Denuncia querela contro lo stato italiano in merito alla limitazione di libertà dovuta alla limitazione nell’uso del denaro contante

ROMA, 07,/01/2013

Al Comando stazione dei Carabinieri
SEDE

Alla Procura Della Repubblica Competente

Alla Alta Corte Penale Internazionale de l’Aia

E, p.c. Ad Altri

QUERELA/DENUNCIA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE DELL’AIA (I.C.C.)

Contro lo Stato italiano i suoi più alti amministratori ed altri :

1) Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano;
2) Il presidente del Consiglio dei ministri sig.r Romano Prodi
3) Il presidente del Consiglio dei ministri sig.r Mario Monti;
4) Il Presidente della Camera (Governo Prodi – 2007);
5) Il Presidente della Camera (Governo Monti – 2011);
6) Il Presidente del Senato (Governo Prodi – 2007);
7) Il Presidente del Senato (Governo Monti – 2011);
8) Il Ministro degli Affari Esteri sig. Massimo d’Alema – 2007);
9) Il Ministro della Giustizia sig.r Clemente Mastella – 2007);
10) Il Ministro dell’interno sig.r Giuliano Amato – 2007);
11) Tutti i componenti dello pseudo-governo dei tecnici nominati da Monti;
12) Tutti i Segretari dei Partiti dell’arco parlamentare a partire dall’anno 2007 ad oggi;
13) Tutti i Parlamentari che hanno accettato passivamente il “Golpe” del 2007 e del 2011;
14) Il Governatore della Banca d’Italia (2007) Mario Draghi;
15) Il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Ignazio Visco (2007);
16) Il governatore della Banca d’Italia sig. Ignazio Visco (2011) ;
17) Tutti i titolari e dirigenti del ministero dell’ Economia a partire dall’anno 2007 ad oggi;
18) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Finanze a partire dall’anno 2007 ad oggi;
19) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Tesoro a partire dall’anno 2007 ad oggi;
20) Tutti i titolari e dirigenti del ministero del Bilancio a partire dall’anno 2007 ad oggi;
21) La Ministra delle Politiche Europee sig.ra Emma Bonino;
22) Tutti i titolari e dirigenti del ministero delle Politiche Europee a partire dal 2007 ad oggi
23) Tutti i Governatori e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 2007;
24) Tutti i Consiglieri d’amministrazione delle banche commerciali a partire dall’anno 2007;
25) Tutti i consiglieri delle banche nazionali, e non, dal 2007 ad ora;
26) Tutti i Consiglieri e Dirigenti della Banca d’Italia a partire dall’anno 2007;

Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:

1) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Peculato (art.314 c.p.);
6) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
7) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
8) Abuso d’uffico (art.323 c.p.);
9) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
10) Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.);
11) Associazione a delinquere (art.416 bis);
12) Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete (art.458 c.p.);
13) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
14) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
15) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
16) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
17) Furto (art.624 c.p.);
18) Rapina (art.628 c.p.);
19) Estorsione (art.629 c.p.);
20) Truffa (art.640 c.p.);
21) Frode informatica (art.640 ter);
22) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
23) Usura (art.644 c.p.);
24) Appropriazione indebita (art.646 c.p.);
25) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
26) Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-

LUOGO DI COMMISSIONE : Tutto il territorio italiano
TEMPO DI COMMISSIONE : Reati in corso di esecuzione;
Persone offese: la Repubblica italiana, tutti i Cittadini italiani, la Nazione italiana.

STRUMENTI DI RIFERIMENTO :

1) Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale

Ratifica italiana: 12 luglio 1999, n. 232
Entrata in vigore in Italia: 20 luglio 1999
….. OMISSIS … Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto e’ complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
Articolo 4 Status giuridico e poteri della Corte
2) La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.
Articolo 5. Crimini di competenza della Corte
1. La competenza della Corte e’ limitata ai crimini piu’ gravi, motivo di allarme per l’intera comunita’ internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l’umanita’;
c) crimini di guerra;
… Omissis ….
Articolo 6. Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s’intende uno dei seguenti atti commessi nell’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi lesioni all’integrita’ fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;
Articolo 7. Crimini contro l’umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l’umanità s’intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell’ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell’attacco:
…. Omissis…
c) Riduzione in schiavitù;
…. Omissis ….
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per “riduzione in schiavitù” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
… omissis …
g) per “persecuzione” s’intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all’identità
…… omissis ….
2 CODICE CIVILE

Libro Terzo – Titolo II: Della proprietà Capo I: Disposizioni generali
Art. 832 Contenuto del diritto Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (Costit. 42, 43). Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
3) COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
…. Omissis …..
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

4 ) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ”

Art. 3. Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. ……. Omissis ….
3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione.
….. Omissis …..

