Denuncia contro tutti i membri dei governi e delle cariche istituzionali succedutisi dall’avvento dell’Euro
AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONEGIURISDIZIONALE
ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1) Tutti i Presidenti della Repubblica succedutisi dall’avvento dell’euro;
2) Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri succedutisi dall’avvento dell’euro ;
3) Tutti i Presidenti della Camera succedutisi dall’avvento dell’euro;
4) Tutti i Presidenti della Senato succedutisi dall’avvento dell’euro;
5) Tutti i Ministri del Tesoro succedutisi dall’avvento dell’euro;
6) Tutti i Ministri delle finanze succedutisi dall’avvento dell’euro;
7) Tutti i Componenti della Corte dei Conti succedutisi dall’avvento dell’euro;
Tutti i Componenti della Commissione europea succedutisi dall’avvento dell’euro;
9) Tutti i Componenti del Consiglio Europeo succedutisi dall’avvento dell’euro;
10) Tutti i componenti del Parlamento europeo succedutisi dall’avvento dell’euro
11) Tutti i Parlamentari che succedutisi dall’avvento dell’euro;
12) Tutti i segretari dei partiti parlamentari succedutisi dall’avvento dell’euro;
13) Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato succedutisi dall’avvento dell’euro;
14) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
7) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
9) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
10) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
14) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
15) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
16) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
17) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
18) Associazione a delinquere (art.416 bis);
19) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
21) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
24) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
25) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
26) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
27) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
28) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
29) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
30) Furto (art.624 c.p.);
31) Truffa (art.640 c.p.);
32) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
INTEGRAZIONE ALLA QUERELA PRESENTATA DALLO STESSO IN DATA 29 SETTEMBRE 2012
Preludio
Sul sito http://www.corteconti.it/chi_siamo/la_corte/ leggiamo cosa la Corte dei conti scrive di se stessa come presentazione :
Corte dei conti Breve storia
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una “magistratura”, essendo emersa – secondo la storica affermazione di Camillo Benso conte di Cavour – la “assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”.
Le linee fondamentali del suo ordinamento sono state fissate nel testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative (moltiplicazione degli enti, creazione di autorità amministrative indipendenti, privatizzazione di funzioni e di imprese pubbliche), le quali hanno interessato anche gli assetti finanziari e di spesa (basti pensare all’introduzione della legge finanziaria e alle riforme del bilancio intervenute nel 1978, nel 1988 e, recentemente, con la legge n. 94 del 3 aprile 1997), incidendo fortemente sui compiti dell’Istituto.
Ad esso è stato, ed è richiesto, quindi un grande sforzo di adeguamento ed ammodernamento – tutt’altro che concluso – per soddisfare la crescente “domanda” sia di controlli efficienti, sia di un puntuale esercizio della giurisdizione di responsabilità; ciò al fine di accrescere la trasparenza dell’amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse, di elevare la qualità dei servizi che l’amministrazione rende ai cittadini.
MA PER COSA E’ STATA ESPRESSAMENTE ISTITUITA LA CORTE DEI CONTI?… ECCO QUI :
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214
Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
.
TITOLO II
Attribuzioni della Corte dei conti Capo I – Attribuzioni in generale
Fa il riscontro dei decreti presidenziali;
fa il riscontro delle spese dello Stato;
… omissis …..
fa il riscontro sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato, e sulle altre
gestioni patrimoniali indicate dalle leggi
parifica il rendiconto generale consuntivo dell’amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a gestione autonoma soggette al suo riscontro, prima che siano presentati al Parlamento;
…omissis …
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni;
giudica sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi in materia di conti e di responsabilità, giusta
le disposizioni delle leggi speciali;
…….omissis……
fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge.
…… omissis ….
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni;
E veniamo alle dichiarazioni di intenti, di attribuzioni, di ruoli, di responsabilità per quanto concerne la parte europea
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (Trattato di Maastricht)
TITOLO VIII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 119 (ex articolo 4 del TCE)
1. Ai fini enunciati all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea, l’azione degli Stati membri e dell’Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l’adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
…. Omissis …..
3. Queste azioni degli Stati membri e dell’Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
CAPO 1
POLITICA ECONOMICA
Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l’Unione agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 119.
Articolo 121 (ex articolo 99 del TCE)
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Articolo 122 (ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia.
