I giudici sono un impiccio per la “governance” del matteo renzie
Il procuratore generale presso la Corte Costituzionale “Delegittimare un potere dello Stato con parole offensive e denigratorie fa molto male alla nostra democrazia”
Credo che sarebbero quantomeno dovuti accertamenti al fine di verificare l’eventuale sussistenza del reato di vilipendio all’ordine giudiziario nelle ultime dichiarazioni del matteopoldo a proposito dei PM di Potenza. Tale reato è previsto dall’art. 290 del codice penale che punisce il fatto di chiunque ”pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l’ordine giudiziario”.
Il vilipendio si ha ogni qualvolta taluno rivolga pubblicamente, all’indirizzo delle istituzioni menzionate nella norma, espressioni gravemente offensive che la additino al dileggio e al ludibrio, non essendo sufficiente l’impiego di espressioni che, sia pure aspre e polemiche, non siano tali da assurgere a manifestazioni di disprezzo. In altri termini vilipendere (ossia mostrare di tenere vile) equivale ad esprimere disprezzo o dileggio grossolanamente offensivo, per una persona o una cosa.
L’espressione ordine giudiziario, cui fa riferimento l’art. 290 del codice penale, sta ad indicare il potere giudiziario nel suo complesso con esclusione delle giurisdizioni speciali. La giurisprudenza ha ritenuto tutelata dalla norma anche la Corte Costituzionale. È stato osservato che, in tal modo, si fornisce al giudice una norma adattabile alle varie situazioni, il che renderebbe assolutamente incerto il confine tra il lecito e l’illecito.
Colui che usi espressioni tali da manifestare disprezzo nei confronti degli organi Costituzionali menzionati nella norma, non potrebbe invocare a sua discolpa l’esercizio del diritto di critica dato che tale diritto non può essere esercitato con la lesione del prestigio delle istituzioni costituzionali dello Stato. La critica è pienamente ammissibile, anche se espressa in termini di forte biasimo a condizione che non assuma il carattere del dileggio e della contumelia e colui che la manifesta non dimostri di non tenere in alcun conto l’autorità dello Stato.
Si è sostenuto, da parte di qualche studioso, che il reato di vilipendio non sarebbe compatibile con l’attuale ordinamento democratico e pluralista e di conseguenza le relative norme sarebbero viziate da incostituzionalità.
La Corte Costituzionale, peraltro, ha affermato con più pronunce la costituzionalità delle stesse sulla base della considerazione che “la tutela della libertà di pensiero trova un limite nella necessità di difendere valori di rilevanza costituzionale prevalente”, tra cui va annoverato il prestigio delle Istituzioni al fine di salvaguardare l’efficacia dello svolgimento dei propri compiti.
Fatte queste premesse, a me pare che le frasi usate dal matteopoldo: “Le loro inchieste mai arrivate a sentenza” e “Ci sono indagini della magistratura a Potenza con la cadenza delle Olimpiadi ” sia palesemente una manifestazione di dileggio, di disprezzo e di delegittimazione agli occhi dei cittadini nei confronti del potere giudiziario per cui, a mio modesto avviso, ricorrerebbero tutti i presupposti del reato previsto e punito dall’articolo 290 del codice penale.
C’è qualche Procura che amerebbe difendere il lavoro delle Procure dall’attacco dell’abusivo?
Stefano Davidson