Presentata querela/denuncia per incostituzionale, illegale ed illecita modalità di elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica
Al Comando stazione dei Carabinieri
Alla Procura Della Repubblica Competente
Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia
Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
E, p.c. Ad Altri
Querela/denuncia per incostituzionale, illegale ed illecita modalità di elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica in seguito alla sentenza Corte costituzionale n.1/2014 e alla sentenza 16 aprile 2014, n. 8878 Corte di cassazione Sezione I civile.
CONTRO :
1) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;
2) Il Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi
3) Il Presidente dellaCamera Laura Boldrini
4) Il Presidente del Senato Pietro Grasso;
5) Tutti i Parlamentari partecipanti a votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica;
6) Tutti i gli elettori incaricati dalle Regioni per l’elezione del Presidente della Repubblica;
7) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
7) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
9) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
10) Omissioni d’atti d’ufficio (art.328 c.p.);
11) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
12) Associazione a delinquere (art.416 bis);
13) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
14) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
15) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
16) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
17) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
18) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
19) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
20) Furto (art.624 c.p.);
21) Truffa (art.640 c.p.);
22) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
23) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
LUOGO DI COMMISSIONE : Territorio nazionale
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.
CARDINI E FONDAMENTA DI RIFERIMENTO :
Costituzione : Artt. 1; 3; 48.54; 56, 58, 67, 83, 91.-
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : ;
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
….omissis …
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto…. omissis …
Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età….. omissis …..
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica … omissis ….
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
…omissis….
Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
….. omissis….
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
PRIMO FATTO
La legge n 270 del 21 dicembre 2005 ha modificato il sistema elettorale italiano delineando la disciplina attualmente in vigore, salve le modifiche ad essa apportate dalla sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale (pubblicata in G.U. il 15 gennaio 2014, con effetti decorrenti dal giorno successivo) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune norme della stessa legge.
Il 17 maggio 2013 è stata depositata l’ordinanza con quale la Corte Suprema di Cassazione, I sezione civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della vigente legge elettorale, in particolare delle modifiche introdotte dalla legge 270 del 2005 (ordinanza n. 12060/2013).
La Corte ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale ed ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale.
Il giudizio ha avuto origine nell’atto di citazione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’Interno, presentato dall’avv. Aldo Bozzi in qualità di cittadino elettore al Tribunale civile di Milano nel novembre 2009, adducendo che le disposizioni della vigente legge elettorale gli avrebbero impedito l’esercizio libero e diretto del diritto di voto nelle elezioni del 2006 e del 2008, in contrasto con gli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione.
Nell’atto di citazione, le previsioni della legge elettorale, che non consentono la scelta del singolo candidato da parte dell’elettore, che attribuiscono premi di maggioranza e che prevedono l’indicazione del capo di ciascuna lista o coalizione condizionando l’autonomia del Capo dello Stato, sono state fatte oggetto di questioni incidentali di costituzionalità delle quali si è chiesto la rimessione alla Corte Costituzionale, motivando sul punto della rilevanza e non manifesta infondatezza.
Il 4 dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune parti della legge formalmente annullate il 16 gennaio 2014. Le parti annullate riguardano l’assegnazione dei premi di maggioranza, poiché indipendenti dal raggiungimento di una soglia minima di voti alle liste (o coalizioni), e l’impossibilità per l’elettore di fornire un preferenza.
Insomma, l’Italicum di Renzi potrebbe essere approvato solo a fronte di nuove elezioni.
L’importantissima recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, n. 8878/14 del 4 aprile 2014, nella quale, con l’efficacia del “giudicato erga omnes …………..
” è stato accertato e dichiarato che “…i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilità per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento…”.
Dopo questa premessa, arriva la parte decisiva: “Il principio di continuità dello Stato non può legittimare fino alla fine della legislatura le Camere elette in violazione della libertà di voto e che sono il frutto della grave ferita inferta ” alla logica della rappresentanza consegnata dalla Costituzione”.
Ciò comporta una grave violazione del giudicato costituzionale e di quello della Corte di Cassazione, nonché una persistente inammissibile violazione della Costituzione.
Si tratta di pronuncia che è destinata a spiegare i propri effetti proprio per il futuro e che, quindi, non può essere ignorata, poiché ha accertato con forza di giudicato l’avvenuta violazione del diritto di voto di tutti gli elettori italiani.
Ne consegue che l’attuale Parlamento, stante ” la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”, non ha alcuna legittimazione democratica per apportare modifiche alla vigente Costituzione, né per modificare la legge elettorale risultante dalla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale e meno che mai per eleggere Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica.