Articolo 123 (ex articolo 101 del TCE)
1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia,da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Il che tradotto in linguaggio comune … sta a dire che uno Stato, come lo era l’Italia quando possedeva le banche di interesse nazionale (le BIN)… avrebbe del tutto legittimamente potuto farsi prestare i soldi per finanziarsi … non attraverso i venti strozzini istituzionali da noi più volte
denunciati…. Come attualmente da decenni avviene… ma far prestare dalla BCE alla BIN (Banca di interesse Nazionale)… il denaro necessario … allo 0,25% come in questo momento avviene e non mettere all’asta irresponsabilmente ed ignobilmente i titoli di stato dagli strozzini istituzionali che a seguito del “giudizio” delle agenzie di rating… (anche queste innumerevoli volte denunciate), “acquistano” a tassi dal 3% al 6% addebitandocelo sul groppone… Quando invece del tutto legittimamente si potrebbe finanziare lo Stato attraverso le BIN allo 0,25%…… non a tasso zero come attraverso la gestione diretta della sovranità monetaria…. Ma comunque enormemente meglio di ora…
Risparmiando così attorno ai 70/80 (settanta/ottantamiliardi) di € all’anno.
Articolo 125 (ex articolo 103 del TCE)
1. L’Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche
di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell’amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
2. Se necessario, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può precisare le definizioni per l’applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 124 e dal presente articolo.
CAPO 2
POLITICA MONETARIA
Articolo 127 (ex articolo 105 del TCE)
1. L’obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato «SEBC», è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l’obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC
sostiene le politiche economiche generali nell’Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli
obiettivi dell’Unione definiti nell’articolo 3 del trattato sull’Unione europea. Il SEBC agisce in
conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all’articolo 119.
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
Articolo 21
Operazioni con enti pubblici
21.1. Conformemente all’articolo 101 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati
membri, così come l’acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all’articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Anche qui si ribadisce il concetto già poco sopra espresso che illumina chiaramente la lineare intenzionalità di aggredire lo Stato in ogni sua prerogativa, funzione, ma soprattutto di snaturamento del suo stesso motivo di esistenza dome soggetto giuridico..
Ma per togliere la sete col prosciutto e spianare la strada da qualunque ostacolo e dissipare qualunque dubbio…
Due intraprendenti e baldi analisti indipendenti come Giovanni Zibordi e Claudio Bertoni hanno domandato a chi di competenza (la Bce).. ed ottenuto da questa conferma che l’Italia, se solo davvero volesse, potrebbe ottenere denaro a interesse prime rate dalla Banca Centrale Europea.
Come del resto fanno da sempre in Germania e in Francia da anni tramite due enti bancari pubblici, rispettivamente KfW e Bpi).
Ecco il testo dei vari quesiti posti :
Date: Tuesday, 10/12/2013 17:23:50
From: “Claudio Bertoni”
Subject: [Case_ID: 830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
————————————————–
[...]
E’ chiaro che la BCE non può acquistare direttamente Titoli di Stato e quindi quello che è mia intenzione approfondire ora, e in ultimo, sono le seguenti domande:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di proprietà pubblica accedere all’offerta di liquidità, oggi al tasso dello 0,25%, della BCE?
2) Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà pubblica può prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall’Ente creditizio pubblico stesso?
3) E l’Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il tasso di interesse?
Grazie ancora per la vostra cortese risposta
Ed ecco la risposta della B.C.E
———- Messaggio inoltrato ———-
Da: Europe Direct
Date: 13 gennaio 2014 10:50
Oggetto: [Case_ID: 0830870 / 1548784] art. 123- Delucidazioni
A: claudio.bertoni1910@gmail.com
Gentile Signor Bertoni,
La ringraziamo per il suo messaggio. Desideriamo scusarci per il ritardo.
Le inoltriamo le risposte alle sue domande, fornite dalla Banca centrale europea:
1) comma 2 art. 123 TFUE: è possibile per un Ente creditizio di proprietà pubblica accedere all’offerta di liquidità, oggi al tasso dello 0,25%, della BCE?
