“A rompersi è sempre l’ultima ruota del carro…” – Federica Guidi querelata, e con lei tutti i rimanenti membri di questo governo…

AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE

ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE

E, p. C. AD ALTRI.

QUERELA contro il ministro Federica Guidi per truffe in pubbliche forniture ed altro :

1) Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
3) Il Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi e suoi predecessori dal 2001 ;
4) Il Presidente della Camera Laura Boldrini e suoi predecessori a partire dal 2001;
5) Il Presidente della Senato Pietro Grasso e suoi predecessori a partire dal 2001;
6) Il Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi e suoi predecessori dal 2001;
7) Il Ministro dell’economia e delle finanze Pier Carlo Padoan e suoi predecessori dal 2001
8) Il Ministro Guardasigilli Andrea Orlando;
9) Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico Claudio De Vincenti;
10) Tutti i Governi insediatisi a partire dal 2001 tolleranti simili appariscenti truffe;
11) Tutti i Parlamentari e ministri dei Governi non accortisi dell’immane truffa contro gli italiani;
12) Tutti i componenti della Corte dei Conti;
13) Francesco Tatò ex amministratore delegato dell’Enel;
14) Paolo Scaroni ex amministratore delegato dell’Enel;
15) Fulvio Conti ex amministratore delegato dell’Enel;
16) Piero Gnudi presidente del consiglio di amministrazione dell’Enel;
17) Paolo Andrea Colombo presidente E.N.E.L. S.p.A;
18) Maria Patrizia Grieco Presidente ENEL S.p.A.;
19) Francesco Starace amministratore delegato del gruppo E.N.E.L. comunque denom. dal 2001;
20) Guidalberto Guidi presidente di Ducati Energia;
21) Marco Catassi Direttore genenerale e Direttore amministrativo di Ducati Energia;
22) Valerio Gamba Ing. Direttore commerciale di Ducati Energia;
23) Guido Bortoni, Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
24) Pippo Ranci Ortigosa ex Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
25) Alessandro Ortis ex Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
26) Giuseppe ROSSI presidente di ACCREDIA;
27) Filippo TRIFILETTI Direttore Generale di ACCREDIA;
28) Emanuele RIVA Direttore Certificazione e Ispezione di ACCREDIA;
29) Giuseppe Peleggi Direttore agenzia delle dogane;
30) Pasquale DI MAIO Vice Direttore agenzia delle dogane;
31) Ivan Lo Bello Presidente di UNIONCAMERE,
32) Giorgio Mencaroni Vice Presidente Vicario di UNIONCAMERE;
33) Leonardo Bassilichi Vice Presidente UNIONCAMERE;
34) Giovanni Da Pozzo Vice Presidente UNIONCAMERE;
35) Claudio Andrea Gemme membro del consiglio direttivo di IMQ Istituto Italiano Marchio Qualità;
36) Antonella Scaglia amministratore delegato dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità.;
37) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
2) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
3) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);

4) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
5) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
6) Interesse privato in atti d’ufficio (art. 324 c.p.) ;
7) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
8) Associazione a delinquere (art.416 bis);
9) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
10) Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli o strumenti contraffatti (art. 468 c.p.);
11) Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 470 c. p.);
12) Uso e detenzione di misure o pesi con falsa impronta (art. 472 c. p.);
13) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p. );
14) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
15) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
16) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
17) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
18) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
19) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
20) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
21) Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
22) Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
23) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio (art. 493 c.p.);
24) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
25) Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
26) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517c.p.);
27) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
28) Truffa (art. 640 c. p.);
29) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
30) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
31) Detenzione di misure e pesi illegali (Art. 692 C.P.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto il territorio italiano
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
PREMESSA LEGISLATIVA
Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088
LEGGE 29 luglio 1991, n.236
DELIBERA N. 200/99
Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”
Allegato alla Deliberazione n. 292/06 con modifiche ed integrazioni apportate con le deliberazioni 26 settembre 2007, n. 235/07, 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 e 14 luglio 2010, ARG/elt 106/10.
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”
CIRCOLARE AGENZIA DELLE DOGANE 23 MAGGIO 2011, N. 17
CONTROLLI SUI CONTATORI USATI PER ACCERTARE I FLUSSI ENERGETICI AI FINI FISCALI
Testo vigente oggi 12/04/2016
DECRETO 24 marzo 2015 n 60 Regolamento concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva….
DECRETO 24 marzo 2015 , n. 60 allegati
STRUMENTO DI RIFERIMENTO :
SUL SITO HTTP://WWW.CORTECONTI.IT/CHI_SIAMO/LA_CORTE/ LEGGIAMO COSA LA CORTE DEI CONTI SCRIVE DI SE STESSA COME PRESENTAZIONE :
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una “magistratura”, essendo emersa – secondo la storica affermazione di Camillo Benso conte di Cavour – la “assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”.

Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (basti pensare all’introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94 del 3 aprile 1997), incidendo fortemente sui compiti dell’Istituto.

Ad esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di adeguamento ed ammodernamento – tutt’altro che concluso – per soddisfare la crescente “domanda” sia di controlli efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità; ciò al fine di accrescere la trasparenza dell’amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse, di elevare la qualità dei servizi che l’amministrazione rende ai cittadini.

Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
.
TITOLO II Attribuzioni della Corte dei conti

Capo I – Attribuzioni in generale …. Omissis …

fa il riscontro delle spese dello Stato; … omissis …..
parifica il rendiconto generale consuntivo dell’amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento; …omissis …
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni; …… omissis ….
Articolo 13
La Corte in conformità delle leggi e dei regolamenti: fa il riscontro dei decreti presidenziali; fa il riscontro delle spese dello Stato; vigila … omissis ….

parifica il rendiconto generale consuntivo dell’amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento; giudica i conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro o di valori dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni designate dalla legge; giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni; … omissis … ; fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge
Articolo 17
I decreti, qualunque sia il Ministero da cui emanano e qualunque ne sia l’oggetto, sono presentati alla Corte perché, esercitato il controllo di legittimità, vi si apponga il visto e ne sia fatta registrazione ……. Omissis ….

Articolo 50
Se nell’esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, ne riferisce, per mezzo del procuratore generale, al Ministro di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende l’agente, affinché si proceda secondo le leggi, per la punizione del reo.
Articolo 52
I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali
La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto

Articolo 53
I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti.
La denunzia deve essere immediata
Quando nel giudizio di responsabilità la Corte accerti che per dolo o colpa grave, fu omessa la denuncia, a carico di personale dipendente può condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia.
E da ultimo ma non per ultimo la Costituzione : Art. 54 Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. (in particolare i governanti).
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

RICORDIAMO LA DEFINIZIONE DI : ONORE
=> } integrità, pienezza, probità, incorruttibilità, virtù,
=> } rettitudine,moralità, correttezza, lealtà, serietà,
Qui in questi ultimi Parlamenti di onorevole non c’è nulla, non si capisce chi sia più coinvolto e più colpevole.
ELENCO CATEGORIE DEI FATTI RAVVISANTI REATI
Qui siamo di fronte ad una accertata ed inconfutabile triplice seriale truffa…
1) truffa palesemente emergente dalla dichiarata conformità di qualità stampigliata sul contenitore esterno dell’apparecchio di misurazione di ENEL non confermata dall’ente certificatore (IMQ);
2) truffa derivante dalla altrettanto ancor più marchiana mistificazione del marchio China Export con il simile ma non uguale e certamente non confondibile dagli addetti ai lavori con il marchio C E (Comunità Europea);
3) truffa per la mancata Verifica e di bollatura “ab initio” del misuratore elettrico che è (RICORDIAMOLO BENE) anche contemporaneamente misuratore fiscale… che poi DEVE ESSERE costantemente verificato e ribollato annualmente vita natural durante;
Lo Stato italiano dovrebbe garantire la tutela della fede pubblica sia direttamente che indirettamente attraverso i suoi concessionari di Stato , come espressamente previsto nelle norme istituzionali anche della Corte dei Conti, che anche in quest’occasione è mancata.
VERIFICHIAMO LA SOSTENIBILITÀ DELLA PRESENTE DENUNCIA

Lo Stato italiano ha legiferato in favore della multinazionale energetica ENEL, creando una condizione di anarchia totale, e quindi ci sono responsabilità penali anche all’interno delle istituzioni.

Molti hanno messo in discussione le “misurazioni” di quell’apparecchio, ma come si può anche solo mettere in dubbio le misurazioni di qualcosa che pare non essere nemmeno mai stato collaudato o omologato per tale compito..? Nessun ispettore metrologico può verificare la correttezza delle misurazioni e controllare o tarare quel contatore dell’Enel Distribuzione, ecco perchè non riporta ne sigilli né bolli. Nessuno da garanzie per quell’apparecchio che verrà installato a casa nostra e nessuno lo controllerà mai più.

Vedi sopra nella pagina precedente qualcosa che merita davvero il vostro tempo.. Sono poche righe contenute in una sorta di “dichiarazione di conformità CE inerente un contatore di Enel Distribuzione e che è stata inviata a fronte di un sequestro penale dello stesso..
È un certificato di garanzia di qualità del processo di produzione e riguardante l’ubicazione del sito di fabbricazione del contatore.. Il riferimento è più che mai preciso almeno quanto è preciso il nome dell’azienda che “dovrebbe” aver prodotto quei contatori elettronici per conto di Enel Distribuzione. La Ducati Energia di Bologna. l’azienda di famiglia del Ministro Federica Guidi, che però ha pensato bene di “delocalizzare” la produzione di oltre trenta milioni di contatori dove infatti c’è il marchio tipico del “China Export”, e non il marchio C E, come si tenta di accreditare.

Come stabiliscono le norme… misurare qualcosa, qualsiasi cosa, le apparecchiature necessitano precise qualità, caratteristiche e proprietà, qualità e proprietà che l’apparecchio denominato fraudolentemente “contatore Enel” non possiede affatto.

Il contatore Enel non rientra nelle tipologie della metrologia legale né porta la marchiatura che lo riconosce come apparecchiatura idonea per tale scopo
Il marchio “China Export” solitamente utilizzato nelle esportazioni di prodotti cinesi.. è qui mistificato per far passare la convinzione che i contatori siano prodotti da Enel Distribuzione..
Dovrebbe essere motivo di vanto aziendale aver costruito oltre 30 milioni di contatori, e sicuramente noi ne saremmo stati felicissimi ed orgogliosi perchè avrebbe convalidato un primato italiano rispetto ai colleghi europei.

Siamo andati sul sito della Ducati Energia vedere la loro produzione, il contatore oggetto della denuncia non c’era.. Abbiamo riscontrata la “meravigliosa tecnologia di Ducati Energia”. Si spazia dai generatori eolici, al rifasamento energetico a media e bassa tensione, condensatori industriali, apparati di elaborazione e regolazione etc., etc.,.

