De profundis per la libertà d’opinione e di ricerca storica – Querela contro tutti i senatori (ed altri, come descritti di seguito) votanti a favore dell’approvazione del D.d.L. S. 54 della 17a legislatura denominata legge sul cosiddetto concetto del “negazionismo”

CARI AMICI SIAMO ALLA FINE DEL MONDO SOCIALE E DEL DIRITTO …. E ALL’AVVENTO DEL MONDO CAPITALISTA ASSOLUTISTA OLIGARCHICO DELLA FINANZA… VEDETE CHE COSA CI HANNO COMBINATO I NOSTRI CARI SENATORI CON UN’ADESIONE DA VOTAZIONE BULGARA… SU 245 PRESENTI …. 234 VOTI A FAVORE CONTRO 3 (TRE) CONTRARI E 8 (OTTO) ASTENUTI.-

NON UN GIORNALE O UN TELEGIORNALE CHE ABBIA RILEVATO LA PORTATA DELL’USURPAZIONE DEL DIRITTO…

LA LIBERTA’ DI OPINIONE, PENSIERO E CRITICA (CONTRO TUTTE LE LEGGI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) NON SOLO CONSIDERATO COME REATO A SE STANTE.. E SANZIONATO PER QUESTO…. MA ADDIRITTURA EQUIPARATO DALL’8 GIUGNO AI REATI PREVISTI DALLA LEGGE “MANCINO”… QUESTA E’ LA PIU’ PALESE DIMOSTRAZIONE DELL’ELIMINAZIONE TOTALE DELLE LIBERTA’ DEMOCRATICHE…

LEGGE MANCINO – DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Articolo 1 – Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1.
L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: “Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, … omissis …, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; … omissis …

3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, … omissis … Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”.

QUESTO E’ IL TESTO AGGIUNTO DA QUESTA GENI’A DI INFAMI…

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, let-tere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

Ora… senza voler denigrare oltre misura la capacità intellettiva dei firmatari della cosiddetta legge sul “negazionismo”…

appare di tutta evidenza che una cosa, e una valenza di responsabilità siano i reati perseguiti dalla legge13 ottobre 1975, n. 654… e successive modificazioni ed integrazioni… che giustamente condanna “CHI COMPIE ATTI” come descritti nelle leggi sopra richiamate…………

E… ben altra e ben diversa valutazione dimensionale di gravità di colpevolezza a “reità” è quella del pensare e di esprimersi e divulgare diversamente dal

“politically correct”…

NON POSSIAMO RIMANERE IMPASSIBILI AD UN SIMILE MISFATTO… COORDINIAMOCI… NON POSSIAMO RIMANERE SPETTATORI DELLA NOSTRA DISTRUZIONE.

Orazio Fergnani – AlbaMediterranea.

P.S. OSSEVARE CHE ANCHE I COSIDDETTI AUTODEFINITISI PORTATORI DELL’ONORE… ALTRIMENTI DETTI GRILLINI… HANNO ANCHE LORO VOTATO COMPATTAMENTE IN FAVORE DI QUESTA INFAME LEGGE… QUESTO SAREBBE IL RINNOVAMENTO APPORTATO DA COSTORO…

ROMA, 11/06/2016

Al Comando stazione dei Carabinieri

Alla Procura Della Repubblica Competente

Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia

Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

E, p.c. Ad Altri

Querela contro tutti i senatori (ed altri, come descritti di seguito) votanti a favore dell’approvazione del D.d.L. S. 54 della 17a legislatura denominata legge sul cosiddetto concetto del “negazionismo”.

CONTRO :

1) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
2) Il Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi
3) Il Presidente della Camera Laura Boldrini
4) Il Presidente del Senato Pietro Grasso;
5) Tutti i Parlamentari partecipanti a votazioni per la legge sul “negazionismo”, come da
elenco dei votanti a favore integralmente inserito nella presente denuncia;
6) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
6) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
7) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
8) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
9) Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
10) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
11) Associazione a delinquere (art.416 bis);
12) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
13) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
14) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
15) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
16) Furto (art.624 c.p.);
17) Truffa (art.640 c.p.);
18) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
19) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale

TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;

Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

COSTITUZIONE

Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : ;

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.