1. Gli enti pubblici creditizi dell’area dell’euro sono un elemento importante del sistema bancario e pertanto hanno un ruolo essenziale nel fornire prestiti all’economia reale. Pertanto è importante per l’Eurosistema che essi siano trattati alla pari degli istituti creditizi privati nel contesto delle operazioni di rifinanziamento per assicurare un efficiente trasmissione delle decisioni riguardanti la politica monetaria all’economia. Pertanto la risposta alla sua prima domanda è si ed e per questo che l’articolo menzionato è presente nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). L’articolo stabilisce che il divieto di scoperto bancario e altre forme di facilitazione creditizia in favore dei governi “non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati”.
2) Se sì come penso, questo Ente creditizio di proprietà pubblica può prestare denaro al Governo affinchè lo stesso possa pagare i suoi debiti ai mercati finanziari? Ovviamente attraverso la cessione a garanzia dei Titolo di Stato acquistati dall’Ente creditizio pubblico stesso?
2. Non è il ruolo della banca centrale di decidere per gli istituti di credito come utilizzare i soldi. In pratica, gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi ai governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi a qualsiasi cliente. Questo è possibile nel caso in cui esista una decisione commerciale indipendente da parte dell’ente pubblico creditizio di entrare in tale rapporto con lo Stato. In questo contesto è necessario ricordare la clausola stabilita dall’articolo 124 del TFUE, che stabilisce quanto segue: “È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.” Lo Stato, nel caso in cui adottasse una legge, regolamento o qualsiasi altro strumento giuridicamente vincolante, che obbligherebbe un istituto finanziario a comprare i titoli di stato governativi, violerebbe l’articolo 124.
3) E l’Ente creditizio pubblico può decidere liberamente il tasso di interesse?
3. La domanda non è chiara. Tuttavia, nel contesto della decisione indipendente presa dall’istituto creditizio di prestare soldi ai clienti, il prezzo dell’operazione deve essere basata su considerazione finanziarie e economiche (per esempio, il profilo di rischio del cliente). Per quanto riguarda la decisione di comprare titoli di stato pubblici, si aspetta che il tasso di interesse nominale per i titoli governativi (come per gli altri) venga determinato dalle caratteristiche del titolo stesso (incluso il profilo di rischio dell’emittente, la liquidità e commerciabilità del titolo, etc.). Il rendimento effettivo del titolo (emesso da un pubblico o provato) negoziato sul mercato riflette l’evoluzione di queste caratteristiche nel tempo.
Ci auguriamo che queste informazioni possano esserle di aiuto. La preghiamo di contattarci nuovamente in caso avesse ulteriori domande.
ANALISI
La risposta ricevuta per email (a nome della BCE) è stata affermativa: “il divieto di scoperto bancario e di altre forme di facilitazione creditizia in favore dei governi non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell’offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo
stesso trattamento degli enti creditizi privati”. Inoltre, in riferimento a banche pubbliche: “gli istituti di credito possono liberamente prestare i soldi ai governi o comprare i loro titoli di stato, nonché prestare soldi a qualsiasi cliente”
E’ quindi possibile per lo Stato italiano legittimamente nazionalizzare una Banca e usarla allo scopo sopra descritto, la quale acceda alla liquidità della BCE e finanzi il suo debito ad un tasso di interesse simile a quello applicato dalla BCE stessa e in ogni caso sempre molto inferiore a quello di mercato, che è attualmente superiore del 3% all’inflazione.
Rapinare ai cittadini 4 miliardi con l’IMU o qualche illegale “privatizzazione” sottraendo beni al demanio… o eliminando servizi essenziali sulla sanità, le scuole, le infrastrutture, non è comportamento da Stato etico… e semplicemente da Stato…. ma risparmiare su uno dei focolai primari della crisi attuale si può …sugli interessi, sulla rendita che da decenni lo Stato italiano paga a investitori esteri, banche e investitori italiani.
Si tratta di scegliere tra rendita finanziaria o il lavoro e le imprese. La rendita finanziaria ha incassato dallo Stato più di 3mila miliardi di euro di interessi in trenta anni, mentre le imprese e i lavoratori italiani venivano strozzati da una tassazione asfissiante, oberata dall peso del debito pubblico di 2mila miliardi, creato artatamente dall’accumularsi di questi indebiti interessi.