Art. 11. Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria
(ESENTATI DALL’OBBLIGO DI ASSOGGETTAMENTO A QUESTA LEGGE)
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa’ di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa’ di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa’ di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del
CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa’ che svolgono il servizio di riscossione dei
tributi;
l) ((lettera soppressa dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come
modificato dal d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169));
m) gli intermediari finanziari iscritti nell’((albo)) previsto dall’articolo 106 del TUB;
((m-bis) le societa’ fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;))
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale
in uno Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi’:
a) le societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ((ad eccezione di quelle di
cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)); (9)
(b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;))
(c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attivita’ di cambiavalute, consistente
nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;))
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 151
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che
operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
(c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;
d) gli agenti in attivita’ finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 128-quater,
comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’articolo 128-quater, commi 6 e 7, del
medesimo TUB.))
(3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile
1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 6, della medesima legge.))
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati
personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni
situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato
extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi
1 e 2 sono tenuti a darne notizia all’autorita’ di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare
misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo.
5. I soggetti esercenti attivita’ finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di
registrazione con la comunicazione di cui all’articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all’autorita’
di vigilanza di settore.

Art. 15. Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
1. …….. Omissis …..
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

……. Omissis ……..

Art. 25. Obblighi semplificati

1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell’articolo 15, comma 1, alla lettera d)
dell’articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell’articolo 17, comma 1, se il cliente e’:
a) uno dei soggetti indicati all’articolo 11, commi 1 e 2, ((lettera b ));
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che
imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del
rispetto di tali obblighi.
c-bis) una societa’ o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla
negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o
piu’ Stati membri,ovvero una societa’ o un altro organismo quotato di Stato estero
soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.

….. Omissis ….

6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto sono autorizzati a non applicare gli
obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui
premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui
all’articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o sistemi simili che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal reddito e le cui regole
non permettano ai beneficiari, se non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso
in cui, se il dispositivo non e’ ricaricabile, l’importo massimo memorizzato sul dispositivo
non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e’ ricaricabile, sia imposto
un limite di 2.500 euro sull’importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi
in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso
anno civile ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una
transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di
250 euro di cui alla presente lettera e’ aumentato a 500 euro;

……. Omissis …..

Art. 49. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e’ dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche’ di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche’ ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).
(PALESE DISCRIMINAZIONE confliggente col dettato dell’art.3 della Costituzione)

16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E’ altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
18. E’ vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6, lettera d).

…. Omissis …..

5) DECRETO LEGGE 6 dicembre 2011 n 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento
dei conti pubblici. (11G0247)
GU n. 284 del 6-12-2011 – Suppl. Ordinario n.251
testo in vigore dal: 6-12-2011
Titolo I

….. Omissis ….

Art 12 Riduzione del limite per la tracciabilita’ dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto
all’uso del contante

1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:
“30 settembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011″.
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e’ inserito il seguente: “4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli
strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: (Frase del tutto arbitraria, e non rispondente al vero)
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero con le modalita’ offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo’ essere modificato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
….. Omissis ……

5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilita’ di una carta di debito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalita’ di inclusione finanziaria e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto corrente di base;

…. Omissis ………….

Premesso che :

Un popolo è libero quando coesistono (tutti) e vengono applicati i cosiddetti Diritti Soggettivi… e cioè :

1) il diritto ad esistere (in pace – salute – giustizia – equità);
2) il diritto alla proprietà (beni – opere – identità culturale);
3) il diritto alla libertà;
4) il diritto all’espressione

E … conseguentemente la capacità di autonomamente ed autarchicamente disporre delle sue sovranità eccone le principali … :

1) sovranità monetaria;
2) sovranità politica – elettorale;
3) sovranità territoriale;
4) sovranità giudiziaria;
5) sovranità culturale;
6) sovranità informativa – formativa;
7) sovranità alimentare – agricola;
8) sovranità medico- farmaceutico – sanitaria;
9) sovranità energetica;
10) sovranità industriale;

Tutte queste sfaccettatura della identità nazionale italiana nel corso degli ultimi decenni ci sono state gradualmente sottratte mentre la popolazione indaffarata nelle proprie piccole beghe o facendola interessare a beghe pubbliche artefattamente orchestrate inducessero la popolazione a porre l’attenzione su fatti di puro gossip, mentre nelle “secrete stanze” i traditori dei valori della patria si svendevano i “gioielli di famiglia, cioè le sovranità sopra elencate…
Il processo di appropriazione dello Stato e di esautorazione della sovranità popolare è in corso gradualmente ma costantemente da decenni ed ha condotto alla situazione attuale sotto gli occhi di tutti. Come di seguito sufficientemente descritto.

IL FATTO

«Fino a che non diventeranno coscienti del loro potere, non saranno mai capaci di ribellarsi, e fino a che non si saranno liberati, non diventeranno mai coscienti del loro potere». (George Orwell, 1984)

George Orwell … che come sappiamo bene, fece parte dei servizi segreti inglesi sotto la classica copertura della figura di “addetto commerciale”, sia in estremo oriente che successivamente in Russia per molti anni nel periodo fra le due guerre mondiali… approfittò delle conoscenze e delle informazioni riservatissime (inerenti ovviamente la sua epoca) per desumerne e distillarne poi le estreme e crude verità fondamentali dell’animo umano e sociale/politico…. di cui pervase ed intrise tutta la sua eccezionale, seppure limitatissima produzione, a causa della sua grave malattia (?) che lo catturò prematuramente a morte.

