Assoconsumatori. Istanza al governo italiano contro l’obbligatorietà dei vaccini
ECC.MA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Istanza ex art. 2, L. 07.08.1990 n. 241 e L. 11.02.2005 n. 15
del L’ASSOCONSUMATORI (c.f.:97043410584) in persona del Presidente , legale rappresentante p.t., Dott. Vitali Giorgio elettivamente domiciliata in Roma ,via Unione Sovietica 8, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Cerchiara (CRCMRZ52L03H501O;06/32650592; mauriziocerchiara@ordineavvocati.org; maurizio.cerchiara@libero.it) del foro di Roma che le rappresenta e difende , giusta delega rilasciata in calce al presente atto
PREMESSO
Con il decreto legge 27.5 2017 n. 73, approvato in via definitiva dal Parlamento il 18.7.17, si sono dettate disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
La legge prevede vaccinazioni obbligatorie per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni per dieci vaccini
Il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso a nidi e scuole materne. Per le famiglie inadempienti si prevedono multe fino a 5oo euro modulate secondo la gravita’ dell’infrazione.
Con il presente atto si intende rilevare la illegittimita’ di tale legge sulla base delle seguenti argomentazioni
I – Occorre premettere che la salute e’ l’espressione piu alta di una posizione di liberta’ della persona che tuttavia ha necessita’ di essere rispettata tramite il contemperamento con altri principi costituzionali
Infatti, l’art, 32 Cost stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita’….”
Quindi , questi due principi, il diritto dell’individuo alla salute e l’interesse sanitario collettivo devo essere armonicamente contemperati e tutelati , l’uno senza degradare l’altro.
La Corte Costituzionale , nel suo operato di approfondimento della carta fondamentale ha insegnato che al riguardo, e’ il principio del bilanciamento degli interessi deve essere applicato quanto due valori fondamentali della costituzione entrano in competizione, e a seconda dalla situazione giuridica in esame e delle circostanze attinenti al momento in cui si verifica il confronto, puo’ essere fatto prevalere un principio rispetto ad un altro.
Nel caso di specie la legge sui vaccini obbligatori non opera tale bilanciamento, anzi,distorce l’equilibrio che dovrebbe mantenersi tra diritto dell’individuo alla salute e l’interesse sanitario collettivo per direzionarlo solamente a favore del secondo principio e del tutto calpestando il primo.
Invero il legislatore compie tale operazione legislativa senza che a suo sostegno possa vantare un pericolo sanitario per la collettivita’ e di conseguenza viola l’art. 32 2 comma Cost. Tale norma infatti sancisce “nessuno puo’ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
Ecco, nella legge, si ignora completamente il grado di comunione che sussiste tra madre e bambino dal quale spesso possono emergere aspetti personali del bambino che possono sfuggire alla nozione sanitaria generale
Al contrario, con la normativa in questione si eleggono a valori unici ed universali esclusivamente nozioni scientifiche che da sole non possono giustificare un trattamento collettivo vaccinale.
Cosicche’ la legge in questione viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Inoltre, quando la Corte Costituzionale ( sentenza 22.7.2004 n. 262) si e’ pronunciata nel respingere la questione di legittimita’ costituzionale di una norma che sanciva la obbligatorieta’ della vaccinazione antitetanica per i nuovi nati, si riferiva a trattamenti specifici rispetto a casi di emergenza medica particolari
La legge in questione, invece pretende che l’obbligatorieta’ sia prevista per l’indeterminata collettivita’ ,a priori e per tutta una vastissima serie di affezioni.
Una normativa seria in materia , dovrebbe, al contrario, prevedere, l’instaurazione di una collaborazione tra percezione diretta della madre e cognizioni del medico , come nella recente proposta di una formazione politica si cerca di perseguire
Una normativa seria dovrebbe infine tener conto degli effetti collaterali negativi dei vaccini, documentati in molte ricerche mediche, studi,, nonche’ numerosi casi succedutisi nel tempo
II – Ma laddove il provvedimento normativo scivola in sanzioni pecuniarie pesanti per una famiglia nell’attuale periodo di crisi, il sospetto che esso sia stato posto in essere per soddisfare interventi di categoria non sposabili con l’interesse pubblico, emerge chiaramente.
Questo ricorso a sanzioni pecuniarie che ricorda regimi del passato ben piu’ terribili ma nello stesso tempo molto meno ambigui rispetto a quello che ha ispirato il decreto in questione, costituisce un vero e proprio caso di sviamento di potere.
E’ la prova che non si vuole minimamente raggiungere il fine di un consenso tra famiglie, madri dei pazienti e scienza della medicina, ma che si vuole imporre un obbligo assoluto senza alcun contemperamento per fini estranei alla tutela sanitaria collettiva.
Perche’ nel caso di specie, indubbiamente, la sanzione e’ prevista apposta per impedire qualsivoglia intervento che miri a raggiungere il risultato sanitario migliore in una determinato situazione.
Al contrario, in luogo di una sanzione, la legge, se avesse voluto essere rispettosa della Costituzione, ma come abbiamo visto e’ palesemente in contrasto con essa, avrebbe dovuto prevedere un indennizzo per gli interessati che subiscono un pregiudizio per far assoggettare i loro figli ad un trattamento sanitario imposto per legge, ( Corte Cost. 22.6.2000 n. 226, in applicazione dell’art. 32 e 2 Cost.)
Cosicche’ il ricorso al profilo sanzionatorio dimostra quanto il provvedimento normativo in questione sia lontano dal poter minimamente perseguire obiettivi di interesse pubblico sanitario; al contrario espone l’intera’ societa’ ad un inevitabile contrasto di valori.
Tale conflitto di idee non puo’ poi ripercuotersi del tutto negativamente rispetto alla fiducia gia’ ai minimi termini che i cittadini posso provare rispetto alle istituzioni.
Tutto ciò premesso
FA ISTANZA
affinché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.,, con sede in Roma , Piazza Colonna, 370, 00187,, voglia, al termine del procedimento promosso ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/90, adottare una determinazione consona con la normativa vigente ed abrogare il provvedimento di legge
In difetto di una determinazione in tal senso, l’istante tutelerà le proprie ragioni anche nei confronti del responsabile del procedimento ex L. n. 241/90
Roma, 20.7.2017 Avv. Maurizio Cerchiara
Delego l’Avv. Maurizio Cerchiara a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, conferendogli ogni piu’ ampia facolta’ di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via Unione Sovietica, 8, 00196 Roma
Dott. Giorgio Vitali
E’ autentica Avv. Maurizio Cerchiara
RELATA DI NOTIFICA EX L. N. 53/94: Io sottoscritto A.U.G., Avv. Maurizio Cerchiara, con studio in Roma, via U. Sovietica, 8, sulla base dell’autorizzazione n. 516/06 (delibera del Consiglio Ordine Avv. Roma), ho notificato copia conforme del su esteso atto a mezzo del servizio postale ex L. n. 53/94, tramite l’Ufficio Postale di Roma 147,