Un governo competente che abbia a cuore gli interessi degli italiani, come sopra accennato, può muoversi all’interno dei trattati europei…. Esattamente come ha sempre fatto la Germania, e come stanno facendo Francia e Gran Bretagna
La CORTE DEI CONTI e tutti i governanti ai massimi livelli italiani e… la CORTE DEI CONTI e tutti gli enti sovrannazionali europei si dovrebbero domandare come mai per la Germania (vedi KfW E la Francia (vedi Bpi) sia possibile che due Stati nostri diretti concorrenti abbiano messo in atto tale tipo di strategia finanziaria attraverso questi by-pass ed invece l’Italia finora non abbia sfruttato una simile manna dal cielo..
Che avrebbe permesso di risparmiare sui 70/80 miliardi di €/anno … a partire dal 2002 … per cui complessivamente in dodici anni risparmiare la formidabile somma di 840/960 miliardi di € che andando a diminuire progressivamente con gli interessi su totale complessivo detratto di queste somme avrebbe praticamente ridotto a zero o quasi il sosto totale del Debito Pubblico…
Vale la pena di ricordare a proposito dell’improvvido, irrituale, ignobile comportamento del Governo italiano … che l’anno scorso il sig.r Monti (guardacaso) impietosito dalle lagnanze delle Banche che lamentavano aria di fallimento e per questo motivo richiedevano ai clienti il rientro immediato dei fidi…. Regalò loro una quarantina di miliardi all’1% di interesse …che sarebbero dovuti servire a finanziare la piccola e media impresa…. E cosa fecero le banche??? Naturalmente l’investimento migliore… acquistarono Buoni del Tesoro con un rendimento del 4% guadagnando immediatamente il 3% su denaro preso in prestito indebitando il prestatore… Cose dell’altro mondo… Cose che in un paese normale dove la ragione, la logica ed il diritto vigessero… sarebbe impossibile realizzare e dove, se tentate, sarebbero pesantemente sanzionate..
Ma vediamo cosa è la KfW
KfW, acronimo di Kreditanstalt für Wiederaufbau (la Banca della Ricostruzione), è una banca tedesca, è nata nel 1948, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per volere degli Stati Uniti d’America, per amministrare i fondi del Piano Marshall.
L’80% del capitale è detenuto dal governo federale mentre il restante 20% è detenuto dai Länder.
Attraverso la KfW, il Governo tedesco canalizza tutta una serie di operazioni che altrove figurerebbero nei conti dello Stato per cifre ingenti: l’attivo dell’istituto con sede a Francoforte ha
sfiorato lo scorso anno i 500 miliardi di euro, più del doppio che all’inizio del decennio passato, anche per effetto del trasferimento sotto il suo ombrello di molte attività in precedenza di competenza dell’amministrazione pubblica, o di nuove attività, come quelle riguardanti la protezione ambientale.
La KfW, è in pratica il “motore” finanziario delle opere pubbliche e di politica industriale della Germania e una delle più grandi e potenti banche del mondo: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, cioè Istituto di credito per la ricostruzione. E’ ritenuta da molti una seconda Bundesbank, una Federal Reserve tedesca che non vuol dire di esserlo, una superbanca pubblica eroga prestiti in appoggio al sistema- paese Germania, una Cassa Depositi e Prestiti tedesca, una potenza nascosta senza cui la Germania non sarebbe la quarta potenza economica mondiale. gli utili, in media negli ultimi due anni nell’ordine dei 2 miliardi di euro.
Prima gestore della ricostruzione, poi pilastro a sostegno delle piccole e medie imprese, anima del sistema Germania. Poi grande finanziatore delle infrastrutture. La KfW insomma ha da decenni il ruolo di motore e finanziatore dello sviluppo.
Vantaggio non da poco, per il sistema Germania. Il suo rating è ottimo, pari a quello dei Bund tedeschi, per cui alla KfW non è difficile approvvigionarsi quasi esclusivamente sui mercati mondiali dove negli ultimi anni ha realizzato emissioni per circa 80 miliardi di euro annui in media.
La KfW appartiene per l’80% al potere federale e per il restante 20% ai 16 Bundeslaender, gli Stati federali….. i politici che governano la prima potenza europea e quarta mondiale, di qualsiasi colore siano, hanno bisogno di una KfW funzionante per la solidità del sistema industriale e delle piccole e medie imprese, per la pace sociale. Sappiamo che in Germania una parte di debito pubblico, quello corrispondente alle obbligazioni emesse dalla KfW, viene escluso dal computo del totale. Lo consentono i criteri contabili Esa95, che escludono dal computo del debito pubblico quello delle società pubbliche che coprono i propri costi per oltre il 50% con ricavi di mercato, ma ciò non
rincuora… se qualcosa le andasse storto, sarebbe il governo federale a garantire le sue obbligazioni, esattamente come gli altri Bund. Il debito pubblico tedesco raggiunge il 97% del Pil.