ABBIAMO GUARDATI BENE TUTTI QUESTI PRODOTTI E CI SIAMO ACCORTI CHE IL 90% DI TUTTI I PRODOTTI CONTENUTI NELLE FOTO DEL SITO DI DUCATI ENERGIA RIPORTANO IL MEDESIMO MARCHIO “CHINA EXPORT” COME QUELLO SUL CONTATORE.. ALCUNI ADDIRITTURA RIPORTANO COME SUL CONTATORE IL MARCHIO IMQ A FIANCO DELLA MARCATURA CE CONTRAFFATTA FATTA PASSARE COME COMUNITÀ EUROPEA.

Non si tratta di un mero errore grafico.
Noi sappiamo che “Le donne e gli uomini del Pd si sono impegnati a rinunciare o comunque ad astenersi dall’assumere incarichi o decisioni che abbiano una diretta incidenza sul patrimonio personale, del proprio nucleo familiare ovvero di parenti o affini”.. Il codice etico del Pd recita così, al quale però certamente non si è ispirato Matteo Renzi quando ha conferito l’incarico allo Sviluppo Economico alla sig.ra Federica guidi (figlia di tanta speme)

L’APPARECCHIO RAFFIGURATO NELL’IMMAGINE QUI SOPRA È UN APPARATO DI ELABORAZIONE IN LINEA E REGOLAZIONE DA INSTALLARE NELLE CABINE PRIMARIE (CONVERSIONE DA ALTA TENSIONE A MEDIA TENSIONE) DI ENEL DISTRIBUZIONE GESTITE CON NEUTRO ISOLATO O A NEUTRO. LA MARCATURA CHE DOVREBBE CERTIFICARE LA CONFORMITÀ DI SICUREZZA DI QUESTO APPARECCHIO, NON È CONFORME.
L’OSCILLOPERTURBOGRAFO, LA CUI IMMAGINE È QUI SOTTO INSERITA È UN REGISTRATORE DIGITALE IN GRADO DI ACQUISIRE E MEMORIZZARE CONTEMPORANEAMENTE FINO A 32 INGRESSI ANALOGICI E 128 INGRESSI DIGITALI E ANALOGICI. E’ COMPLETAMENTE CONFIGURABILE E PROGRAMMABILE MEDIANTE UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE COLLEGATO TRAMITE PORTA SERIALE O ETHERNET. ANCHE QUESTO USATO DA ENEL PER I NOSTRI CONTATORI . ANCHE IL PROGRAMMA APPLICATIVO È AGGIORNABILE SIA LOCALMENTE CHE DA REMOTO, ANCHE QUESTO RIPORTA LA MARCATURA CONTRAFFATTA.

Qui siamo ben oltre ogni concetto di conflitto di interessi.
APPARE LOGICO A CHIUNQUE MENTALMENTE NORMODOTATO A QUESTO PUNTO PENSARE CHE QUESTI APPARECCHI SIANO PRODOTTI IN CINA.

La marchiatura CE non conforme basta e avanza per procedere nei confronti di Enel.distribuzione ..

Vedi qui : Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”
Art. 6. Commercializzazione e messa in servizio
1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all’articolo 1, comma 2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all’articolo 13.

Per noi di AlbaMediterranea le apparecchiature qui riportate e quant’altre contrassegnate da questi marchi detenute da Ducati Energia non possono circolare sul territorio nazionale, né menoche mai, essere utilizzate per i fini a cui sono state destinate. La normativa in materia di contraffazione è chiara.. Le apparecchiature sembrerebbero pure viaggiare non accompagnate dal certificato di conformità, né dal libretto di istruzioni, uso e manutenzione, vengono semplicemente installate a cura di Enel distribuzione.

Grazie alla direttiva 2001/95/CE è nato il sistema di informazione e prevenzione RAPEX per i prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori. Un sistema che ha notevolmente potenziato la capacità di controllo e vigilanza degli Stati Membri alla comunità CE.

Il comportamento stranamente elusivo tenuto da ENEL di fronte e sequestri penali seriali avvenute negli ultimi anni e alla successiva installazione di contatori nuovi che riportano tutte le sigle e codici previsti dal decreto legislativo n.22/07 direttiva MID, a quanto consta, Enel Distribuzione non ha mai fornito documentazione comprovante l’autenticità di quelle sigle e codici.

Ricordiamo a tal proposito ad Enel Distribuzione che proprio in virtù di quel decreto legislativo n.22/07, nell’allegato C1 si specifica che una copia della dichiarazione di conformità CE deve essere consegnata unitamente a ciascuna apparecchiatura che venga posta in commercio e consegnata all’utilizzatore finale. Tale dichiarazione non può essere redatta da Enel Distribuzione, ma da un ente terzo certificatore.

SI CONTRAVVIENE UNA ULTERIORE VOLTA ALLA LEGGE NEL MOMENTO IN CUI TALE DICHIARAZIONE NON VIENE FORNITA UNITAMENTE ALL’APPARECCHIATURA INSTALLATA, CONSIDERANDO PURE CHE TALE DICHIARAZIONE PUÒ ESSERVI UTILE AI FINI ASSICURATIVI IN CASO DI INCENDIO DEL CONTATORE.