Art. 21.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

Proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, con l’entrata in vigore del “Trattato di Lisbona”, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati, ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea. Essa definisce un gruppo di diritti e di libertà rilevanti, garantiti a tutti i cittadini dell’Unione.

Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.

Articolo 11. Libertà di espressione e d’informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Articolo 21. Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, … omissis …. le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto…. omissis …

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età….. omissis …..

Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

PREMESSA

La legge n 270 del 21 dicembre 2005 ha modificato il sistema elettorale italiano delineando la disciplina attualmente in vigore, salve le modifiche ad essa apportate dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale (pubblicata in G.U. il 15 gennaio 2014, con effetti decorrenti dal giorno successivo) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della stessa legge.

La Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della vigente legge elettorale, in particolare delle modifiche introdotte dalla legge 270 del 2005 (ordinanza n. 12060/2013).

La Corte ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ed ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.

Il giudizio ha avuto origine nell’atto di citazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’Interno, presentato dall’avv. Aldo Bozzi in qualità di cittadino elettore al Tribunale civile di Milano nel novembre 2009, adducendo che le disposizioni della vigente legge elettorale gli avrebbero impedito l’esercizio libero e diretto del diritto di voto nelle elezioni del 2006 e del 2008, in contrasto con gli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione.

Nell’atto di citazione, le previsioni della legge elettorale, che non consentono la scelta del singolo candidato da parte dell’elettore, che attribuiscono premi di maggioranza e che prevedono l’indicazione del capo di ciascuna lista o coalizione condizionando l’autonomia del Capo dello Stato, sono state fatte oggetto di questioni incidentali di costituzionalità delle quali si è chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale, motivando sul punto della rilevanza e non manifesta infondatezza.

Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune parti della legge formalmente annullate il 16 gennaio 2014. Le parti annullate riguardano l’assegnazione dei
premi di maggioranza, poiché indipendenti dal raggiungimento di una soglia minima di voti alle liste (o coalizioni), e l’impossibilità per l’elettore di fornire un preferenza.

Insomma, l’Italicum di Renzi potrebbe essere approvato solo a fronte di nuove elezioni.

L’importantissima recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, n. 8878/14 del 4 aprile 2014, nella quale, con l’efficacia del “giudicato erga omnes …………..
” è stato accertato e dichiarato che “…i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento…”.
Dopo questa premessa, arriva la parte decisiva: “Il principio di continuità dello Stato non può legittimare fino alla fine della legislatura le Camere elette in violazione della libertà di voto e che sono il frutto della grave ferita inferta ” alla logica della rappresentanza consegnata dalla Costituzione”.

Ciò comporta una grave violazione del giudicato costituzionale e di quello della Corte di Cassazione, nonché una persistente inammissibile violazione della Costituzione.

Si tratta di pronuncia che è destinata a spiegare i propri effetti proprio per il futuro e che, quindi, non può essere ignorata, poiché ha accertato con forza di giudicato l’avvenuta violazione del diritto di voto di tutti gli elettori italiani.

Ne consegue che l’attuale Parlamento, stante ” la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”,

non ha alcuna legittimazione democratica per apportare modifiche, né di ledere il dettato della vigente Costituzione.

Auspichiamo, pertanto che preso atto dell’ineludibile giudicato e dell’obbligo giuridico di darvi pronta attuazione, si promuovano gli atti necessari affinché il Popolo Italiano sia finalmente messo in grado di “esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale”.

Nonostante le grida di allerta che andiamo urlando, lontano appare il risveglio dell’attenzione dell’opinione pubblica. Da decenni la cosiddetta Sovranità Popolare garantita dall‘art. 1 della Costituzione viene sottratta con subdole azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica, usurpazione ed estorsione di diritti…. Tutto questo alla luce del sole ma anche in questo caso, come stiamo qui dimostrando, in modo ILLEGALE, DISPOTICO, SPIETATO USURPATIVO, DITTATORIALE .