Costui seppure eletto avrebbe dovuto (invece di accettare l’investitura) immediatamente rifiutarla in virtù della sua precedente decisione della Corte costituzionale, del 4 dicembre 2013 (depositata come 1/2014 il 13/01/2014) in cui egli stesso era appartenente all’organo giudicante e ben aveva piena e certa contezza dei fatti e degli atti … per cui di certo non può invocare l’ignoranza a sua discolpa…..
Auspichiamo, pertanto che preso atto dell’ineludibile giudicato e dell’obbligo giuridico di darvi pronta attuazione, si promuovano gli atti necessari affinché il Popolo Italiano sia finalmente messo in grado di “esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto secondo il paradigma costituzionale”.
Nonostante le grida di allerta che andiamo urlando, lontano appare il risveglio dell’attenzione dell’opinione pubblica. Da decenni la cosiddetta Sovranità Popolare garantita dall‘art. 1 della Costituzione viene sottratta con subdole azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica, usurpazione ed estorsione di diritti…. Tutto questo alla luce del sole ma anche in questo caso, come stiamo qui dimostrando, in modo ILLEGALE, DISPOTICO, SPIETATO USURPATIVO, DITTATORIALE .
È in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini da parte del potere arbitrario, usurpativo e discrezionale, sperequativo, della élite finanziaria mondiale attraverso il controllo dei parlamenti nazionali e degli organismi internazionali dalla facciata apparentemente presentabile.
Si deve porre fine a questo occulto, perverso e sotterraneo lavorìo legislativo, giuridico nazionale ed internazionale di svuotamento dello Stato e della Costituzione ci ritroveremo tutti a diventare a tutti gli effetti schiavi, succubi, soggiogati, prigionieri di un regime sovranazionale ….
Questa denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non si possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed impunemente……., i Cittadini , lo Stato, la Nazione, … e soprattutto non si possono annullare i loro “naturali e costituzionali diritti”…
Le violazioni alla Costituzione conteggiate ed evidenziate in apice sono previste negli almeno otto articoli violati, stravolti, disattesi…. I tanto decantati esaltati, magnificati dalla costituzione :. l’equità legale, sociale, economica, imprenditoriale….. la parità di diritti dei cittadini di fronte alla legge ed allo Stato …. la rimozione degli ostacoli che limitano di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini…. ….
SECONDO FATTO (complementare – ma emblematico)
Lo scorso sabato 31 gennaio 2015 la Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini, nella veste di Presidente del Parlamento in seduta comune, ha proclamato eletto in quarta votazione con 665 voti Presidente della Repubblica il Professor Sergio Mattarella.
Nella trasmissione Porta a porta successiva alla proclamazione di Mattarella e diretta dal Dott. Bruno Vespa il Ministro dell’Interno On. Angelino Alfano dava notizia che per rendere riconoscibile il voto ogni gruppo parlamentare concordava una modalità di indicare il nome di Mattarella.
La notizia è confermata, oltre che dalla lettura di moltissime schede da parte della Presidente Boldrini in cui risultava scritto On. Mattarella, oppure Prof. Mattarella, oppure Mattarella S. oppure S. Mattarella.
In buona sostanza se la notizia venisse confermata vuol dire che i segretari e/o i capigruppo parlamentari dei partiti politici italiani che hanno concordato l’elezione di Sergio Mattarella, avrebbero altresì convenuto di violare deliberatamente l’art. 83, terzo comma, della Costituzione (laddove è prescritto che l’elezione del Presidente della Repubblica avvenga a scrutinio segreto), prescrivendo le modalità di scrittura del nominativo, al fine di assicurarsi che i propri parlamentari seguissero le indicazioni di partito, pena la implicita sanzione della non ricandidatura o altra sanzione, in violazione dell’art. 67 della Costituzione che vieta il mandato imperativo.
Risulta così violata altresì la libertà del voto del singolo parlamentare, specie se le modalità fossero state così dettagliate da rendere addirittura possibile risalire al compilatore di ogni singola scheda.
Ad ogni buon conto è pacifico che nel conteggio dei voti sono state convalidate schede che in una elezione a suffragio popolare sarebbero state invalidate in quanto riconoscibili, come quelle in cui è scritto On. Mattarella, o Prof. Mattarella.
Riportiamo uno stralcio della pagina web de Il Fatto Quotidiano del 31 gennaio 2015.