Stessa cosa vale per il discorso inerente al periodo antecedente al 2004. Le direttive CE erano iniziate ben prima, prova ne è la direttiva 2001/95/CE.
… omissis … Articolo 3 . 1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, … OMISSIS … quando.. è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, … omissis…
SU QUESTA BASE UN PRODOTTO/STRUMENTO NON OMOLOGATO, NON VERIFICATO, PERCIO’ STESSO NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO “SICURO” e quindi NON COMMERCIABILIZZABILE

Per parte sua l’IMQ, ente certificatore, ha certamente responsabilità visto che sembrano non aver disconosciuto ogni loro possibile coinvolgimento tramite il Dott. Taglioretti dell’ufficio legale.

Una cosa è certa, i 32/35 milioni di contatori irregolari ed illegali… li abbiamo comunque pagati e continuiamo a pagare noi cittadini col nostro sangue ogni volta che arrivano le bollette ed i conguagli stratosferici.
Questa è una denuncia che per gravità e proporzioni ha pochi eguali nella storia italiana … una truffa che coinvolge 32/35 milioni di cittadini non capita tutti i giorni…e noi la trasmetteremo a tutte le corti ed organi istituzionali per competenza sia nazionale che Europea.

Per fare ulteriore chiarezza e determinare maggiori addebiti e responsabilità ecco il dettato de :

L’art. 11 del Testo Unico delle Leggi Metriche stabilisce che per determinare le quantità, devono essere impiegati strumenti legali.

· L’articolo 12 li definisce: “sono legali quegli strumenti che sono stati sottoposti alla Verificazione prima e alla verificazione periodica. In ciascuna di queste, il Verificatore appone i pertinenti bolli metrici”

Gli strumenti di misura sprovvisti di bolli sono pertanto illegali e da qui il richiamo all’articolo 692 del Codice Penale.

Per essere legale, lo strumento deve rispondere ai requisiti del Regolamento di Fabbricazione Metrica oppure essere ammesso alla verifica metrica da un apposito Decreto Ministeriale. Nei due casi vengono stabiliti le caratteristiche costruttive, i requisiti metrologici e le condizioni d’impiego dello strumento.

La legge del 1890 prevede che gli strumenti di misura utilizzabili siano quelli della Tabella B allegata alla Legge (Testo Unico delle leggi metriche 1890/7088), e altri non ancora contemplati, purché, con le procedure di cui all’art. 6 e 7 del Regolamento di Fabbricazione e, previa opportuna domanda ed istruttoria tecnica, il Ministero rilasci il Decreto Ministeriale d’ammissione.

ENEL, come il sotto-segretario De Vincenti ammetteva, in risposta all’interrogazione Parlamentare del 17/10/13, non ha mai presentato alcuna domanda di Verificazione prima (iniziale) per i “suoi” contatori.

Non essendo stata presentata domanda di Verificazione Prima al Ministero, i contatori dell’Enel non hanno conseguito alcuna omologazione ed è quindi impossibile sottoporli a verifica, sia essa periodica o in contraddittorio con l’utente, in caso di contestazione.

Non poter effettuare una verifica periodica dello strumento lede fondamentalmente il diritto del consumatore, del cittadino, dell’utilizzatore, del cliente.

L’assunzione di un comportamento antigiuridico non può che essere fonte di deresponsabilizzazione: ecco la ragione dei dovuti provvedimenti sanzionatori nei confronti di chi immette illegittimamente sul Mercato strumenti di misura non omologati e li impiega in rapporto con terzi, con gravissima lesione di legge, non disgiunta al conseguente vulnus del principio di tutela della fede pubblica al cui rispetto è preposto anche il servizio metrico, nel vigente Ordinamento Giuridico,.

I contatori “E.N.E.L. inoltre, e in conseguenza di quanto fin qui esposto, risultano sprovvisti dei sigilli metrici che attestano l’esecuzione della Verificazione prima metrologica, prevista dall’art. 12 del Testo Unico delle leggi metriche.

L’apposizione dei sigilli su uno strumento di misura identifica la sua legalizzazione.

L’allora Ministero competente non sollecitò azioni che costringessero Enel a omologare il contatore, lasciando che l’installazione di decine di milioni di contatori potesse avere luogo in indisturbata sistematica violazione della legge.
Anzi Francesco Tatò in un’intervista dichiarava e vantava….. « … omissis …. In breve tempo abbiamo sviluppato il primo contatore elettronico installandone trenta milioni e molto altro ancora. … omissis …»

Inoltre non si comprende e non si ammette, né giustifica

1) l’intromissione e il taumaturgico ruolo di IMQ, cui non competeva la verifica metrico-legale di strumenti non omologati, nell’apporre marcature del tutto inefficaci a tale effetto;

2) a che scopo venga richiamata l’Autorità per l’energia, che non solo non ha alcuna competenza in metrologia legale ma che con la sua delibera 292/06 fotografava una situazione molto diversa dalla realtà;

3) come la direttiva MID, che solo dal 2007 consente d’immettere in Europa contatori omologati e legali, possa estendere questi medesimi titoli di legalità a decine di milioni di contatori illegali, che invece operavano da anni indebitamente e senza copertura legale e normativa

4) come il decreto di recepimento della direttiva MID, abbia potuto sortire il salvifico effetto di rendere legale quello che legale non era, consentendo l’utilizzo a vita di decine di milioni di contatori illegali.

E’ inoltre del tutto inaccettabile non poter effettuare una verifica in contraddittorio, come per gas e acqua, alla presenza di un Ispettore Metrico, e non di un “di fiducia”, solamente perché gli strumenti non sono stati omologati.