Egli aveva perfettamente previsto (o semplicemente era al corrente?) quello che sarebbe accaduto a distanza di circa settanta/ottanta anni (forse sarebbe il caso di pensare e riflettere che già allora si conducevano studi sulla psiche umana – come anche la cinematografia andava evidenziando – Dottor Mabuse & Co. – seppure sotto altri aspetti che tuttora pervadono il tema che andiamo ad analizzare… tutte sfaccettature di prese di consapevolezza che prendevano appunto atto di una scienza che stava compiendo grandi passi nel suo consolidamento ed effettiva capacità di utilizzazione nel controllo del comportamento delle “masse” e delle singole persone…. E come al solito avviene nelle tecnologie e scienze della “frontiera estrema” queste vengono immediatamente “fagocitate” dai servizi segreti … o comunque dai militari in qualunque epoca e qualunque luogo…

Quindi sulla base di queste considerazioni ed osservazioni si può sostenere che Orwell chiaramente conosceva (avendone descritto perfettamente nelle sue opere letterarie i risultati finali), e aveva avuto certamente accesso alla conoscenze e alle sperimentazioni da cui aveva tratto questi parametri, elementi e codifiche. Conoscenze che lo avevano quindi portato a scrivere (come sempre accade in questi casi) sotto veste di allegoria/parabola a persuaso per la loro epocale drammaticità a rischiare la vita conscio della “missione” che casualmente gli si era appiccicata addosso e portato a decidersi a divulgare le terrificanti possibili applicazioni (o peggio già orchestrate decisioni di conquista dell’”essere umano” – come oggi sta avvenendo…) in modo da attenzionare in modo sottile le menti e le personalità più brillanti ai possibili tragici coinvolgimenti e ripercussioni che il violento e criminale utilizzo di questa “tecnologia poteva condurre… ed ha effettivamente raggiunto.

Uno degli strumenti di ultima generazione utilizzato per controllare, studiare ed eventualmente poi intervenire e condurre gli individui nelle loro decisioni ed azioni è la cosiddetta carta di “credito” elettronica…….

Una tecnologia come mezzo di controllo sociale per imporre, attraverso una continua induzione di paure ed ansie, moduli di pensiero e comportamenti umani totalmente spersonalizzati, asserviti e ideologizzati. Obbiettivo finale: annichilire qualsiasi sentire, agire e pensare che possa essere veramente alternativo e concorrente. In sintesi, annichilire la personalità e la libertà.

Questo è il pericolo su cui ci ammonisce il famoso e stimatissimo George Orwell attraverso i suoi racconti, i cui fatti descritti a mo’ di allegoria, se confrontati con la situazione reale attuale, ci dicono che il pericolo descritto è in via di concretizzazione conclusiva.

Nonostante le grida di allerta che da decenni andiamo urlando in ogni sede, sembra proprio che finora non abbiano destato l’attenzione dell’opinione pubblica …. Da decenni la cosiddetta Sovranità Popolare garantita dall‘art. 1 della Costituzione viene via via sottratta attraverso subdole azioni di malgoverno, legiferazione lobbistica, usurpazione ed estorsione di diritti…. Tutto questo alla luce del sole ed apparentemente in modo del tutto legale….

La realtà dei fatti è del tutto agli antipodi; ed infatti nel corso di molti decenni lentamente ed apaticamente i Cittadini bovinamente lasciandosi depauperare della propria libertà e cedendola oziosamente nelle mani di entità incorporee, evanescenti, quasi inconsistenti e comunque intangibili, inattaccabili ed infine esecutrici di quel folle racconto di Orwell e quindi manipolatrici, interpolatrici, circonvenzionatrici delle menti e delle azioni dei cittadini si rendono complici più o meno consapevoli del furto e degli altri reati a loro stesso danno perpetrati… questo al presumibile scopo finale di accentrare in pochissime mani il oligarchiche e plutocratiche il potere dei cittadini che da questi era stato demandato allo Stato.

Se vogliamo difendere la nostra libertà, i nostri diritti e le nostre Sovranità dobbiamo innanzitutto scrollarci di dosso, l’inconsapevolezza, l’apatia, l’egocentrismo e al contrario prendere coscienza del nostro collettivo potere di cittadini e di farlo di nuovo tutelare, valere e rispettare.

Come infinite volte ripetuto in tutte le occasioni in cui abbiamo avuto un “pulpito” a disposizione io, Giorgio Vitali ed altri abbiamo sempre urlato al vento il grido di dolore delle nostre sovranità e diritti svaniti, dissolti nel nulla : la sovranità politica (nessuno si può candidare se non attraversano le forche caudine dalle segreterie di partito); la sovranità monetaria (ormai ceduta irrecuperabilmente alla B.C.E. – con tutte le considerazioni corollarie del caso); la sovranità del diritto (all’accesso alla giustizia, ad un giusto processo, a tempi di durata umani); alla sovranità e relativi diritti di possesso, anche dei beni primari come la casa di abitazione e la stessa attività… ormai precluso a larga parte dei cittadini a causa delle leggi infami prodotte in questi ultimi anni; alla fine del diritto alla pensione, di inabilità e di anzianità; al diritto alla sanità ed all’assistenza per i meno abbienti, i malati, gli inabili, etc.,etc.,.