È in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo e discrezionale, sperequativo, della élite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti nazionali e degli organismi internazionali dalla facciata apparentemente presentabile.

Questa denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non si possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed impunemente……., i Cittadini , lo Stato, la Nazione, … e soprattutto non si possono annullare i loro “naturali e costituzionali diritti”…

Le violazioni alla Costituzione conteggiate ed evidenziate in apice sono previste negli ordinamenti più fondanti della cultura giuridica nazionale ed internazionale tanto decantati esaltati, magnificati dai media del regime.

Questi usurpatori di ruoli, scranni, competenze, NON HANNO ALCUN TITOLO, NÉ DELEGA PER AGIRE IN NOME E PER CONTO DEI CITTADINI.

IL FATTO

ECCO IL TESTO COMPLETO – MODIFICATO DALL’INTEGRAZIONE DEL d,D,Legge l’ 8 giugno 2016 votato definitivamente dalla Camera dei Deputati.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, l’11 febbraio 2015, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei senatori Amati, Malan, Zanda, Schifani, Susta, De Petris, Crimi, Airola, Alberti Casellati, Anitori, Battista, Bertorotta, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Campanella, Capacchione, Cappel-letti, Casson, Castaldi, Catalfo, Ceroni, Chiti, Cioffi, Cirinnà, Compagna, Cotti, Cucca, D’Adda, Di Biagio, Di Giorgi, Donno, Endrizzi, Stefano Esposito, Giuseppe Esposito, Fabbri, Fattori, Favero, Fedeli, Finocchiaro, Fornaro, Fucksia, Gaetti, Galimberti, Gatti, Gentile, Rita Ghedini, Giannini, Giarrusso, Girotto, Granaiola, Lanzillotta, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Lucidi, Lumia, Manassero, Mancuso, Mangili, Maran, Margiotta, Luigi Marino, Marton, Mattesini, Merloni, Messina, Micheloni, Minniti, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Pagliari, Paglini, Pegorer, Pepe, Petrocelli, Pezzopane, Pignedoli, Puglia, Puppato, Repetti, Rizzotti, Maurizio Romani, Romano, Gianluca Rossi, Santangelo, Sciascia, Scibona, Serra, Simeoni, Spilabotte, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vacciano e Valentini:

Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, e modifica all’articolo 414 del codice penale

Art. 1.

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: a «pubblicamente»;l comma 1, lettera

b), dopo le parole: «, in qualsiasi modo, istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, let-tere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
2. All’articolo 414, primo comma, numero 1, del codice penale, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

IL PRESIDENTE

Insomma siamo entrati nell’era della polizia del pensiero…
E poiché nel tempo della menzogna universale dire la verita’ diventa un atto rivoluzionario…

Appunto come atto sovversivo, dal punto di vista del regime, coerentemente VA PERSEGUITO DAL REGIME ….. MA CERTAMENTE NON PUO’ ESSERE PERSEGUIBILE DALLA LEGGE DI UN PAESE CHE SI DEFINISCE LIBERO E DEMOCRATICO

Pensare, dibattere, commentare, divulgare, argomentare, pubblicare, discutere, comunicare … quando si parla di “shoah”… (qualcuno conosce l’esatta traduzione della parola? – e sa quale sia quella da accepire esattamente in questo caso?) … … Se si nega o mette in dubbio il senso di qualunque cosa significhi “shoah” (qualunque cosa si voglia intendere (fra le molte) significhi …. Già PERCIÒ STESSO … SI COMPIE REATO DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE PERSEGUIBILE AI SENSI DELL’ART.414 DEL CODICE PENALE…

Vediamo quindi come ci illumina il sito del governo in merito al significato del termine “shoah” … (e il “significante” dove lo mettiamo???)…Ecco qui :

http://www.governo.it/approfondimento/sintesi-della-storia-della-shoah/2972

“Shoah è una parola ebraica, che significa catastrofe, disastro, distruzione.
La Shoah che colpì gli ebrei, in Europa, a metà del secolo scorso, … omissis …. Il vocabolo quindi ha assunto il significato di denominazione di un’intera vicenda storica, similmente a ciò che è avvenuto in lingua italiana ai termini Risorgimento o Resistenza (questa affermazione mi sembra una forzatura semantica inarrivabile) .
Il vocabolo Shoah oggi identifica innanzitutto lo sterminio sistematico degli ebrei, attuato dal 1941 al 1945; .. omissis ….”

