Orazio Fergnani: “ACCOLTO IL RICORSO E L’UDIENZA PER LA SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DELL’ISTITUZIONE DELLA “CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE”
E’ STATO ACCOLTO IL RICORSO E L’UDIENZA PER LA SOSPENSIONE ED ANNULLAMENTO DELL’ISTITUZIONE DELLA “CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE”. LA DISCUSSIONE SI TERRA’ IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2014
ABBIAMO INVIATO AI SINDACI DELLA PROVINCIA DI ROMA IL SEGUENTE AVVISO E COMUNICAZIONE DI INTENTI.
Orazio Fergnani – AlbaMediterranea.
Roma 12/09/2014
Spett.le Comune
Sede
All’attenzione del Sindaco
Oggetto : Comunicazione urgentissima in merito allo stravolgimento costituzionale in atto e delle
vessazioni, usurpazioni, abuso di potere, omissioni di ogni genere, in danno del Vostro Ente e dei
Vostri Cittadini
La presente per denunciare anche a Lei Sindaco quanto sta avvenendo in danno del Vostro Ente e soprattutto ai diritti costituzionalmente e giuridicamente riconosciuti ai Suoi Concittadini. L’8 aprile scorso è nata giuridicamente a tutti gli effetti – in quanto ente territoriale, un’area metropolitana (art. 114) quale quella romana – la Città Metropolitana di Roma.
Le alleghiamo alla presente le querele – denunce presentate in tutti i tribunali competenti ed il ricorso presentato in data odierna al T.A.R. del Lazio in merito alla ignobile sottrazione dei Diritti denegati a Lei ed ai suoi Concittadini, come a tutti i circa cinque milioni di cittadini dell (ex) Provincia di Roma.
Questa comunicazione Le viene trasmessa nella convinzione della Sua piena condivisione e partecipazione ai Valori della superiore funzione del Diritto e della legalità, e del rispetto delle regole del vivere civile.
Ci aspettiamo, ora che ne è a piena conoscenza, una Sua netta e decisa presa di posizione in merito alle vicende della mancata indizione del Referendum consultativo per la devoluzione dei Diritti di Sovranità spettanti ai Suoi Cittadini, manifestando questa Sua intenzione avvertendo la popolazione del Suo Comune e presentando a sua volta una querela – denuncia contro l’operato dei responsabili in palese e inaccettabile violazione di Legge.
Qualora questa Sua manifestazione di dissociazione da questa azione di violazione, anche costituzionale, non si manifestasse attraverso una Sua necessaria ed inderogabile querela – denuncia penale contro i responsabili, riterremo questo comportamento chiara manifestazione di corresponsabilità nei Suoi confronti e sarà nostra ineludibile cura associare anche Lei, i suoi collaboratori e dirigenti nella azione giudiziaria che si andrà ad intraprendere.
In attesa di un suo dovuto riscontro le porgo per intanto i più
Distinti Saluti
Per AlbaMediterranea
Orazio Fergnani
ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Per il Sig Fergnani Orazio (FRGRZO49E19G865K), residente in FORMELLO, Via DI BACCANELLO, n.16, rappresentato e difeso nel presente giudizio da se stesso, e domiciliato la segreteria del T.A.R., propone
Ricorso
Contro il : Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore
per l’annullamento, previa sospensione
dell’istituzione della “Città Metropolitana di Roma Capitale”.
FATTO
L’8 aprile scorso (2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti – in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella romana – la Città Metropolitana di Roma.
Per essere più precisi, è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore (art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di Roma Capitale.
L’esser Capitale porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.
Molto più coerente, razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali, riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di “capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero concorso a costituire la Città Metropolitana.
Questo giustamente e analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114 Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato).
Nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria che ha deliberato il parere sullo schema di bilancio a nome della Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta intestata dell’organismo recita : …. Roma Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Il Comune di Roma Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.
Il Comune di Roma ha 2,6 milioni di abitanti e un territorio di 1300 kmq. L’attuale Città Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.
Una base demo-territoriale molto più ampia di quella capitolina e diversa qualunque loro essenza identitaria.