Ecco perché il Prefetto di Milano ha confermato le azioni di sequestro sui contatori illegali, sanzionato il distributore, imponendone la distruzione e la sostituzione con altri legal
Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”

Art. 5. Marcatura di conformità

1. La conformità di uno strumento di misura a tutte le disposizioni del presente decreto e’ attestata dalla presenza, sul medesimo, della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare secondo quanto specificato all’articolo 13.

2. La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare sono apposte dal fabbricante o sotto la responsabilità di quest’ultimo. Se necessario, le marcature possono essere apposte sullo strumento durante il processo di fabbricazione.

3. Sullo strumento di misura può essere apposta qualsiasi altra marcatura, a patto che quest’ultima non riduca la visibilità e la leggibilità della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e non tragga in inganno terzi relativamente al significato o alla forma delle marcature stesse.
… OMISSIS …

Art. 6. Commercializzazione e messa in servizio

1. Gli strumenti di misura, disciplinati dal presente decreto, sono commercializzati e messi in servizio, per le funzioni di misura di cui all’articolo 1, comma 2, solo se muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare di cui all’articolo 13.
QUESTA E’ LA REGOLARE SIMBOLOGIA, DESCRIZIONE E CODIFICA DEI CONTATORI.

E QUESTO SOTTO E’ UN CONTATORE A NORMA E LEGALE FORNITO A ROMA DA A.C.E.A. ELETTRABEL

CIRCOLARE AGENZIA DELLE DOGANE 23 MAGGIO 2011, N. 17
CONTROLLI SUI CONTATORI USATI PER ACCERTARE I FLUSSI ENERGETICI AI FINI FISCALI
=>Testo vigente oggi 12/04/2016<=
Agenzia delle dogane
Circolare 23 maggio 2011, n. 17/D
Controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e complessi di misura elettrici utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici ai fini fiscali. Trasmissione circolare congiunta
Direzione centrale accertamento e controlli

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 19, comma 2 del Dlgs 22/2007 relativo alla disciplina dei controlli metrologici successivi sui contatori elettrici rientranti nel novero della direttiva 2004/22/Ce (la cosidetta Mid — Measuring Instruments Directive), nonché della più organica definizione dell'intero contesto metrologico afferente i complessi di misura elettrici, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico e questa Direzione centrale hanno ritenuto opportuno emanare congiunte istruzioni relativamente alle specifiche prestazionali nonché alle modalità con le quali garantire, attraverso opportuni controlli, il corretto funzionamento in opera dei complessi di misura installati presso le officine elettriche preesistenti e di nuova attivazione.
Premesso quanto sopra, si trasmette, per conoscenza e norma, il predetto atto congiunto, invitando nel contempo le Direzioni in indirizzo a vigilare sulla sua corretta applicazione da parte dei dipendenti Uffici.
ALLEGATO
CONTROLLI METROLOGICI SUCCESSIVI SUI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA E COMPLESSI DI MISURA ELETTRICI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DEI FLUSSI ENERGETICI AI FINI FISCALI — CIRCOLARE CONGIUNTA
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
23 maggio 2011, prot. n. 0096392

Agenzia delle dogane – Direzione centrale accertamenti e controlli
23 maggio 2011, prot. n. 0062653

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, con il quale è stata recepita la direttiva 2004/22/Ce (la cosiddetta Mid — Measuring Instruments Directive) sono stati disciplinati taluni tipi di contatori dell'energia elettrica attiva, con l'esclusione dei trasformatori amperometrici e voltmetrici che, nelle istallazioni di maggior potenza, costituiscono parte integrante dei complessi di misura utilizzati per l'accertamento dei flussi energetici rilevanti per i fini fiscali.

In particolare, la verifica del corretto funzionamento in opera di tali contatori e complessi di misura presso le officine elettriche assume particolare rilievo anche per i fini istituzionali dell'Agenzia delle dogane, poiché gli stessi sono impiegati con lo scopo di accertare sia i flussi di energia elettrica rilevanti per i fini erariali, sia, in maniera indiretta, la quantità di combustibili utilizzati per la sua generazione.

La disciplina dei controlli metrologici successivi sui contatori elettrici inclusi nella direttiva Mid, applicabili tra l'altro per le funzioni di misura giustificate da motivi di imposizione di tasse e di diritti, sarà definita con l'emanazione da parte del competente Ministero dello sviluppo economico del relativo decreto di cui all'articolo 19, comma 2 del Dlgs 22/2007. Tale decreto, tuttavia, potrà riguardare esclusivamente i contatori conformi alla direttiva Mid e, pertanto, risolve solo parzialmente le esigenze di tutela fiscale.

Va inoltre considerato che, in linea generale, il Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure ed il successivo regolamento di fabbricazione, approvati rispettivamente con il Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, ed il Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, non prevedono esplicitamente come strumenti di misura i contatori elettrici, con conseguente necessità di procedere alla rivisitazione di tali risalenti dispositivi per adeguarne, in via normativa, l'ambito di applicazione agli intervenuti progressi nel settore degli strumenti di misurazione addivenendo così ad una compiuta disciplina generale sulla metrologia legale.

………. OMISSIS ………
Volendo andare a scavare un po’ più a fondo occorre riesumare il testo, il senso e l’animus dei alcune fondamentali pietre miliari della legislazione e normativa italiana e comunitaria in materia.
Ad esempio il D.P.R. 12 agosto 1982 n. 798 – “Attuazione della Direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico”, all’art. 1 c. 1, istituisce il controllo CEE degli strumenti di misura, comprendente l’approvazione del modello e la verifica iniziale; all’art. 1, c. 2, si afferma testualmente che “possono essere sottoposti a controllo CEE gli strumenti compresi in una categoria per la quale è stata emanata una direttiva particolare, attuata nell’ordinamento interno in conformità alle disposizioni in vigore.

La Direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 elenca, all’art. 1, gli specifici strumenti ai quali essa si riferisce.

Il Ministero delle Attività Produttive di allora …. Ora denominato Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) è attualmente competente per gli strumenti di misura impiegati nelle transazioni commerciali.

Vedasi anche Legge 11 agosto 1991 n. 273 e seguenti, della norma UNI 30012 e della raccomandazione OIML R91.

Nonché la Legge 11 agosto 1991 n. 273 (“Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura”) ….
Senza dimenticare il D.P.R. 12 agosto 1982 n. 802, e successive modifiche, sono stati fissati dal D.M. 30 novembre 1993 n. 591, emanato dal suddetto Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

E neppure il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 (“Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio”).

Infatti le definizioni di cui all’art. 1 si riferiscono esclusivamente alle “misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, nonchè agli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale”.

La norma UNI EN 30012 (Sistema di Conferma Metrologica di Apparecchi per Misurazioni). Infatti, al punto 1.3 si afferma esplicitamente che la norma si applica agli apparecchi per misurazione utilizzati per dimostrare la conformità ad una specifica, ma non si applica ad altri aspetti degli apparecchi per misurazione. Come indicato al punto 1.4, la norma invece si può applicare ai fornitori di prodotti o servizi che attuano un sistema della qualità che soddisfi i requisiti delle norme ISO 9001, 9002, 9003 o, quando applicabili, le raccomandazioni della norma ISO 9004.

Pertanto, se il costruttore di tali apparecchiature è in possesso dei suddetti requisiti, è abilitato ad eseguire e certificare le operazioni inerenti il sistema di conferma metrologica per la misurazione della grandezza derivata (di cui non esiste campione), mentre le analoghe operazioni relative alle grandezze fondamentali (i cui campioni sono fissati dal richiamato D.M. n. 591/1993) vanno necessariamente eseguite dagli Istituti Metrologici Primari o dai Centri di Taratura, istituiti rispettivamente ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 4 della suddetta L. n. 273/1991, e tenuti al rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2000.

Attualmente la UNI EN 30012 risulta superata dalla UNI EN ISO 10012:2004, che al punto 7.3.2 prevede esplicitamente quanto sopra riportato. E’ opportuno ricordare che le norme UNI sopra citate risultano vincolanti solo se così è stabilito da leggi o regolamenti; esse sono unicamente regole di buona tecnica, impropriamente definite “norme”, alle quali, in assenza di obblighi giuridici, i costruttori decidono autonomamente di conformarsi.

Il documento OIML D019 del 1988 (“Esame ed approvazione del prototipo”) si limita a stabilire una procedura formale ai fini dell’approvazione degli strumenti di misura, che risulta sostanzialmente simile a quella attualmente adottata da Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) . Tuttavia nell’introduzione si afferma esplicitamente che le disposizioni si applicano in generale agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell’ambiente e nella medicina. In particolare, il punto 2.1 rinvia alla legge per la definizione degli strumenti soggetti ad approvazione, citando come esempio quelli utilizzati nelle transazioni commerciali.

Analogamente, il documento OIML D020 del 1988 (“Verifiche iniziali e successive degli strumenti e dei processi di misura”) riporta, nell’introduzione, le stesse affermazioni circa l’applicazione delle disposizioni agli strumenti impiegati nel commercio al dettaglio, nella protezione dell’ambiente e nella medicina.

Giova infine osservare che, al punto 3.5, è esplicitamente prevista la procedura di verifica mediante autocertificazione, da parte del costruttore della apparecchiatura, qualora questi sia opportunamente qualificato; in tal caso sono previsti idonei controlli occasionali o indagini sulla scorta delle segnalazioni degli utenti.

Circa la riproducibilità delle caratteristiche del prototipo, il costruttore emette una Dichiarazione di Conformità al prototipo approvato (depositato presso questo Dipartimento – Direzione Generale per la Motorizzazione), che accompagna ogni esemplare commercializzato, e che risulta sostanzialmente equivalente ad un attestato di verifica iniziale.

A tale riguardo sono previsti appositi controlli di conformità che, per i costruttori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 e seguenti, si intendono soddisfatti dalla permanenza della certificazione di qualità dell’azienda.

Circa il mantenimento nel tempo dell’accuratezza di misura, i decreti di approvazione fanno riferimento alle prescrizioni contenute nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo, depositato insieme al prototipo.

Con riferimento alla taratura dello strumento misuratore, si osserva che l’eventuale mancanza di questa, di per sè, non costituisce prova provata di difetto di funzionamento, bensì occorrerebbe dimostrare che il particolare dispositivo ha realmente effettuato una misurazione errata, però… devono sempre rispettare le prescrizioni del costruttore, riportate nel manuale d’uso e manutenzione, una copia del quale resta depositato, assieme al prototipo, presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

IPOTESI DI RICOSTRUZIONE DELLO SVOLGERSI DEGLI EVENTI

Premesso che la complessità e varietà dei temi, funzioni, vantaggi, utilità che si riescono più si va a fondo nella ricerca ad identificare, estrapolare e ravvisare coinvolgono ed intrecciano l’un l’altro… si annodano, intricano ed imbrogliano in un coacervo di possibili interpretazioni e chiavi di lettura..