Ne consegue ad esempio che se si volesse discutere a proposito della più efferata strage di tutti i tempi perpetrata dagli yankees con il lancio delle due bombe atomiche sul Giappone… si ricadrebbe nel reato di cui qui si denuncia anche la palese assoluta incertezza di interpretazione e discutibile arbitrarietà di conduzione.. ed invece “NI”.

Senza poi voler considerare lo sfregio fatto deliberatamente o meno al senso stesso della Nazione italiana … ed alle leggi dello Stato … e del senso stesso della “libertà di pensiero” garantita da innumerevoli leggi nazionali ed internazionali…., che a questo proposito (a maggior conferma della incostituzionalità ed illegalità dei provvedimenti presi) ci viene chiaramente dimostrato e confermato dalle leggi in questa denuncia ricordate e citate ..

Inoltre occorre evidenziare un ulteriore vulnus al senso del diritto … tanto più quando si interviene in un ambito così sensibile delle libertà democraticamente garantite, quale il diritto alla libera espressione del pensiero… le cioè legiferare utilizzando la lingua ufficiale dello Stato ITALIANO ed i termini di tale lingua italiana, come stabilito dalle leggi italiane qui di seguito.

Costituzione

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno ….. omissis ….
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Codice di Procedura Penale

Art. 109 – Lingua degli atti –
1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.

Legge 482/99

Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l’italiano.

Art. 7.

3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.
1. Nei comuni di cui all’articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del
bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Non si capisce perché per redigere questa insulsa ed incostituzionale legge non si siano utilizzati termini di lingua italiana che esprime abbondantemente qualunque concetto umano… Non sarebbe stato più utile per una più facile comprensione (come dovrebbero essere le leggi per poter essere osservate…) utilizzare un termine in lingua italiana… come comunque si deve fare poi, per spiegare,… come visto appena sopra ????

Insomma per tornare alla centralità di questa querela/denuncia … con l’approvazione definitiva di questo mostro legislativo siamo entrati nell’

era della polizia del pensiero…

E poiché nel tempo della menzogna universale dire la verita’ diventa un atto rivoluzionario… appunto come atto sovversivo, dal punto di vista del regime, coerentemente VA PERSEGUITO DAL REGIME …..

Come già sopra affermato … ma lo si deve far rimarcare nella sua perversa e malefica essenza …. questo atto del tutto usurpatore di ogni genere di diritto del “libero cittadino” è il supremo disgregatore della convivenza etica, sociale, politica, … esistenziale …

Pensare, dibattere, commentare, divulgare, argomentare, pubblicare, divulgare comunicare a partire da ora e sempre più arbitrariamente nel prossimo futuro permetterà a chi controlla il potere delle istituzioni (NON PIU’ LIBERE…) ….

GIÀ PERCIÒ STESSO … DI COMPIERE REATO DI ISTIGAZIONE A DELINQUERE E QUINDI RENDERE PERSEGUIBILE E CONDANNABILE CHIUNQUE AI SENSI DELL’ART.414 DEL CODICE PENALE SOLO PER AVER OSATO METTERE IN DUBBIO LA “VERITA’” DI REGIME.

Questo nostro attuale “j’accuse” non è una fantasiosa e gratuita immaginazione di un ipotetico catastrofismo/complottismo… ma l’esatta e reale percezione e precisa identificazione dell’inizio della deriva, SENZA RITORNO, della democrazia verso la dittatura del pensiero..

