto dalla società Telecom Italia Media Spa , ha sospeso altresì la delibera n. 25/10/CSP nella parte in cui designa tra i soggetti politici i candidati alla Presidenza della Giunta regionale (art. 2, comma 1, lett, b);
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
1. Alla delibera n. 25/10/CSP, citata nelle premesse, sono apportate, in via di autotuela, le seguenti modifiche:
a) l’articolo 3, comma 4, della delibera n. 25/10/CSP è annullato e sostituito dal seguente “ 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti nazionali al’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo”;
b) l’articolo 6, comma 2, è annullato è sostituito dal seguente “2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva,
i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche”;
c) all’articolo 6, comma 3, primo periodo le parole “tra tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento” sono annullate;
d) l’articolo 6, comma 5, è annullato.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento rimane in vigore la disciplina di cui alla delibera n. 25/10/CSP.
…… omissis ……
Roma, 12 marzo 2010.
Ecco la sequenza (credo completa) dei comunicati qui di seguito allegata.
COMUNICATO STAMPA DEL 23 MARZO 2010
E’ ormai indifferibilmente tempo che nei programmi di informazione, e in primis nei notiziari, acquistino il dovuto rilievo i temi politico-elettorali, al fine di consentire ai cittadini una corretta e completa conoscenza di tutte le liste in competizione e dei loro programmi elettorali.
È questo l’invito rivolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle emittenti televisive nazionali.
Ricordando il richiamo al riequilibrio dell’informazione rivolto l’11 marzo scorso e riservandosi di valutare nella prossima riunione della Commissione Servizi e Prodotti in quale misura tale riequilibrio abbia avuto luogo, l’AGCOM ha invitato le emittenti nazionali a voler assicurare la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione a tutte le liste in competizione, garantendo parità di trattamento ed analoghe opportunità di ascolto.
L’Autorità verificherà, con costante monitoraggio, il rispetto dei principi di completezza, correttezza, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti e, in caso di inosservanza, adotterà i provvedimenti previsti dalla legge.
Infine però di fronte alla palese chiarezza dei fatti l’Agcom non ha più potuto sottacere e quindi emetteva la delibera 59 del 25 marzo 2010….
e poi la …… DELIBERA N. 62 /10/CSP DEL 25 MARZO 2010
Atto di richiamo all’attuazione dell’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010
L’AUTORITÁ
…… OMISSIS …….
RILEVATO, dall’esame dei dati del monitoraggio del pluralismo politico dei periodi dal 7 al 13 marzo e dal 14 marzo al 20 marzo 2010, pubblicati sul sito dell’Autorità, relativi alle testate giornalistiche delle emittenti
nazionali pubbliche e private, il perdurare di un forte squilibrio informativo tra il PDL e il PD, e una marginale presenza di altre forze politiche, in particolare delle nuove liste che si sono presentate alle elezioni, in violazione del richiamo già rivolto alle emittenti ad attuare il riequilibrio dell’informazione nei notiziari;
CONSIDERATO, che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque sempre conformarsi, pur nel riconoscimento dell’autonomia editoriale di ciascuna testata, al principio della parità di trattamento e dell’equa rappresentazione di tutti i soggetti
politici competitori, ai fini del corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
CONSIDERATA l’imminente conclusione della campagna elettorale che impone di dover procedere tempestivamente al riequilibrio dell’informazione nei notiziari diffusi delle emittenti nazionali pubbliche e private;
RITENUTO di dover rivolgere un richiamo a tutte le emittenti nazionali, pubbliche e private, ad attuare un immediato riequilibrio dell’informazione entro la chiusura della campagna elettorale ;
………OMISSIS…..
DELIBERA
Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private sono richiamate ad attuare un immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari entro la chiusura della campagna elettorale
Nell’esercizio della sua funzione di vigilanza l’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi incluse le sanzioni, previsti dalla legge. …..omissis ……..
Comunicato stampa del 25/03/2010
Disponibile sul sito www.agcom.it da giovedì 25 marzo 2010
La Commissione Servizi e Prodotti dell’Autorità, presieduta da Corrado Calabrò, relatori Magri e Sortino, alla luce dei dati di monitoraggio dell’ultimo periodo (14 – 20 marzo), ha rilevato il perdurare di un forte squilibrio informativo tra PDL e PD, e una marginale presenza di altre forze politiche, in particolare delle nuove liste che si sono presentate alle elezioni, in violazione del richiamo già rivolto alle emittenti ad attuare il riequilibrio dell’informazione nei notiziari.