NULLA PIU’, DI FATTO, E’ RIMASTO AI CITTADINI

Per uscire da questo girone infernale in cui questi infami manipolatori ci hanno precipitato è necessaria una rivoluzione culturale che ci rieduchi alla libertà processo che in primo luogo riattivi il senso di critica, di analisi e di coerenza logica in ciascuno per poter in ogni momento confutare, contestare e rifiutare questa estromissione dai propri naturali ed insottraibili diritti.

In questa visione ed azione di recupero della propria “persona” e concetto di soggetto centrale della società e dello Stato si deve inserire anche la battaglia per la difesa dell’utilizzo del denaro contante”.

Non una battaglia limitata e fine a se stessa ma inserita in un contesto molto più vasto ed “alto” che ha come obbiettivo la riappropriazione di tutti i diritti impropriamente, illegittimamente ed illegalmente sottratti come già elencati sopra …. Ma nello specifico azione questa, diretta a rivendicare la supremazia in termini assoluti dello strumento principe di pagamento nella transazioni negoziali (la Banconota) su un altro (la moneta elettronica), ma nel contempo riaffermare il diritto del Cittadino sovrano di scegliere liberamente e consapevolmente.

Nel corso degli anni la soglia al di sotto della quale è possibile utilizzare denaro contante per effettuare pagamenti tra privati o privati e società od amministrazioni non bancarie è stata gradualmente ridotta fino all’attuale limite di 1000 € ma ancora non basta e si fanno campagne pubblicitarie e “talk show” vari per disincentivare e ridurre ancor di più gli spazi d’uso del contante, con l’intento più o meno esplicito e finalizzato di giungere in un futuro alla totale soppressione di questa modalità di pagamento, sostituendolo con l’artificioso dominio della moneta elettronica.

A supporto della bontà della loro tesi, i promotori ed i sostenitori della cosiddetta lotta al contante adducono il fatto che tutto quanto dichiarato in queste (cosiddette) “leggi” ….sia pensato e studiato al fine di ottenere gradi maggiori di benessere generale, equità, progresso, giustizia sociale, sicurezza pubblica e privata, e come sopra asserito . Questo in modo da poter emettere una cosiddetta “Legge Speciale” – come ad esempio il D.Lgs.231/2007 e il D.Lgs.201/2011 – che servono allo scopo preciso e metodico per sottrarre Sovranità al cittadino e per darla alla casta dei superuomini che è quella della grande finanza internazionale IN UN SOLTANTO SUPERFICALMENTE REGIME DI APPARENTE LEGALITÀ.

La verità, AL CONTRARIO è che la lotta contro l’utilizzo del denaro contante non annovera alcuno scopo nobile e le argomentazioni a suo sostegno sono pure e concentrate mistificazioni della realtà oggettiva.L’unico vero obbiettivo di questa falsa crociata consiste nel proteggere e consolidare il potere, le prebende e l’influenza di quella variegata casta di soggetti improduttivi che ormai ci ritroviamo direttamente allo “Sgoverno della Nazione” che usualmente prosperano usurariamente e parassatariamente a scapito del lavoro altrui.

Il pretesto di perseguire buoni propositi serve come paravento per dissolvere i residuali diritti naturali dei più deboli e si tenta pretestuosamente di associare la lotta al contante col contrasto all’evasione fiscale …..che ad una prima analisi sembrerebbe pure ammissibile, ma che ad una appena più approfondita disamina si capisce del tutto logicamente insostenibile… in quanto ben tutti sappiamo che il grosso dell’evasione fiscale non ruota affatto attorno l’utilizzo del denaro contante.

Infatti da dati in nostro possesso sappiamo perfettamente che il cosiddetto lavoro sommerso ed evasione dei professionisti, artigiani, piccoli imprenditori ammonta a circa 8 miliardi di €/anno, …mentre invece le banche nel loro complesso, e nel complesso delle loro “operazioni” (banche commerciali e d’affari, Banca d’Italia e B.C.E.), evadono al fisco e contestualmente rubano ai cittadini (sottraendoli alla circolazione del “liquido” del mercato) …. Circa 900 miliardi di €/anno.

Come è immediatamente comprensibile l’eliminazione del contante non serve assolutamente a nulla se non a privare milioni di cittadini del formidabile strumento di “manifestazione di apprezzamento – il denaro”. Restringere le possibilità di decisione ed utilizzazione di scegliere come metodo di pagamento ciò che noi cittadini consideriamo più adeguato,va così ad incidere direttamente sulla sfera delle libertà e delle abitudini delle persone. Limitandone la libera scelta e quindi l’ambito della capacità decisionale … del tutto antidemocraticamente ed incostituzionalmente.

La banconota è solo un democratico, intelligente, sociale, solidale, neutro, mezzo per facilitare lo scambio; è un mezzo, e …deve essere sempre disponibile a piacimento di chi, “CITTADINO”, lo ha legalmente nella sua disponibilità in quantità e rapidità adeguata alla necessità degli scambi da sostenere.

E nessuno (LE BANCHE) si deve mai interporre per nessun motivo fra la decisione del legale detentore e la sua immediata e quantificata disponibilità.

Stampare una banconota da 5 come da 500 € costa tutto compreso circa 30 €cent, e la circolazione della stessa banconota poi non costa nulla; io la passo a te, tu la passi a qualcun’altro….. nessuno ci guadagna, nessuno ci lucra…… tranne la B.C.E. e la Banca d’Italia ovviamente, al momento della emissione … ma questo in questo particolare momento sarebbe pure tollerabile….