E vediamo pure cosa è Bpi (Banca Pubblica d’Investimento)
Banca pubblica d’investimento (Bpi) non avrà tra i suoi compiti quello di aiutare le imprese in difficoltà, a differenza della tedesca KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Banken, di cui pure mutua il modello, e in sintonia piuttosto con quanto si sta studiando a Londra per costituire la Business Bank. E’ stato chiamato “Business Bank” per evitare accuse di “ingerenze stataliste”. Si tratterebbe infatti di un istituto pubblico destinato a garantire finanziamenti alle imprese, a cominciare dalle Pmi, nella manifattura avanzata i comparti di maggiore interesse già individuati sono aerospazio, automotive e bioscienze.
La francese Bpi raggruppa tre organismi già esistenti: la filiale “aziende” della Caisse des Depots, braccio operativo del Tesoro; Oséo,; il Fondo strategico d’investimento per difendere le industrie transalpine considerate strategiche da eventuali scorrerie straniere.
La Bpi riunirà le funzioni di questi organismi: è destinata, quindi, a incitare, sostenere e finanziare la creazione di nuovi progetti; a intervenire nel capitale di aziende; a tutelare e rafforzare imprese ritenute strategiche. Dotata di fondi propri per 20 miliardi, la sua capacità d’intervento raggiungerà una forza d’urto di 40 mld, ma già si discute su una probabile iniezione futura di capitali freschi in quanto l’attuale dote viene ritenuta da ambienti politici ed economici insufficiente a soddisfare i suoi numerosi compiti.
A livello organizzativo la Bpi mutua appunto il modello della tedesca KfW sia pure con le differenze dovute ai due diversi ordinamenti: la KfW è organizzata su base federale, la strategia della Bpi sarà decisa dal comitato di orientamento nazionale, affiancato però (una novità, per la centralista
Francia) da un comitato d’investimento regionale incaricato di contribuire a individuare le aziende da sostenere e i progetti nei quali intervenire.
Alla KfW sono stati assegnati tutta una serie di compiti e operazioni che in altri Paesi figurerebbero nei conti statali mentre le attività dell’istituto con sede a Francoforte non rientrano nel bilancio federale. Non a caso la KfW è stata messa sotto accusa, ma senza sortire effetti, da istituzioni e partner dell’Ue per operazioni ( come i salvataggi di imprese e soprattutto della Ikb, una banca collassata a causa dei mutui subprime) che ad altri Paesi non sarebbero state permesse ma che Berlino continua a far passare come interventi non pubblici, a dispetto della proprietà al 100% pubblica dell’istituto.
Senza considerare poi l’”affaire” del collocamento dei titoli di Stato, per cui la Germania riesce a circonvenire il divieto di acquisto di titoli di Stato sul mercato primario da parte della Banca centrale nazionale (nel caso in specie, la Bundesbank) attraverso la Kfw.
Mi sembra chiaro che tutti i nostri principali competitori si siano ben attrezzati da tempo…
Ora però e lampante a tutti… anche a noi semplici cittadini … sarà chiaro anche ai Governanti e a dirigenti gli organi dello Stato e agli organi della Comunità europea? E soprattutto a chi ci legge???
Ma soprattutto è sorprendente che c’è stato qualcuno che lo ha capito e fatto da sempre… come è definito del tutto palesemente nel testo del Trattato di Maastricht… fin dalla sua introduzione.. e nessuno dei Parlamentari, Governanti e Magistrati in Italia se ne sia accorto….
Le domande a questo punto che sorgono sono davvero molte e siamo qui per chiederne ragione…
COME MAI, STANTE LA DOVUTA CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT NESSUNO DEI NUMEROSI COMPONENTI DEI GOVERNI ITALIANI , DELLA CORTE DEI CONTI, ETC., ETC., …. SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002, …. A CONOSCENZA DEL DETTATO DELL’ART. 123 DEL Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), A PRESCINDERE DALLE ESPRESSE RISPOSTE DELLA BCE SOPRA ALLEGATE… È DI PALESE E CHIARA INTERPRETAZIONE
NON SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI PESANTE VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE AL PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI INTERESSI??