La Commissione ha pertanto comminato, all’unanimità, una sanzione di 100.000 euro al Tg1 e al Tg5, che presentavano il maggiore squilibrio, ed ha, nel contempo, rivolto un richiamo a tutte le emittenti ad attuare un immediato riequilibrio dell’informazione entro la chiusura della campagna elettorale.
Come appare chiaro, alla luce dei fatti che si sono succeduti fino al momento attuale la sequenza dei fatti è stata che :
1) le scarne e blande sollecitazioni dell’Agcom le relative linee guida, come non poteva essere diversamente, sono state completamente disattese da tutti i concessionari di frequenze radio e frequenze televisive, questo pure in presenza di deboli sanzioni pecuniarie comminate al TG1 e al TG5……
2) questo ha portato ad un generale menefreghismo ovvero “disattenzione” alla direttiva indicata dall’Autorità;
3) questo ha determinato che noi non abbiamo mai potuto apparire, né manifestarci, né essere visibili insomma siamo rimasti intrappolati nell’oblio e per la stragrande maggioranza dei nostri potenziali elettori dei meri ed insignificanti nomi nella migliore delle ipotesi.
4) Insomma abbiamo avuto la visibilità riservata agli ectoplasmi.
Questo in aperto e palese contrasto e violazione di Costituzione, leggi, norme, regolamenti, direttive, delibere.
DIRITTO
L’art. 21 della Costituzione stabilisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Il diritto all’informazione è un importantissimo tipo di diritto soggettivo, derivante dalla libertà di manifestazione del pensiero e dall’art. 21 della Costituzione italiana.
Il diritto all’informazione è altresì anche un diritto sociale, che la Corte Costituzionale, con la sent. n. 420/1994, stabiliva che è necessario garantire il massimo di pluralismo esterno, al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione. Ciò in particolare in occasione della formazione delle convinzioni e decisioni da prendere in base alle informazioni sui programmi dei vari partiti e liste politiche in previsione del voto elettorale.
La definizione di pluralismo, sia interno che esterno, risale alla sent. n. 826/1988 della Corte, e tale principio è richiamato in particolar modo nella Legge 223 del 06 agosto 1990 detta “Mammì” sulla radiotelevisione, e più precisamente specificata all’articolo 10 di sopraddetta Legge.
Dal momento che la Corte ritiene il pluralismo un ineludibile imperativo costituzionale, e dal momento che un diritto all’informazione discende direttamente dal principio pluralistico, è palese arrivare a considerare anche l’informazione come uno dei diritti fondamentali sociali e soprattutto politici.
La dottrina prevalente ha provveduto a distinguere due tipi di diritto all’informazione:
1) diritto a un’informazione imparziale da parte del servizio pubblico (Rai primariamente per essere ente di pieno controllo dello Stato e secondariamente perché anch’ essa, e i suoi funzionari, pubblici ufficiali nell’esecuzione delle proprie funzioni, in quanto concessionari di frequenze radiotelevisive statali, come del resto anche tutti gli altri concessionari)
2) par condicio delle campagne elettorali;
Legge 22 Febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”
ART. 2
3. È assicurata parità di condizioni nell’esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
ART.3
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
ART.4.2
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione,
Art. 10.(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall’Autorità sono perseguite d’ufficio da quest’ultima secondo le disposizioni del presente articolo.
2. L’Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ….. omissis …… procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, …… omissis …. , provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l’Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l’Autorità ordina all’emittente interessata, oltre all’immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l’equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell’equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
Nulla di tutto questo a tutt’oggi è stato adempiuto dalle Istituzioni preposte Agcom e Co.Re.Com. e di conseguenza neanche da parte dei concessionari delle fraquenze radiotelevisive obbligati al rispetto della legge e delle sanzioni dei due enti sopra citati.
Fra tutte le altre ipotesi di reato mi permetto di evidenziare anche le fattispecie derivanti dal fatto di essere i concessionari di Stato nell’esecuzione delle loro funzioni pubblici ufficiali, con ciò aggravando la loro responsabilità nell’esecuzione del reato.
Ed anche, e non ultimo, ….
DPR 29 marzo 1973, n. 156 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
LIBRO QUARTO Dei servizi di telecomunicazioni
TITOLO I Parte generale
Capo II – Norme comuni alle concessioni ad uso pubblico e ad uso privato
Capo 191 . – La decadenza della concessione è pronunciata nel caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi imposti al concessionario. …..omissis ……
Alla luce di tutto questo e di quant’altro documentabile dalla visione delle registrazioni dei telegiornali, dei radiogiornali, e dei giornali stampati si evince acclaratamente ed inoppugnabilmente che nel corso della campagna elettorale tenutasi per le appena trascorse elezioni regionali (e in particolare per la Regione Lazio) regolamentata secondo le leggi, direttive, normative citate, si sono verificate una serie innumerevole di lesioni, elusioni e violazioni di Legge da parte di numerosissimi soggetti responsabili di reati previsti nelle fattispecie che si sono verificate, e proprio perciò pesantemente censurabili, sanzionabili e condannabili reati.