La Città Metropolitana di Roma Capitale è nata dal ben più vasto territorio dell’attuale Provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale… racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e vivrà fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre 2014 alle ore 23,59.
I “”Tecnici”” del diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede … hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata sovrapposizione funzionale tra i due enti.
Infatti le Province metropolitane moriranno il 31 dicembre 2014, mentre le Città Metropolitane – che nel 2014 avranno solo potestà statutaria – inizieranno a svolgere le funzioni amministrative ereditate dalle rispettive Province di riferimento dal primo gennaio 2015.
Anche questo è uno scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio Formello).
Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo testo elencati.
Aver imposto che il Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.
Basta leggere gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano.
Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.
È avvilente, seppure istituzionalmente corretto (ma costituzionalmente eversivo), che il Sindaco Marino abbia potuto indire – con ordinanza sindacale n. 171 del 19 agosto 2014 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale – per il prossimo 5 ottobre 2014 le prime elezioni metropolitane, riservate non ai cittadini ma esclusivamente “attivamente e passivamente” ai Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni inclusi nella Città Metropolitana, come previsto dalla insana legge 56/2014. Una legge fatta “ad hoc” …. lo sbarramento del 5% per poter presentare una lista …e l’elezione indiretta …… barriere, a parere di coloro che le hanno pensate, sufficienti per tenere lontani i fastidi delle opposizioni dalla competizione elettorale metropolitana e nella gestione dei rappresentanti della minoranza.
La nascita istituzionale della Città Metropolitana senza elezione popolare diretta di Sindaco e Consiglio Metropolitano è un’operazione da casta turrita da “Caduta degli Dei”, da Repubblica di Salò, indicativo del potere dittatoriale assoluto assunto da questa genìa di malfattori.
Il futuro Consiglio Metropolitano, eletto in questo illiberale e antidemocratico metodo verticistico, è maleodorante come il Congresso di Verona del novembre 1943. Lo Statuto che partoriranno – a cui,… contra Constitutionem….. la legge 56/2014 demanda la scelta (condizionata) dell’elezione popolare diretta – è un po’ il Manifesto di Verona.
E se per di più, dietro al grossolano svarione istituzionale dell’usurpazione capitolina del titolo di “Città Metropolitana”, ci fosse un disegno intenzionale diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge?
In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino è oggi illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Dal 1 gennaio 2015 diventerà ope legis anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente Costituzione.
DIRITTO
Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 48: 49; 54; 87; 89; 91; 95.-
Legge 8 giugno 1990, n 142,
Legge 265 3 agosto 1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Legge 42/2009
Legge 56/2014
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : ;
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta … omissis ….
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. … omissis …
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. … omissis …
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 95. …. Omissis …. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
FACCIAMO NOTARE, ….. AD USO DI CHI ANCORA NON LO AVESSE NOTATO….. LO STRAVOLGIMENTO CHE È STATO COMPIUTO AL DETTATO DELLA
LEGGE 265/99 NORMANTE L’ ESSENZA DEGLI ENTI LOCALI.
Art. 2. (Ampliamento dell’autonomia degli enti locali).
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, … OMISSIS ….
5. I comuni e le province sono titolari ….OMISSIS …. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
Art. 3. (Partecipazione popolare).
1. L’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
” 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. … OMISSIS….
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti ….. omissis ….. principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241. Azione popolare, diritti d’accesso e di informazione dei cittadini….
(ART. 7. 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè …. omissis … per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti REFERENDUM anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
AREE METROPOLITANE
Art. 16. (Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta’ metropolitane).
1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
“Capo VI – AREE METROPOLITANE. – Art. 18. (Città metropolitane). – 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a REFERENDUM a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
4. All’elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni.
L’unico Comune … al momento attuale …. NOTARE BENE LE DATE… DATO CHE SIAMO AMPLISSIMAMENTE FUORI TEMPO MASSIMO… a quanto risulta da nostre ricerche…. che abbia programmato un referendum entro il 30 settembre è Civitavecchia … di altri Comuni non c’è traccia.
Io certamente non ho mai votato per aderire al Comune di Roma … in quanto sono tra quelli che è a suo tempo voluto fuggire dalle disfunzioni e corruzioni disgregative della megalopoli romana …..