Per chiarire una volta per tutte, l’infingardaggine ed infamia del comportamento delle banche si può prendere ad esempio la fornitura del servizio di “carta prepagata” cioè su cui abbiamo anticipatamente versato dei soldi nostri, e precisare nel dettaglio…

Se si deposita una banconota da 100 € e si ritirano i propri soldi precaricati sulla carta dal bankomat 100 €, la banca si tiene mediamente più di 1.5 €, ovvero l’1.5%. Se si riversa quella banconota in banca e poi la si ritira di nuovo al Bankomat ripetendo l’operazione per 67 volte (anche molto meno se si considerano altri elementi)…., i 100 € iniziali sono spariti : se li è giugulati vampirescamente la banca.

Per puro puntiglio occorre precisare che molte banche fanno pagare anche 2 € (ed oltre) per ogni prelievo al bancomat … il che sta a significare che su 50 € si arriva a pagare il 4%

Qualcuno potrebbe pure scelleratamente concepire che pagare la banca per mettere i soldi nel bancomat è un costo che si deve sostenere (noi sappiamo bene che dovrebbe sempre essere la banca che dovrebbe pagarci per depositare i nostri soldi nella sua sede), ma questa teoria sarebbe ancora più insostenibile nel caso delle transazioni con denaro virtuale/elettronico….. la banca si tiene l’interesse usurario in percentuale, e con una minimo numero di passaggi si mangia tutto il capitale.

QUESTA È PURA E SEMPLICE FOLLIA…

Rischi zero ….. costi zero…. Mai esistita nessun’altra più lucrativa attività imprenditoriale ….. Oggi per di più i softwares bancari si trovano gratuitamente sul web. Minimo investimento massimo risultato… il sogno di re Mida divenuto realtà.

E agli antipodi, e per fortuna ….come contraltare; la banconota…

A Wörgel, il paese precursore della moneta cartacea indipendente creata dal Comune nel 1932, passava di mano 57 volte all’anno. Dopo il costo di stampa, Gratis… Nulla. Solo il primo anno un piccolo costo, poi gratis.

Lo stesso è stato ed è per qualunque altra moneta… Anche per la Lira… ed abbiamo documentazione di alcuni dati…

La banconota da diecimila lire costava circa seicento lire di stampa, inchiostro, filigrana, etc., ma negli ultimi anni di “corso” faceva ben 14.000 (quattordicimila) passaggi di mano prima di essere resa inutilizzabile a causa dell’usura (nel senso di consumazione)… per cui risultava che ogni passaggio costava allo Stato ed al cittadino ….

Quindi 600 £it. / 14.000 = 0,043 lire a transazione…

Ovvero pari al 0,00024 % del costo di produzione di una banconota…..

O anche, nel caso della banconota da 10.000 £…. Pari circa al 0,00001% del valore nominale della banconota…

Dunque …. Da una parte abbiamo la tanto decantata e pubblicizzata moneta elettronica che costa più del 1,5% del valore nominale della “transazione” dei bit e che dopo 67 “click” (può esserci nulla di maggiormente folle??)….. annulla il suo valore iniziale ……

E … dall’altra abbiamo la tanto svilita e vituperata moneta cartacea… che in pratica ……

Non costa nulla!!!

Nella quotidianità l’impiego del contante permette di portare a termine transazioni in maniera celere e proficua… ad esempio ieri ero al distributore di carburante self service dove avevo una decina di automobilisti che mi precedevano nel pagamento ed ho avuto modo di verificare col cronometro del cellulare quanto tempo impiegava il cassiere ad effettuare il pagamento, ed eventualmente dare il resto (nel caso di pagamento in contanti) … e di quanto tempo impiegava per fare la transazione attraverso la strisciata della carta di credito e relativo scontrino di ricevuta…

Nei dieci casi è risultato questo :

A1) Nel caso del pagamento in contanti senza resto (4 casi) tempo circa 4 secondi;

A2) Nel caso di pagamento in contanti con resto (3 casi) circa 8 secondi;

B) Nel caso di pagamento con carta di “credito” e ricevuta (3 casi) circa 28 secondi……

Praticamente un doppio furto, uno monetario assommato ad un furto in termini di costi operativi, a tutto danno degli operatori che accettano il pagamento con carta di “credito”….

Senza considerare il terzo, occulto, furto, il costo sostenuto dal gestore l’attività… cha arriva anche al 3 o 4% del valore delle transazioni.

A supporto della moneta elettronica si fantastica che la lotta al contante è decisiva anche nella lotta ai furti e alle rapine.

Mai idiozia mistificatrice fu più monumentale….

Si deve sottolineare che l’eliminazione del contante non rappresenta per nulla la soluzione definitiva contro furti e rapine. Clonazione di bancomat e di carte di credito, manipolazione di conti bancari, furto d’identità sono a conoscenza di tutti.