Il tutto condotto secondo una volontà e conseguente strategia tesa a oscurare e/o far sparire presso l’opinione pubblica l’immagine e soprattutto il progetto politico dell’unico soggetto (RETE DEI CITTADINI)
vero avversario ed antagonista della “Casta” ormai da decenni inamovibile e trincerata all’interno di recinti e steccati di difficile sormontabilità.
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Insomma è invalso ancora, e sempre, l’avvilente monito di Franceschiello < ….. Facite ‘a muina>, e come si può coerentemente dedurre da tutto ciò descritto ne è derivato grave nocumento e pregiudizio per i diritti dei i candidati della lista della Rete dei cittadini, dei loro sostenitori, degli attivisti tra cui il sottoscritto, nonché dei loro elettori. Questo atteggiamento illegalmente discriminatorio, non ha permesso l’equità di trattamento fra cittadini, e loro organizzazioni, compromettendo ampiamente l’esito delle votazioni, con ciò privando i candidati del recupero delle spese elettorali, degli eventuali futuri stipendi da consiglieri regionali, nonché di tutti gli altri futuribili introiti sia economici, di immagine e prestigio, che relazionali e morali; e per quanto riguarda gli elettori, privandoli di una possibile rappresentanza dei loro giusti diritti nell’assemblea consigliare della Regione Lazio.
P.Q.M.
Il Sig Fergnani Orazio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione nei motivi aggiunti, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1. In via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni juris nonché dell’estrema gravità ed urgenza disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del Presidente (Governatore) della Regione Lazio;
3. Nel merito, annullare con ogni conseguenza di legge, il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
All’atto di costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti:
1) denuncia – querela contro pres. Agcom, pres. Co.re.com., direttori telegiornali del 15 marzo 2010;
2) integrazione alla denuncia – querela contro pres. Agcom, pres. Co.re.com., direttori telegiornali del 21 marzo 2010;
3) denuncia ad Agcom e Co.re.com di direttori di radio e telegiornali del 15 marzo 2010;
4) Fax di risposta di Co.re.com. del 16 marzo 2010;
5) Fax di risposta di Co.re.com. del 17 marzo 2010;
6) Fax di risposta di Co.re.com. del 24 marzo 2010;
7) integrazione alla denuncia ad Agcom e Co.re.com. di direttori di radio e telegiornali del 21 marzo 2010;
8) comunicato stampa Agcom del 25 marzo 2010 di sanzione a TG1 e TG5;
9) delibera Agcom n°59 del 25 marzo 2010
10) delibera Agcom n°62 del 25 marzo 2010;
11) dischetto CD contenente file : diagrammi e schede pluralismo politico 14-21 marzo 2010, altrimenti reperibile sul sito www.agcom.it al file url: http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=3965
Fergnani Orazio
———Risposta del TAR
Tar Lazio Sede di Roma
Dettaglio del Ricorso
Num. Reg. Gen.: 3835/2010 Data Dep.: 30/04/2010 Sezione: 2B
Oggetto del ricorso: ANNULLAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010 E LORO RISULTATI ELETTORALI
Istanza di fissazione:
Istanza di prelievo: NO
Ricorrenti/Resistenti
Tipo Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE FERGNANI ORAZIO
RESISTENTE REGIONE LAZIO
Avvocati
Nome: RIC. ELETTORALE Cognome: DIFESA IN PROPRIO
Indirizzo , Tel.
Atti Depositati
Deposito Tipo Parte Parte Atto Depositato
30/04/2010 RICORRENTE FERGNANI ORAZIO RICORSO
Provvedimenti Collegiali
Nessun Provvedimento
Provvedimenti Monocratici
Nessun decreto
Udienze
Data fiss. udienza: 20/05/2010 Tipologia udienza: CAMERA DI CONSIGLIO
Relatore: FRANCESCO ARZILLO Tipologia del relatore: CONSIGLIERE
Secondo componente: EDUARDO PUGLIESE Tipologia componente: PRESIDENTE
Terzo componente: ANTONIO VINCIGUERRA Tipologia componente: CONSIGLIERE