A nostro modesto parere è andata così…

Qualcuno fra i più diretti interessati con ruoli decisionali all’interno della Ducati Energia a contatto da decenni con funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico (occorrerebbe definire bene chi possa essere che si vuole far sviluppare e conomicamente…) …d’accordo con i più alti gradi dell’E.N.E.L. Sp.A.., come variamente poi definita nel corso degli anni… ha foraggiato abbondantemente questi indegni funzionari e basandosi sulle argomentazioni sopraesposte evidenziate sottolineate, o in neretto, o grassetto, o in fondo grigio… che essendo il settore degli apparecchi di misurazione del consumo di energia elettrica all’epoca (2001) dell’operazione truffaldina non ancora normata con Direttive Europe, come abbiamo visto… MA AMPIAMENTE E CHIARAMAMENTE invece a livello nazionale… per alcuni aspetti .. e per altri, viceversa a livello europeo…..

Quell’operazione truffaldina di far produrre in Cina oltre trenta milioni di apparecchi misuratori elettrici… NON SI POTEVA E DOVEVA FARE.. soprattutto contrabbandando per prodotto nazionale quanto invece prodotto (secondo metodologie di qualità del lavoro e certezza di tolleranza di misurazione… che non ci è dato sapere) .. certamente in Cina e ancor più sicuramente NON IN ITALIA.

1) Per cui hanno introdotto illegalmente sul territorio nazionale/europeo prodotti con marchi contraffatti secondo gli articoli C.P. (468; 470; 472; 473; 474);

2) Spacciandolo come prodotto della Ducati Energia e vendendolo ai cittadini italiani in quantità di oltre trenta milioni di esemplari verificandosi così la frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
e la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517c.p.);

3) Non avendolo mai verificato, né mai collaudato o omologato per la sua precisa funzione;

4) Per cui non commerciabile e soprattutto del tutto inattendibile come strumento di misurazione e fiscale

5) Ma la chicca di cercare di salvare l’industria di famiglia da parte della ministra Federica Guidi è veramente compassionevole, penosa, sciagurata… Stravolgendo il dettato di oltre un secolo di leggi e normative sulla materia inerente la certificazione degli strumenti per l’imposizione fiscale … e quindi della necessità della periodica revisione degli strumenti di misura che maggiormente viene fissato in un anno o al massimo due… la sig.ra Guidi, tramite il suo viceministro De Vincenti (probabilmente ritenendo così di farla franca) … stravolge ogni buon senso e ogni precedente regola e partorisce questo obbrobrio legislativo, tecnico, commerciale, etc., etc.,..

DECRETO 24 marzo 2015 n 60 Regolamento concernente i criteri per l esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva,

Allegato I

(articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)
Periodicita' della verificazione dei contatori.
Contatori statici: bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A,B o C: 15 (quindici) anni;
Cioè uno strumento elettronico che dovrebbe essere di alta precisione ma non se ne conoscono le effettive prestazioni… che per sua natura è sensibilissimo agli sbalzi di tensione, alle correnti indotte, al magnetismo terrestre e alle scariche elettriche di ogni tipo, quali per primi i fulmini…

Beh! … che c’importa delle periodiche batoste/conguaglio impropriamente poste in capo ai cittadini/consumatori/clienti/utenti derivanti dal malfunzionamento dei contatori E.N.E.L. ,avranno pensato i nostri dirigenti/funzionari/amministratori/governanti….. per agevolare la sig.ra Federica Guidi e Famiglia… sovvertiamo tutti i principi del buon senso civico, tecnico e legislativo… per gli “AMICI” si fa questo ed altro…e concediamo ben 15 (DICASI QUINDICI ANNI PER PASSARLI A REVISIONE PERIODICA… Vorrei vedere se i cittadini pretendessero altrettanto dallo Stato per la revisione della loro automobile (che giova ricordare paghiamo noi)… che sicuramente è di “scorza” ben più dura del contatore MADE IN CHINA… che seppure sotto l’ala protettrice della Ducati Energia, della famiglia Guidi, della dirigenza E.N.E.L. … DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO… del Governo Renzi ed antecedenti …. e compagnia cantante e caravan serraglio al seguito. NON PUO’ SPERARE NEL NOSTRO SILENZIO OMERTOSO..

Stabilire delle disposizioni simili significa essere dementi totali, ovvero essere ignoranti al massimo grado della materia (compresi i consulenti)… oppure essere dei perfetti delinquenti che seguono pervensi ed egoistici o lobbistici percorsi a danno del singolo cittadino e della collettività…

Nel frattempo però nulla e nessuno soggetto giuridico o persona umana… ha finora pensato di porre fine a questo stato di latitanza delle istituzioni… in primis la Magistratura e gli organi di controllo, fra cui i “certifica ori che in base al decreto 60/2015 sopracitato… intervenga a porre fine a questo stato di illegalità totale diffusa, palese, conclamata e dichiarata…

E in tutto questo gran guazzabuglio neppure i Presidenti della Repubblica che si sono avvicendati dal 2001 ad oggi, i loro dotti consiglieri e la Corte dei Conti ha mai avuto nulla da obiettare nell’atto dell’approvazione delle leggi in calce citate … Leggi che intaccavano (ed intaccano) profondamente tutti i gangli sensibili della società nazionale in ogni suo anche più recondito aspetto…