A Luglio di quest’anno era a Piazza Monte Citorio a partecipare ad una manifestazione insieme ad altri amici, fra cui anche un’amica con cui ci scambiavamo idee ed opinioni nel frattempo che il relatore del comizio esponeva le sue tesi… All’improvviso vedo l’amica sbiancare e quasi svenire…. Si era improvvisamente accorta che le era sparito il portafogli… in cui non aveva denaro liquido … per cui riprendeva un atteggiamento normale… ma nel contempo si rendeva conto che le era fra l’altro sparita la carta di credito… Chiamata immediatamente la banca per bloccare la carta… il responsabile le rispondeva che era appena stato fatto il prelievo massimo giornaliero di 500 €…. Ovviamente dal ladro….Questo a testimoniare, se ce ne fosse bisogno, che è più facile per i lestofanti rubare denaro attraverso la carta di “credito” che non il denaro… che normalmente si tiene diviso in più tasche e ripostigli, borsa, portafogli… etc., etc..-

Alcuni sostenitori della moneta elettronica addirittura oltraggiano l’intelletto delle persone normalmente dotate, assegnando alla lotta al contante una assurda ed insostenibile, come appena visto…. valenza di battaglia di civiltà, così invertendo i ruoli e le funzioni dei due opposti termini del ragionamento…e cioè la causa e l’effetto, trovandosi nell’impossibilità di avere l’avallo della verità scientifica, tentano truffaldinamente di plagiare la mente degli sprovveduti che purtroppo sono la maggioranza.

Come visto all’inizio è in atto da decenni la progressiva spoliazione dei diritti dei cittadini di cui la rapina del denaro contante e la contemporanea imposizione obbligatoria per “legge” della moneta elettronica alimenta il potere arbitrario, usurpativo e discrezionale, sperequativo, della élite politico/finanziaria il cui consolidamento è estremamente deleterio e pericoloso poiché sottende alla passiva accettazione di una futura società dove l’uomo non è concepito come fine, ma come mezzo.

E qui occorre entrare nel merito del diritto di proprietà “tout court”…

Per definire e completare lo scenario serve precisamente comprende e definire cosa significa “proprietà popolare della moneta” (o anche solo il concetto di proprietà) …… si crede di capire, ma abbiamo riscontri che dimostrano che non ci riescono neppure gli “addetti ai lavori”.

Finalmente però in America ed in Europa ci si è svegliati dal “torpore” indotto e ci sono cause civili sotto il profilo del diritto in merito alla proprietà del contenuto e alla proprietà dello strumento che gestisce il contenuto.

Una simmetria esemplificativa ….

Se si realizza un progetto tecnico con il software “Autocad” il contenuto intellettuale è di proprietà del progettista che lo realizza …. ma costui e la sua opera diventano inesorabilmente ed imprescindibilmente legati al proprietario del software con cui si è creato il progetto. Per cui si dipende per il futuro in tutto e per tutto dal proprietario del software e sempre più lo sarà nel futuro se non vi si pone rimedio (ecco uno dei motivi fondamentali per cui il “diritto d’autore” deve avere periodi di latenza sufficientemente brevi e differenziati stabiliti (questi sì) per Legge……

Paradossalmente se il proprietario delle licenze Autocad un giorno decidesse di chiudere l’attività e ritirare le licenze …. tutto il patrimonio intellettuale realizzato, veicolato e vincolato a quel software andrebbe in fumo! E questo è del tutto illogico ed inconcepibile!

Questo non può e non deve essere possibile!

Ormai lo stesso processo operativo di transustanzazione e svanimento, dissoluzione è in atto per quanto riguarda il denaro… che come il progetto non è più su supporto di carta…. Ma questo supporto … mentre la carta era completamente integrata e facente coesivamente parte del progetto … veniva rilevata e ritenuta da tutti “ la materia del progetto stesso”…. Ora il denaro/banconota sta subendo denigrativamente e furfantescamente la stessa opera di smaterializzazione molecolare e di separazione netta fra idea/concetto/pensiero del progetto (integrante il valore) ed il vile supporto materiale cartaceo…

ECCO LE FASI DELLA GRADUALE TRUFFA MESSA IN ATTO :

Sempre, fin dalla sua nascita … e fino ad ora il denaro è stato ed è uno strumento che idealmente e virtualmente racchiude e conserva nel tempo il valore, tuttavia …

FASE 1

Seppure nel corso dei secoli il “valore” del denaro prima era racchiuso nella nobiltà della lega di metallo più o meno prezioso di cui era fatta la moneta…

FASE 2

Poi successivamente il “valore” veniva riconosciuto nella concezione/consapevolezza che la banconota era la rappresentazione dell’integrazione in essa del “valore” del metallo nobile racchiuso nei forzieri del principe o della Repubblica…

FASE 3

Deinde in tempi più recenti… caduta la convertibilità in oro… questo valore integrato nel corpo cartaceo e rappresentato dal concetto di integrazione del “valore” del bene che si andava a veicolare sul mercato economico riconoscendo/acquistando il bene oggetto di interesse del “portatore della banconota” … nello scambio bene – banconota veniva integrato nella banconota che rimaneva in mano al venditore

Esso “valore” rimaneva comunque sempre ancorato al concetto che il portatore della banconota era il legittimo proprietario e colui che poteva disporne a piacimento secondo il dettato degli articoli del codice civile 832 e seguenti….