Siamo alla follia più assoluta … alla eversione sistematica da parte dello Stato alle sue stesse leggi….se non è un “AUTOGOLPE” come altro poter definire questa imperterrita ed incessante azione di violazione di legge da parte degli stessi pubblici amministratori di ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farle rispettare???
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Questo atteggiamento elusivo di dettati di legge e di articoli costituzionali è illegalmente discriminatorio e non ha permesso l’equità di trattamento fra cittadini, e loro Istituzioni Locali, e soprattutto ha compresso l’espressione della loro volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di sovranità individuale e collettiva nonché territoriale in numerosi ed importanti ambiti della vita sociale/politico/economica, fatto di assoluto rilievo sociale, politico, economico, compromettendo ed inficiando ampiamente tutto l’iter procedurale dell’approvazione del soggetto giuridico “Città Metropolitana di Roma”, con ciò privando i cittadini dell’ex territorio provinciale di Roma di un indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente garantito, denegando ogni possibilità decisionale in ambito locale di autonome future scelte, la compressione e la rinuncia “ora per allora” di diritti posseduti ed indebitamente sottratti, nonché altre possibili considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall’essere città autonoma ed identitaria o all’essere un generico ed anonimo quartiere di Roma, ed infine sottraendo ai cittadini dei piccoli/medi Comuni quel sano rapporto di contiguità diretto, senza filtri e del tutto spontaneo fra il cittadino ed il suo sindaco.
P.Q.M.
Il Sig Fergnani Orazio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione nei motivi aggiunti, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1. In via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni juris nonché dell’estrema gravità ed urgenza disporre la sospensione dell’iter di istituzione della Città Metropolitana di Roma.
2. Disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del Sindaco della Città Metropolitana di Roma.
3. Nel merito, annullare con ogni conseguenza di legge, il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo ed incostituzionale.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Data,
Per Alba Mediterranea
Fergnani Orazio
ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Per il Dr. Vitali Giorgio (VTLGRG36D01H199G), residente in ROMA, Via MARANO EQUO, n.32, rappresentato e difeso nel presente giudizio da se stesso, e domiciliato la segreteria del T.A.R., propone
Ricorso
Contro il : Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore
per l’annullamento, previa sospensione
dell’istituzione della “Città Metropolitana di Roma Capitale”.
FATTO
L’8 aprile scorso (2014), pochissimi lo sanno, è nata giuridicamente a tutti gli effetti – in quanto ente territoriale costituzionalmente indefettibile in un’area metropolitana (art. 114) quale quella romana – la Città Metropolitana di Roma.
Per essere più precisi, è nata con la denominazione di “Città Metropolitana di Roma Capitale”. Dunque abbiamo due enti in Italia che si fregiano del ruolo e titolo di capitale : la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale.
Solo che il legislatore (art. 1.12 della L. 56/2014) ha chiarito che le funzioni speciali di Roma Capitale, fissate coi decreti legislativi delegati con la legge 42/2009, sono riferite al solo Comune di Roma Capitale.
L’esser Capitale porta finora vantaggi al solo Comune di Roma, non certamente alla Città Metropolitana tutta, benché anch’essa sia Capitale.
Molto più coerente, razionale e legittimo sarebbe stato riconoscere come capitale la Città Metropolitana intesa come ordinamento complesso articolato nel livello metropolitano e nei livelli municipali/comunali, riverberandosi così l’effetto del ruolo… e funzione di “capitale” non solo sulla Città Metropolitana e sul Comune di Roma (e sui suoi Municipi), ma anche sui Comuni che con Roma avessero concorso a costituire la Città Metropolitana.
Questo giustamente e analogamente a quanto previsto dallo schema dell’art. 114 Costituzione….. la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato).
Nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 51 del 31 luglio 2014 di approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, votata anche dal Sindaco Marino si legge, a partire da pag. 34 a seguire, che esisterebbe un Organismo di revisione economico-finanziaria che ha deliberato il parere sullo schema di bilancio a nome della Città Metropolitana di Roma Capitale, al punto che la carta intestata dell’organismo recita : …. Roma Capitale-Città Metropolitana … e in più passaggi del detto “preventivo annuale” … si confonde il Comune di Roma Capitale …. con la Città Metropolitana di Roma Capitale.