Vale a questo punto sottolineare con la massima energia e decisione che questo infame raggiro concettuale prende compimento e completamento con il combinato con la legge Mancino ed equipara varie modalità di azione eversiva contro lo Stato.. alla libertà di pensiero… SOLO DEI PERFETTI INFAMI, DECEREBRATI O VENDUTI AD INTERESSI ANTIITALIANI POTEVA ARRIVARE AD UN TALE GRADO DI MISTIFICAZIONE…VEDI QUI :

LEGGE MANCINO – DECRETO LEGGE 26 aprile 1993, n. 122, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, recante: “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”.

Articolo 1 – Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1.
L’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: “Art. 3. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, … omissis …, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; … omissis …

3. E’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiose. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, … omissis … Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.”.

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, let-tere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

Ora… senza voler denigrare oltre misura la capacità intellettiva dei firmatari della cosiddetta legge sul “negazionismo”…

appare di tutta evidenza che una cosa, e una valenza di responsabilità siano i reati perseguiti dalla legge13 ottobre 1975, n. 654… e successive modificazioni ed integrazioni… che giustamente condanna “CHI COMPIE ATTI” come descritti nelle leggi sopra richiamate…………

E… ben altra e ben diversa valutazione dimensionale di gravità di colpevolezza a “reità” è quella del pensare e di esprimersi e divulgare diversamente dal

“politically correct”…

Qualora questa legge non subisse democratici attacchi … quali ad esempio un rapidissimo rinvio a referendum abrogativo… starebbe a significare ch’ormai siamo completamente dentro al baratro della illegalità e della DITTATURA-

TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :

a) di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, (e quant’altro riscontrabile dalle indagini che speriamo scaturiranno da questa nostra denuncia…), rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.

b) di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente

IN FEDE.

Hanno votato a favore:

AIELLO Piero, AP (NCD-UDC)
AIROLA Alberto, M5S
ALBANO Donatella, PD
ALBERTINI Gabriele, AP (NCD-UDC)
ALICATA Bruno, FI-PdL XVII
AMATI Silvana, PD
AMIDEI Bartolomeo, FI-PdL XVII
ANITORI Fabiola, AP (NCD-UDC)
ARRIGONI Paolo, LN-Aut
ASTORRE Bruno, PD
AURICCHIO Domenico, FI-PdL XVII
AZZOLLINI Antonio, AP (NCD-UDC)
BARANI Lucio, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
BAROZZINO Giovanni, Misto
BATTISTA Lorenzo, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
BELLOT Raffaela, LN-Aut
BENCINI Alessandra, Misto
BERGER Hans, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
BERTACCO Stefano, FI-PdL XVII
BERTOROTTA Ornella, M5S
BERTUZZI Maria Teresa, PD
BIANCO Amedeo, PD
BIANCONI Laura, AP (NCD-UDC)
BILARDI Giovanni, AP (NCD-UDC)
BISINELLA Patrizia, LN-Aut
BLUNDO Rosetta Enza, M5S
BONFRISCO Anna Cinzia, FI-PdL XVII
BORIOLI Daniele Gaetano, PD
BOTTICI Laura, M5S
BROGLIA Claudio, PD
BRUNI Francesco, FI-PdL XVII
BRUNO Donato, FI-PdL XVII
BUCCARELLA Maurizio, M5S
BULGARELLI Elisa, M5S
CALDEROLI Roberto, LN-Aut
CALIENDO Giacomo, FI-PdL XVII
CANDIANI Stefano, LN-Aut
CANTINI Laura, PD
CAPACCHIONE Rosaria, PD
CAPPELLETTI Enrico, M5S
CARDIELLO Franco, FI-PdL XVII
CARDINALI Valeria, PD
CARRARO Franco, FI-PdL XVII
CASINI Pier Ferdinando, AP (NCD-UDC)
CASSON Felice, PD
CASTALDI Gianluca, M5S
CATALFO Nunzia, M5S
CENTINAIO Gian Marco, LN-Aut
CERONI Remigio, FI-PdL XVII
CERVELLINI Massimo, Misto
CHIAVAROLI Federica, AP (NCD-UDC)
CHITI Vannino, PD
CIAMPOLILLO Lello, M5S
CIRINNA’ Monica, PD
COCIANCICH Roberto, PD
COLLINA Stefano, PD
COMAROLI Silvana Andreina, LN-Aut
COMPAGNONE Giuseppe, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
CONSIGLIO Nunziante, LN-Aut
CONTE Franco, AP (NCD-UDC)
CONTI Riccardo, FI-PdL XVII
CORSINI Paolo, PD
COTTI Roberto, M5S
CRIMI Vito Claudio, M5S
CROSIO Jonny, LN-Aut
CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore, PD
CUOMO Vincenzo, PD
D’ADDA Erica, PD
D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, FI-PdL XVII
D’ANNA Vincenzo, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
D’ASCOLA Nico, AP (NCD-UDC)
DALLA TOR Mario, AP (NCD-UDC)
DALLA ZUANNA Gianpiero, PD
DE BIASI Emilia Grazia, PD
DE CRISTOFARO Peppe, Misto
DE PETRIS Loredana, Misto
DEL BARBA Mauro, PD
DI BIAGIO Aldo, AP (NCD-UDC)
DI GIACOMO Ulisse, AP (NCD-UDC)
DI MAGGIO Salvatore Tito, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
DIRINDIN Nerina, PD
DIVINA Sergio, LN-Aut
ENDRIZZI Giovanni, M5S
ESPOSITO Giuseppe, AP (NCD-UDC)
ESPOSITO Stefano, PD
FABBRI Camilla, PD
FASIOLO Laura, PD
FATTORI Elena, M5S
FATTORINI Emma, PD
FAVERO Nicoletta, PD
FAZZONE Claudio, FI-PdL XVII
FEDELI Valeria, PD
FERRARA Elena, PD
FILIPPI Marco, PD
FILIPPIN Rosanna, PD
FINOCCHIARO Anna, PD
FISSORE Elena, PD
FLORIS Emilio, FI-PdL XVII
FORNARO Federico, PD
FRAVEZZI Vittorio, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
FUCKSIA Serenella, M5S
GAETTI Luigi, M5S
GALIMBERTI Paolo, FI-PdL XVII
GAMBARO Adele, Misto
GASPARRI Maurizio, FI-PdL XVII
GATTI Maria Grazia, PD
GENTILE Antonio, AP (NCD-UDC)
GINETTI Nadia, PD
GIRO Francesco Maria, FI-PdL XVII
GIROTTO Gianni Pietro, M5S
GOTOR Miguel, PD
GRANAIOLA Manuela, PD
GUALDANI Marcello, AP (NCD-UDC)
GUERRA Maria Cecilia, PD
ICHINO Pietro, SCpI
IDEM Josefa, PD
IURLARO Pietro, FI-PdL XVII
LANGELLA Pietro, AP (NCD-UDC)
LANIECE Albert, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