VEDASI :
La Corte dei conti fu istituita agli albori dello Stato unitario (legge 14 agosto 1862, n. 800), perchè vigilasse sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni.
ED ANCHE :
Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 Approvazione del testo unico delle leggi su Corte deiconti
.
TITOLO II
Attribuzioni della Corte dei conti
Capo I – Attribuzioni in generale
Fa il riscontro dei decreti presidenziali; (ratifica dei trattati)
fa il riscontro delle spese dello Stato; … omissis …..
giudica sulle responsabilità per danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni; …….omissis……
fa le sue proposte e dà parere nella formazione degli atti e provvedimenti amministrativi indicati dalla legge. ….. omissis ….
E… SU TUTT’ALTRO VERSANTE … MA ALTRETTANTO… COME MAI, STANTE LA DOVUTA CONOSCENZA DEL TRATTATO DI MASTRICHT, NESSUNO DEI NUMEROSI COMPONENTI, DELLA COMMISSIONE EUROPEA, CONSIGLIO EUROPEO, PARLAMENTO EUROPEO, DELLA CORTE DEI CONTI, ETC., SUCCEDUTISI A PARTIRE DAL 2002… A CONOSCENZA DEL DETTATO DELL’ART. 123 DEL Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) , ….
NON SI E’ MAI SENTITO IN DOVERE DI INTERVENIRE IN UNA FACCENDA DI COSI PESENTE VALENZA FINANZIARIA E DARE UNA SVOLTA EPOCALE ALL PLURIDECENNALE PROBLEMA DEL DEBITO PUBBLICO E DEI RELATIVI INTERESSI??
VEDASI :
Articolo 120 (ex articolo 98 del TCE)
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione definiti all’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all’articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l’Unione agiscono nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all’articolo 119.
Mi sembra che pagare interessi a banche private non sia dimostrazione di un’efficace allocazione delle risorse…..
ED ANCHE :
Articolo 121 (ex articolo 99 del TCE)
4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.
Come mai nessun “AVVERTIMENTO” è mai giunto sotto il profilo qui da noi evidenziato … su una “svista” così madornale da parte dei Governi italiani succedutisi nell’arco di 12 (dodici) anni … nessuno della Commissione europea o del Consiglio o altri enti europei … che si sia minimamente
sentito in obbligo di intervenire… quando altresì ad ogni spron battuto mandava letterine di condanna e di dimissioni di governi per molto meno???
ED ANCORA :
Articolo 122 (ex articolo 100 del TCE)
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica,
DOVE è ANDATO A FINIRE IN QUESTO CASO LO “SPIRITO DI SOLIDARIETA EUROPEA”??
TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDIAMO QUINDI A CHI CI LEGGE DI :
a) procedere nei confronti dei membri del governo, come anche di tutti i deputati e Senatori, dell’attuale e passate legislature, che, nonostante quanto stabilito dalle leggi hanno permesso un tale stillicidio delle finanze statali… per il reato preminente di danni arrecati all’erario da pubblici funzionari, retribuiti dallo Stato, nell’esercizio delle loro funzioni ovvero di tutti quei reati che si riterrà di rilevare dai fatti suesposti,in associazione tra di loro.
b) Con riserva di produrre ulteriori documenti e indicare testi successivamente al deposito del presente esposto/querela.
c) impedire la continuazione dei reati;
d) È anche vero che è possibile che alcune delle persone che concorrono alla commissione di questi reati non siano consapevoli di come funziona il sistema (come numerose volte evidenziato anche dalle sberleffeggianti inchieste delle Iene ad esempio)… e del fatto che ciò a cui collaborano è illecito, e che quindi non siano punibili perché in buona fede; ma i dirigenti dei ministeri, i direttori generali, i ministri, i presidenti della Camera, del Senato, il Presidente del consiglio, il Presidente della Repubblica e soprattutto la Corte dei Conti, ed altrettanto dicasi dei sopraccitati organismi europei preposti al controllo., ed infine i loro esperti e consiglieri, non possono pretendere essere considerati inconsapevoli di ciò che stanno facendo, perché è il loro mestiere.
Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi ci legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e qui se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Legge, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art 405, 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
Orazio Fergnani – oraziofergnani@tiscalinet.it
FORMELLO, 17/03/2014