Il Comune di Roma Capitale, che risiede da quasi un millenio in Campidoglio, è un ente territoriale distinto e diverso dalla neo-nata Città Metropolitana di Roma Capitale, che appunto dal 1 gennaio 2015 erediterà Palazzo Valentini dove avrà ufficialmente sede.
Il Comune di Roma ha 2,6 milioni di abitanti e un territorio di 1300 kmq. L’attuale Città Metropolitana di Roma Capitale ha un territorio di più di 5.000 kmq e una popolazione di più di 4 milioni di abitanti.
Una base demo-territoriale molto più ampia di quella capitolina e diversa qualunque loro essenza identitaria.
La Città Metropolitana di Roma Capitale è nata dal ben più vasto territorio dell’attuale Provincia di Roma, che comprende quasi un terzo del territorio laziale… racchiudendo ad esempio anche la città di Civitavecchia e vivrà fino alla data fissata per legge (L. 56/2014) al 31 dicembre 2014 alle ore 23,59.
I “”Tecnici”” del diritto di questo “governo di nominati” condannato con sentenze della “Consulta” e della Corte Costituzionale…. circostanza da noi di AlbaMediterranea reiteratamente denunciata in ogni Sede … hanno partorito la contemporanea sovrapposizione istituzionale, fino al 31 dicembre 2014, di Provincia e Città Metropolitana sulla stessa area, precisando e rassicurando che non vi sarebbe stata sovrapposizione funzionale tra i due enti.
Infatti le Province metropolitane moriranno il 31 dicembre 2014, mentre le Città Metropolitane – che nel 2014 avranno solo potestà statutaria – inizieranno a svolgere le funzioni amministrative ereditate dalle rispettive Province di riferimento dal primo gennaio 2015.
Anche questo è uno scandalo e un’odiosa sperequativa violazione della Costituzione, volta a creare cittadini di serie A (quelli che risiedono nei Comuni capoluogo di Città Metropolitane) e di serie B (quelli che risiedono negli altri Comuni dell’area metropolitana – ad esempio Formello).
Io, come cittadino di Formello, che si ritroverà come primo cittadino un esemplare sindaco quale Ignazio Marino … Io, reclamo ed esigo il sacrosanto diritto di esprimere la mia volontà attraverso il voto… come prescritto dagli articoli della legge costituzionale ed ordinaria in questo testo elencati.
Aver imposto che il Sindaco metropolitano sia quello che i soli cittadini del Comune capoluogo avranno eletto nella campagna elettorale comunale di un solo Comune è un altro gravissimo reato di lesione al diritto costituzionale…. Io e grandissima parte dei cittadini di Formello ad esempio … mai avrebbe minimamente neppure pensato di votare un tale personaggio quale Ignazio Marino.
Basta leggere gli artt. 1 e 3 della Costituzione per capire che siamo di fronte a un vulnus gravissimo del patto costituzionale italiano.
Approvando la deliberazione 51 del 2014, Marino e gli altri inetti capitolini, questi ultimi eletti col sistema perverso partitocratico (anche questo del tutto illegittimo ed incostituzionale….) … hanno compiuto un atto di valenza inaudita ed inaccettabile di violazione del Diritto costituzionalmente garantito.
È avvilente, seppure istituzionalmente corretto (ma costituzionalmente eversivo), che il Sindaco Marino abbia potuto indire – con ordinanza sindacale n. 171 del 19 agosto 2014 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale – per il prossimo 5 ottobre 2014 le prime elezioni metropolitane, riservate non ai cittadini ma esclusivamente “attivamente e passivamente” ai Sindaci e Consiglieri Comunali dei Comuni inclusi nella Città Metropolitana, come previsto dalla insana legge 56/2014. Una legge fatta “ad hoc” …. lo sbarramento del 5% per poter presentare una lista …e l’elezione indiretta …… barriere, a parere di coloro che le hanno pensate, sufficienti per tenere lontani i fastidi delle opposizioni dalla competizione elettorale metropolitana e nella gestione dei rappresentanti della minoranza.