FASE 4

Questo anche quando, con l’avvento dell’euro …. Che seppure di proprietà della B.C.E. e non del portatore… comunque … per il fatto stesso che il portatore- possessore anche se in ombra rispetto alla B.C.E. (proprietaria) … ne era di fatto in possesso… comunque (siccome possessore) poteva disporre liberamente della cosa/denaro/banconota….

FASE 5

Ora invece … fase terminale del percorso truffaldino… come visto per il progetto concettuale… una volta utilizzato il software del “terzo incomodo” quello che prima era del portatore, sempre il valore della banconota… all’improvviso con l’introduzione in “gioco”di questo nuovo elemento (il software) questo “valore”diventa di chi il “valore” (del progetto autocad o della banconota – poco importa) …. soltanto gestisce il software…..Quindi il “portatore” solo per il fatto di essere entrato nel software attraverso un “gestore” …. che sia della società “Autocad” o della Banca Unicredit”….. e questo “valore” sia gestito in modo “proprietario” da costoro e non più dall’ignaro che inizialmente si è fidato ed affidato a costoro… Questo “valore” incredibilmente diventa del gestore del software…

Un po’ come potrebbe essere di affidare ad un rivenditore di auto la nostra automobile per la vendita e viceversa … solo perché gli abbiamo firmato l’incarico di venderla… e costui ci vada in giro o addirittura la affitti …..e quando gliela richiediamo indietro ci dice : .

La cosa è perfettamente verificabile facendo una semplice azione… Andando in banca a prelevare sul conto corrente una discreta somma di qualche migliaio di Euro… vi sarà risposto di tornare il giorno dopo o anche il giorno dopo ancora…

Facendo con ciò vedere che quello che è il vostro diritto in quanto legittimi proprietari del vostro denaro di disporne liberamente viene continuamente e costantemente calpestato da chi solo dovrebbe gestire il vostro bene… Infatti il vostro denaro vi dovrebbe essere istantaneamente restituito (con eventuali interessi) a semplice vostra richiesta…

Portare la gestione del denaro totalmente sotto il controllo elettronico significa cedere completamente, irrimediabilemente e definitivamente il valore contenuto nella moneta di nostra esclusiva proprietà, senza più alcuna possibilità di possibile contrattazione.
Facendolo diventare di fatto proprietario, gestore, detentore ed arbitro insindacabile a tutti gli effetti sia della moneta che del “valore” in essa contenuta.

Cosa che in parte è già così… perchè lo Stato negli ultimi anni con una serie di leggiuccole (fra cui quelle più sopra citate) ha obbligato le imprese ad avere i conti correnti, …. a pagare e ricevere pagamenti solo tramite bonifico…..

È quindi comprensibile paventare che da un momento all’altro ( e sta già succedendo) il “di fatto” proprietario del denaro (i banchieri) diano mandato ai maggiordomi (gli Stati) che aizzino i cani (Equitalia) per sequestrarci il conto corrente anche senza alcuna nostra autorizzazione e per qualunque insulso ed illecito motivo.

Già il fatto graduale, ma intenzionale, di questa strategia è in corso… con la serie continua di pseudo leggi che limitano la libertà di circolazione/transazione e la disponibilità della liquidità, del deposito, degli assegni, delle tasse… e l’entità massima delle transazioni etc., etc., come evidenziato nei testi delle pseudo-leggi portate ad esempio.

Per la cronaca sotto il profilo giuridico e giudiziario sia Microsoft sia Autocad (per fortuna e per rispetto del “Diritto”) stanno avendo dei problemi proprio perchè una privata e personale proprietà intellettuale non può in alcun caso, senza adeguato ed apposito “Negozio Giuridico”, diventare proprietà del software che la gestisce..

Col denaro sta avvenendo lo stesso e di peggio in quanto il denaro in una società dove tutto ormai e monetizzato, dal sesso ai riti funebri, dall’ottenimento di una carta d’identità ad un paio di mele essere controllati ed irreggimentati nello svolgimento della propria esistenza corrisponde esattamente a quanto descritto da Orwell da noi citato all’inizio…..

Diventare a tutti gli effetti schiavo, succube, soggiogato, prigioniero…

Ma noi ci opporremmo con tutte le forze, con ogni mezzo e fino all’ultimo respiro ad un destino così ingiusto, meschino, crudele e nefasto……

In quanto l’uomo ed i diritti dell’uomo sono il centro dell’universo.

Si appalesa a questo punto sempre il solito dilemma ….. costoro (i governanti) sono dei poveri idioti incapaci di intendere e di volere, e legiferano a casaccio?… Oppure sono collusi con la mafia dell’alta finanza che qui denunciamo congiuntamente???

In ogni caso anche loro dovrebbero essere inquisiti da una magistratura che fosse degna dei grandi valori di cui dovrebbe essere portatrice…….

Lo scenario d’insieme messo in atto dalla combriccola/masnada/orda dei politici – banchieri – parlamentari – società di recupero crediti nazionali ed internazionali/ è questo fin qui descritto.