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Poiché il Professor Mattarella è docente di Diritto Parlamentare nonché giudice della Corte Costituzionale che con sentenza 1/2014 ha rilevato l’assoluta ed inequivocabile illegittimità costituzionale degli organi elettivi del Parlamento…. è proprio a tutela del suo onore, “eccellenza” e della sua piena legittimazione che presentiamo la presente denuncia al fine di stimolare il suo residuo “amore” per il Diritto e le Istituzioni… ed è per queste ragioni che richiamiamo anche la sua, e in questa sede (essenzialmente) la vostra attenzione al fine di adempiere compiutamente nella forma e nell’”animus” al dettato istituzionale che è chiarissimo, lampante…
Noi di AlbaMediterranea e delle altre organizzazioni che fanno capo a noi, ci domandiamo vieppiù come si possa personalmente sostenere il peso di tanta vergogna… ci domandiamo per essere espliciti, come sia possibile che un giudice di Corte Costituzionale possa condurre un procedimento alla sua giusta ed inoppugnabile “dichiarazione di ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE il 13 gennaio del 2014 evidenziando la situazione di usurpazione delle cariche, dei ruoli e dei TITOLI istituzionali da parte di “NON ELETTI” e poi a distanza di poco più di un anno accettare a propria volta di essere candidato ed “eletto” dagli stessi che si è appena affermato essere dei perfetti e conclamati usurpatori di carica, ruolo, TITOLO….
Ricordo qui alcune parti salienti del testo della sentenza 1/2014 :
… omissis…. Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957. …. Omissis …
Ed anche … : omissis ….
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993. … omissis ….
Ed inoltre … : …. Omissis …
In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).
Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione.
E se pur vero ed insindacabile che : …. Omissis ….
D’altra parte, la rimettente Corte di cassazione aveva significativamente puntualizzato che «la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 né a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti la disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali», fatta salva «l’eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione». … omissis …
E pur rilevando che : …. Omissis …
7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
E perciò nulla da eccepire …
Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto.
Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).
E pur volendo accettare “obtorto collo” una simile determinazione giuridica … omissis …
Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.
Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali. … omissis ….
Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).
Ora però che l’ex? Giudice della Corte Costituzionale Sergio Mattarella è diventato Presidente della Repubblica dovrebbe avere un rigurgito di coerenza e di consequenzialità logica… Se, … come di fatto è… il Parlamento è stato illegittimamente ed illegalmente eletto e costituito ed il sig.r Mattarella ne ha piena contezza avendo condotto tale procedimento… comè può il sig.r Mattarella accettare di essere candidato da coloro (senatori e deputati), che egli non più di un anno fa ha dichiarato essere ILLEGITTIMI usurpatori di cariche … e quindi da costoro essere a sua volta eletto ??… Essi grandi elettori semplicemente … NON NE HANNO TITOLO… Non c’e’ derivazione …
Questo dovrebbe capirlo chiunque… TANTO PIÙ UN GIUDICE DI CORTE COSTITUZIONALE…
Per fare un parallelo è come se un giudice facesse condannare un ricettatore e poi a distanza di qualche tempo andasse a comprarsi (incautamente???? o scientemente???) la merce da costui ricettata… IL RICETTATORE NON HA TITOLO PER POSSEDERE LA MERCE RUBATA… E QUINDI NON HA TITOLO PER RIVENDERLA LEGALMENTE…
QUESTO HA FATTO IL sig.r Sergio Mattarella
E tralasciamo per umana pietà il dettato dell’…Art. 136. Quando la Corte (Costituzionale) dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione…..
È dovere di ogni cittadino degno di questo nome (anche Magistrato, giudice, …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi
in atto da questi usurpatori ed annichilitori dei valori su cui si fonda la costituzione e la nostra società nel suo complesso… ad esempio quelli inerenti i governi di nominati …. di “non eletti” e parlamenti di abusivi.
Occorre quindi per dare nuova legittimità e costituzionalità al Parlamento procedere immediatamente allo scioglimento di entrambe le camere e il sig. Mattarella oggi ha il Potere Costituzionale di farlo …
Art. 87. Il Presidente della Repubblica … omissis ….
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
…omissis….
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. ….. omissis….
E’ quindi inderogabile indire urgentissime nuove elezioni politiche …e oggi il sig.r Mattarella ha il Potere di farlo… Ci dimostri coi fatti che è davvero il Presidente degli Italiani e non il presidente delle caste, e dica finalmente, dopo tutti questi governi di “non eletti”, che egli vuole il bene della Repubblica, della Nazione, degli Italiani.
TUTTO CIÒ PREMESSO CHIEDIAMO :
a) di voler procedere con gli atti di competenza in ordine alla configurazione della fattispecie di attentato contro la Costituzione dello Stato, rimettendosi alle valutazioni delle autorità competenti anche in ordine al gravissimo, reale pericolo di un reato quale l’attentato alla Costituzione.
b) di procedere per la penale punizione dei colpevoli, ai fini di impedire la continuazione dei reati ravvisati in calce;
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale (art.112 Costituzione) in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
Chiediamo inoltre di essere avvisati in caso di proroga del termine delle indagini preliminari, ex art. 405 c.p.p., e di essere sentiti personalmente.
IN FEDE. Roma, 5 febbraio 2015
Orazio Fergnani
Formello (Roma)