LEPRI Stefano, PD
LIUZZI Pietro, FI-PdL XVII
LO GIUDICE Sergio, PD
LO MORO Doris, PD
LONGO Eva, FI-PdL XVII
LUCHERINI Carlo, PD
LUCIDI Stefano, M5S
LUMIA Giuseppe, PD
MALAN Lucio, FI-PdL XVII
MANCONI Luigi, PD
MANCUSO Bruno, AP (NCD-UDC)
MANDELLI Andrea, FI-PdL XVII
MANGILI Giovanna, M5S
MARAN Alessandro, SCpI
MARCUCCI Andrea, PD
MARGIOTTA Salvatore, Misto
MARIN Marco, FI-PdL XVII
MARINELLO Giuseppe Francesco Maria, AP (NCD-UDC)
MARINO Luigi, AP (NCD-UDC)
MARINO Mauro Maria, PD
MARTELLI Carlo, M5S
MARTINI Claudio, PD
MARTON Bruno, M5S
MATTEOLI Altero, FI-PdL XVII
MATTESINI Donella, PD
MATURANI Giuseppina, PD
MAURO Giovanni, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
MAURO Mario, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
MAZZONI Riccardo, FI-PdL XVII
MERLONI Maria Paola, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
MICHELONI Claudio, PD
MIGLIAVACCA Maurizio, PD
MINEO Corradino, PD
MINZOLINI Augusto, FI-PdL XVII
MIRABELLI Franco, PD
MOLINARI Francesco, Misto
MONTEVECCHI Michela, M5S
MORGONI Mario, PD
MORONESE Vilma, M5S
MOSCARDELLI Claudio, PD
MUCCHETTI Massimo, PD
MUNERATO Emanuela, LN-Aut
MUSSINI Maria, Misto
NACCARATO Paolo, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
ORELLANA Luis Alberto, Misto
ORRU’ Pamela Giacoma Giovanna, PD
PADUA Venera, PD
PAGANO Pippo, AP (NCD-UDC)
PAGLIARI Giorgio, PD
PALMA Nitto Francesco, FI-PdL XVII
PANIZZA Franco, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
PARENTE Annamaria, PD
PEGORER Carlo, PD
PELINO Paola, FI-PdL XVII
PERRONE Luigi, FI-PdL XVII
PETRAGLIA Alessia, Misto
PETROCELLI Vito Rosario, M5S
PEZZOPANE Stefania, PD
PICCINELLI Enrico, FI-PdL XVII
PICCOLI Giovanni, FI-PdL XVII
PUGLIA Sergio, M5S
PUGLISI Francesca, PD
PUPPATO Laura, PD
RANUCCI Raffaele, PD
RAZZI Antonio, FI-PdL XVII
REPETTI Manuela, FI-PdL XVII
RIZZOTTI Maria, FI-PdL XVII
ROMANI Maurizio, Misto
ROMANI Paolo, FI-PdL XVII
ROMANO Lucio, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
ROSSI Gianluca, PD
ROSSI Luciano, AP (NCD-UDC)
RUSSO Francesco, PD
RUTA Roberto, PD
SAGGESE Angelica, PD
SANTANGELO Vincenzo, M5S
SANTINI Giorgio, PD
SCALIA Francesco, PD
SCAVONE Antonio, GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)
SCHIFANI Renato, AP (NCD-UDC)
SCIASCIA Salvatore, FI-PdL XVII
SCIBONA Marco, M5S
SERAFINI Giancarlo, FI-PdL XVII
SERRA Manuela, M5S
SIBILIA Cosimo, FI-PdL XVII
SILVESTRO Annalisa, PD
SIMEONI Ivana, Misto
SOLLO Pasquale, PD
SONEGO Lodovico, PD
SPILABOTTE Maria, PD
SPOSETTI Ugo, PD
STEFANI Erika, LN-Aut
STEFANO Dario, Misto
SUSTA Gianluca, SCpI
TOCCI Walter, PD
TOMASELLI Salvatore, PD
TONINI Giorgio, PD
TORRISI Salvatore, AP (NCD-UDC)
TOSATO Paolo, LN-Aut
TRONTI Mario, PD
URAS Luciano, Misto
VACCARI Stefano, PD
VACCIANO Giuseppe, Misto
VALDINOSI Mara, PD
VALENTINI Daniela, PD
VATTUONE Vito, PD
VERDUCCI Francesco, PD
VICECONTE Guido, AP (NCD-UDC)
VOLPI Raffaele, LN-Aut
ZANDA Luigi, PD
ZANONI Magda Angela, PD
ZAVOLI Sergio, PD
ZELLER Karl, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
ZIZZA Vittorio, FI-PdL XVII
ZUFFADA Sante, FI-PdL XVII


……………..

Firmatario: Orazio Fergnani
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208559180091267&set=a.1167426280114.25732.1661648169&type=3&theater

…………………..

Libertà di pensiero: https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_manifestazione_del_pensiero

I commenti sono disabilitati.