Questa denuncia/querela è per gridare ancora una volta che non si possono svendere senza il loro esplicito consenso, ed impunemente……., i Cittadini e soprattutto non si possono annullare i loro “naturali e costituzionali diritti”… Nè annullare e modificare e stravolgere il senso delle leggi e della Costituzione CHE DEVE SEMPRE ESSERE IN FAVORE DELLA TOTALITA’ DEI CITTADINI E NON SPEREQUATIVE IN FAVORE DELLE BANCHE…

E per riepilogare , e dare un senso compiuto a questa denuncia rammento gli articoli della Costituzione e del codice civile evidenziati in calce all’inizio, che sono chiarissimi ed illuminanti in merito…

Dove sono andati a finire i principi all’inizio di questa denuncia citati e sempre e troppo soprattutto da chi li vìola in continuazione i tanto decantati esaltati, magnificati dalla costituzione : il rispetto, la tutela, la garanzia dei/sui poteri inerenti il diritto di proprietà, il risparmio dei singoli e delle famiglie…. L’equità legale, sociale, economica, imprenditoriale….. la parità di diritti dei cittadini di fronte alla legge ed allo Stato …. la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini…. E viceversa la inderogabile (art.42) la funzione sociale dell’impresa (le banche così strutturate sono socialmente utili, …a chi?… (art.41) Non recano danno alla sicurezza, alla libertà…. alla dignità umana??? ….

E vogliamo anche aggiungere Art.3 della Costituzione…

Dove è andata a finire l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori/cittadini… all’organizzazione politica, economica, e sociale del paese?????

È quindi è dovere di ogni cittadino degno di questo nome (anche Magistrato, giudice, comandante dei Lancieri di Montebello o della Guardia Forestale) …… opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti messi in atto da questi usurpatori ed annichilitori dei valori costituzionali e delle leggi conseguenti che costoro emanano e promulgano in barba ai dettati istituzionali……..

Il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme. Ciò è definito all’art. 1 della Costituzione che sancisce che la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico è legittima.(anche il Parlamento e il Consiglio dei Ministri…

Il diritto alla resistenza è equivalente, corrispondente, analogo e simbiotico al diritto alla sicurezza ed ordine pubblico che impone al cittadino di attivarsi in carenza di interventi di ufficiali di polizia giudiziaria in presenza del verificarsi di un qualsiasi reato affinchè se ne ostacoli ed impedisca la realizzazione, e di più…

La Costituzione di molti paesi europei non solo sancisce esplicitamente che la Costituzione va tutelata contro tutto e contro tutti, ma addirittura quella francese si spinge esplicitamente oltre ed afferma :

” Quando il governo viola i diritti del popolo, l’insurrezione è per il popolo il più sacro dei diritti ed il più indispensabile dei doveri”.

Ed in definitiva il dettato del Trattato di Roma si realizza ed addice perfettamente alla situazione italiana attuale…

c) Riduzione in schiavitù;
…. Omissis ….
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) Si intende per “attacco diretto contro popolazioni civili” condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti previsti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l’attacco;
b) per “sterminio” s’intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine;
c) per “riduzione in schiavitù” s’intende l’esercizio su una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà,

… omissis …

(in primis il diritto alla proprietà del denaro che col lavoro e col sudore si è legalmente e legittimamente guadagnato…

Questa condizione io la chiamo RIDUZIONE IN SCHIAVITU’…

Non entro ulteriormente in particolari di dettaglio per la doviziosa ponderosità già raggiunta e quindi termino qui …. ma davvero molto altro ci sarebbe da aggiungere in merito alla sottrazione di diritti, valori, beni e per le privazioni da questo piano strategico di impossessamento dello Stato italiano ha comportato in nocumento e sofferenza del POPOLO ITALIANO.

Per tutti questi, motivi, ragioni, diritti…

CHIEDO QUINDI

di procedere all’immediato arresto di coloro in epigrafe che rifiutassero di aderire alle finalità di difesa e tutela dei DIRITTI dei CITTADINI, della piena applicazione delle residue libertà democratiche garantite delle Istituzioni e dalla piena realizzazione del dettato della Costituzione dello Stato, come qui ampiamente descritto, di procedere per la penale punizione dei colpevoli, nonché richiedere gli opportuni sequestri di documenti cartacei e telematici, azioni, etc., ai fini di:

a) assicurare la prova dei reati;
b) impedirne la soppressione e l’inquinamento delle prove
c) impedire la continuazione dei reati;
d) assicurare la solvibilità dei responsabili nei confronti dello Stato e dei cittadini italiani cui deve essere risarcito l’ingente ed immane danno reale, morale ed esistenziale cagionato con i comportamenti che si sono descritti.
e) Sollecitiamo pure l’esecuzione di opportune perizie per la conferma della qui fornita ricostruzione.

Ricordo, sottolineo ed enfatizzo ad uso di chi mi legge rammentando l’ obbligatorietà dell’azione penale in caso di evidenti violazioni di legge e l’altrettanto obbligatorio arresto in caso di flagranza di reato, e nelle descrizioni qui prodotte se ne sono verificate a josa, ricordo altresì il giuramento prestato nei confronti della Costituzione, delle Istituzioni, della Repubblica, dello Stato e dei Cittadini italiani tutti, a cui l’operato di questo giudice si deve uniformare e deve rispondere, e di cui noi a nostra volta saremo severi giudici.

Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile nell’esposizione dei fatti a scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.

Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.

IN FEDE.

Orazio Fergnani ed altri firmatari

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