Ricordo che la Corte dei Conti ha come suo principio fondante quello dell’utilità statale, sociale e morale della spesa pubblica..
Un personaggio col profilo e della Federica Guidi non sono mai utili neppure a sé stessi… come presentato nel paragrafo (3) e come dimostrato dalle intercettazioni e dall’inchiesta che comunque vada a finire di certo ha consegnato all’opinione pubblica, alla cronaca, e alla storia un persona dallo squallore morale assoluto.
Altrimenti non si potrebbe capire (in considerazione dell’ampiezza del contesto)…come siano riusciti in così poco tempo a combinare cosi tanti, grandi ed irreparabili guai e disastri di ogni genere, come sommariamente tracciato di seguito …

Ecco un elenco estremamente sintetico e surrogato (di un quadro enormemente più ampio)… al solo scopo esemplificativo di ricordare gli sfaceli epocali dei reati di vario ordine e grado che costoro in calce elencati e moltissimi altri più volte nominati nelle nostre reiterate denunce sono riusciti a raccogliere :
1) Svendita del patrimonio dello Stato …. meglio regalia, (palazzi, castelli, immobili);
2) Regalo della Banca d’Italia ai privati della B.C.E.
3) Distruzione delle garanzie elettorali, vedasi ultime leggi in merito;
4) Omaggio dei beni Comuni (acqua, coste, litorali, isole, etc., etc.);
5) Eliminazione delle conquiste sindacali degli ultimi ottant’anni;
6) Regalo della Grande industria di Stato (Prodi docet – un genio della finanza);
7) Dazione delle garanzie costituzionali (vedi legge 130/1999)
8) Sottoposizione delle prerogative del diritto nazionale a leggi straniere;
9) Elevazione esponenziale della tassazione nell’arco di un trentennio dal 20% al 60%;
10) Svendita delle azioni della Cassa Depositi e Prestiti;
11) Devastazione delle falangi dei dirigenti di decimo livello dell’ufficio delle entrate;
12) Promulgazione del T. U. Bancario in esclusivo vantaggio privato e danno pubblico;
13) Istituzionalizzazione e legalizzazione del gioco d’azzardo;
14) Scempio dogmatico del concetto basilare della nostra società di Diritto di possesso;
15) Passiva/inetta tolleranza dell’invasione eufemisticamente denominata immigrazione;
16) Ratifica di trattati europei di folle attuazione e a grave svantaggio e discredito dello Stato e in danno per i cittadini (come reiteratamente da noi AlbaMediterranea denunciato).
17) Sottoscrizione di numerosi trattati internazionali segreti, quali T.I.S.A., T.T.I.P., F.A.T.C.A., etc., etc., con amplissime concessioni di sovranità in contraccambio del nulla;
18) Devoluzione della nostra libertà, in quanto il Parlamento è succube delle decisioni del Parlamento Europeo che a sua volta è schiavo della Commissione Europea … che è eletta dai Presidenti dei Consigli dei Ministri Europei che negli ultimi anni sono stati in maggioranza nominati … e quindi non eletti da nessun “libero” cittadino europeo…
19) La psicopatica pretesa del pagamento del Canone R.A.I. basata sull’errore, sulla mistificazione, sull’abuso teorico e pragmatico…
20) Delocalizzazione, depauperamento imprenditoriale oggetto dell’attuale denuncia;
21) Truffa dei contatori energia elettrica “farlocchi”… falsi che più falsi non si può;
Solo un parlamento di derelitti, e per una buona parte corrotti moralmente e succubi della cocaina o altri psicotropi, del ricatto e/o delle minacce di altri, dalla mente sconvolta al limite del delirio, corrotti anche nel fisico…. poteva riuscire in una tale e completa degenerazione… QUI ED ORA SEMPLICEMENTE LO STATO SOCIALE NON ESISTE PIU’
Grazie a questa interminabile sequela di male gestioni dell’ attività delle ultime sei legislature parlamentari ci ritroviamo succubi di un regime di occupazione nemico del popolo, controllato dall’estero, dispotico, illiberale, antidemocratico, incostituzionale …
TUTTO CIÒ PREMESSO e quanto ancor più tralasciato e qui neppure enunciato… e considerate le competenze e le funzioni evidenziate in premessa… PER QUESTI MOTIVI E RAGIONI.. CHIEDIAMO A CHI CI LEGGE DI :

a) procedere penalmente nei confronti dei membri del governo, come anche di tutti i Ministri e Viceministri, dell'attuale e passate legislature, che, fruttando la “giustificazione” della crisi economica-finanziaria artificiosamente indotta e le sue drammatiche conseguenze sul tessuto socio-economico del popolo italiano (di cui l’attuale denuncia rappresenta una delle fasi), incuranti di ogni considerazione morale, hanno coscientemente inflitto a milioni di Italiani perdite patrimoniali, truffe, indigenza, povertà e sofferenze morali prolungate, per le continue violazioni degli articoli della Costituzione, ovvero di tutti quei reati che si riterrà di rilevare dai fatti suesposti,in associazione tra di loro.

b) Con riserva di produrre ulteriori documenti e indicare testi successivamente al deposito del presente esposto/querela.

c) impedire la continuazione dei gravissimi reati;

d) verificare pure mediante opportune perizie la conferma della qui fornita dinamica.

È anche possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema e del fatto che ciò a cui collaborano è
illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica ed i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi ci legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale; e, ai sensi ex art 405, 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

IN FEDE. FORMELLO, 15/04/2016

Orazio Fergnani ed altri firmatari

Fonte: http://www.albamediterranea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=194:querela-contro-il-ministro-federica-guidi-ed-altri-per-truffe-in-pubbliche-forniture-ed-altro&catid=1:ultime&Itemid=50

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