La nascita istituzionale della Città Metropolitana senza elezione popolare diretta di Sindaco e Consiglio Metropolitano è un’operazione da casta turrita da “Caduta degli Dei”, da Repubblica di Salò, indicativo del potere dittatoriale assoluto assunto da questa genìa di malfattori.
Il futuro Consiglio Metropolitano, eletto in questo illiberale e antidemocratico metodo verticistico, è maleodorante come il Congresso di Verona del novembre 1943. Lo Statuto che partoriranno – a cui,… contra Constitutionem….. la legge 56/2014 demanda la scelta (condizionata) dell’elezione popolare diretta – è un po’ il Manifesto di Verona.
E se per di più, dietro al grossolano svarione istituzionale dell’usurpazione capitolina del titolo di “Città Metropolitana”, ci fosse un disegno intenzionale diretto a qualche disegno che ancora ci sfugge?
In base alla legge 56/2014 il Sindaco Marino è oggi illegittimamente/incostituzionalmente, ma comunque, il rappresentante legale/amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Dal 1 gennaio 2015 diventerà ope legis anche l’organo politico esecutivo metropolitano, il che rappresenta un ibrido davvero insano, immondo, incoerente, incompatibile con l’iniziale idea e progetto democratico dello Stato nella visione dei nostri padri fondatori … del tutto incompatibile, inconciliabile con la struttura generale del corpus della vigente Costituzione.
DIRITTO
Costituzione : Artt. 1; 3; 5; 48: 49; 54; 87; 89; 91; 95.-
Legge 8 giugno 1990, n 142,
Legge 265 3 agosto 1999 RIFORMA AUTONOMIE LOCALI
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
Legge 42/2009
Legge 56/2014
Il testo della Costituzione all’articolo 1 comma 2 dice : ;
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, .. omissis…
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, … omissis … , impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 5. La Repubblica, ..omissis…, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.
Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta … omissis ….
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. … omissis …
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. … omissis …
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Art. 95. …. Omissis …. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
FACCIAMO NOTARE, ….. AD USO DI CHI ANCORA NON LO AVESSE NOTATO….. LO STRAVOLGIMENTO CHE È STATO COMPIUTO AL DETTATO DELLA
LEGGE 265/99 NORMANTE L’ ESSENZA DEGLI ENTI LOCALI.
Art. 2. (Ampliamento dell’autonomia degli enti locali).
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, … OMISSIS ….
5. I comuni e le province sono titolari ….OMISSIS …. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”.
Art. 3. (Partecipazione popolare).
1. L’articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
” 1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. … OMISSIS….
2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti ….. omissis ….. principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241. Azione popolare, diritti d’accesso e di informazione dei cittadini….
(ART. 7. 1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè …. omissis … per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere altresì previsti REFERENDUM anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
AREE METROPOLITANE
Art. 16. (Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n 142, in materia di aree e citta’ metropolitane).
1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990, n.142, è sostituito dal seguente:
“Capo VI – AREE METROPOLITANE. – Art. 18. (Città metropolitane). – 3. La proposta di istituzione della città metropolitana è sottoposta a REFERENDUM a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l’approvazione con legge.
4. All’elezione degli organi della città metropolitana si procede nel primo turno utile ai sensi della legge 7 giugno 1991, n.182, e successive modificazioni.
L’unico Comune … al momento attuale …. NOTARE BENE LE DATE… DATO CHE SIAMO AMPLISSIMAMENTE FUORI TEMPO MASSIMO… a quanto risulta da nostre ricerche…. che abbia programmato un referendum entro il 30 settembre è Civitavecchia … di altri Comuni non c’è traccia.
Io certamente non ho mai votato per aderire al Comune di Roma … in quanto sono tra quelli che è a suo tempo voluto fuggire dalle disfunzioni e corruzioni disgregative della megalopoli romana …..
Siamo alla follia più assoluta … alla eversione sistematica da parte dello Stato alle sue stesse leggi….se non è un “AUTOGOLPE” come altro poter definire questa imperterrita ed incessante azione di violazione di legge da parte degli stessi pubblici amministratori di ogni caratura che avrebbero istituzionalmente il compito di farle rispettare???
ISTANZA DI SOSPENSIONE
Questo atteggiamento elusivo di dettati di legge e di articoli costituzionali è illegalmente discriminatorio e non ha permesso l’equità di trattamento fra cittadini, e loro Istituzioni Locali, e soprattutto ha compresso l’espressione della loro volontà in merito ad una specifica e gravosa cessione di sovranità individuale e collettiva nonché territoriale in numerosi ed importanti ambiti della vita sociale/politico/economica, fatto di assoluto rilievo sociale, politico, economico, compromettendo ed inficiando ampiamente tutto l’iter procedurale dell’approvazione del soggetto giuridico “Città Metropolitana di Roma”, con ciò privando i cittadini dell’ex territorio provinciale di Roma di un indefettibile, insottraibile diritto elettorale costituzionalmente garantito, denegando ogni possibilità decisionale in ambito locale di autonome future scelte, la compressione e la rinuncia “ora per allora” di diritti posseduti ed indebitamente sottratti, nonché altre possibili considerazioni di immagine e prestigio derivanti dall’essere città autonoma ed identitaria o all’essere un generico ed anonimo quartiere di Roma, ed infine sottraendo ai cittadini dei piccoli/medi Comuni quel sano rapporto di contiguità diretto, senza filtri e del tutto spontaneo fra il cittadino ed il suo sindaco.
P.Q.M.
Il Dr. Vitali Giorgio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con espressa riserva di ogni ulteriore eccezione e deduzione nei motivi aggiunti, chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1. In via preliminare, attesa la sussistenza del fumus boni juris nonché dell’estrema gravità ed urgenza disporre la sospensione dell’iter di istituzione della Città Metropolitana di Roma.
2. Disporre la sospensione delle elezioni dei consiglieri e del Sindaco della Città Metropolitana di Roma.
3. Nel merito, annullare con ogni conseguenza di legge, il provvedimento in epigrafe indicato in quanto illegittimo ed incostituzionale.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Data,
Per Alba Mediterranea
Vitali Giorgio
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Commento ricevuto: “LA VITA…quella vera e non quella IMMAGINATA, è molto semplice…e aveva messo a titolo un noto psicologo: O SI DOMINA O SI è DOMINATI. Il ché non significa che uno debba per forza dominare gli altri. Ma se stesso si!!! Allora, chi lotta, anche se esternamente perdente, è in realtà vincente. Gli altri si crogiolano nella loro impotenza. C’è una caratteristica predominante in coloro che subiscono palesemente un cancro psicosomatico: la percezione di una perdita, di una sconfitta. Non è un caso che le persone lottatrici per natura sopravvivono facilmente (a meno che non le ammazzino…).
Ne sono esempio i politici. TUTTI, anche quelli che apparentemente vivono negli agi e nelle facilità di una vita senza affanni. Perché tutti devono lottare contro amici, più o meno apparenti, e nemici più o meno leali. L’IMPUNITA’ DEI MAGISTRATI CADRA’ ANCHE IN ITALY QUANDO GLI ITALIOTI CAPIRANNO CHE DEVONO STRINGERE I MAGISTRATI AL MURO. SI PUò FARE.
Questi nostri attori erano tutti degli Spiriti e si sono dissolti in aria, in aria sottile. Così come l’aereo eifizio di questa visione, si dissolveranno le torri, le cui cime toccano il cielo (qualsiasi riferimento alle Twin è arbitrario!), i sontuosi palazzi, i solenni templi,lo stesso globo terracqueo e tutto ciò che esso contiene e, al pari di questo incorporeo spettacolo svanito, non lasceranno dietro di sé la più piccola traccia. Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i nostri sogni e la nostra breve vita è coronata da un sonno. Fin qui Shakespeare (La tempesta, ultimo dramma shakespeariano).
MA NOI ANDIAMO OLTRE. SOGNINO E DORMANO GLI ALTRI. NOI AFFERMIAMO NOI STESSI. gv”