Sporcherie di superficie: “In Abruzzo, dopo il terremoto, fuoriesce dalle profondità ctonie l’oro nero nero….”

I politici fanno finta di essere contrari alla deriva petrolifera dell’Abruzzo, poi in realtà si fanno leggi ad hoc perchè ogni azione sia ufficialmente legale…

Fino a quando vogliamo continuare a credere che non ci sia pericolo per la nostra terra?

Ciao, Irene Travaglini – Da Ecologia Peacelink

Dal blog d Maria Rita D’Orsogna:

Saturday, May 16, 2009

La non-democrazia italiana

Su segnalazione del blog “Allegria di naufragi”

http://allegriadinaufragi.blogspot.com/2009/05/non-siamo-piu-padroni-casa-nostra.html  

arriva la notizia che in parlamento hanno approvato il Decreto Legge 1195, in data 14 Maggio 2009.

Il titolo di questo decreto e’ “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed e’ stato approvato dalla Camera dei deputati in base all’originale testo presentato il 5 agosto 2008 e chiamato 1441.

Gia’ il titolo fa confondere le idee, perche’ sembra voler parlare di tutt’altro. A molti di noi infatti sia il numero che il titolo non dice nulla legato alla petrolizzazione dell’Abruzzo e dell’Italia, e anzi, ci sono tutta una serie di parole arzigorose e di riferimenti a commi e postille, che non si capisce niente. Come ho gia’ avuto modo di dire, non sta scritto da nessuna parte che le leggi in Italia debbano essere cosi’ confuse, contorte e incomprensibili al cittadino medio.

La legge e’ qui, sotto versione .pdf.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=316642

Nell’articolo 19 del decreto si modificano i commi dal 77 all’ 82 bis della vecchia legge sugli idrocarburi, la 239 risalente al 23 Agosto 2004 nel seguente modo:

Articolo 19, comma 77): Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e’ rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazioni e con le modalita’ di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241. Esso consente lo svolgimento di attivita’ di prospensione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e’ data comunicazione ai comuni interessati.

Articolo 19, comma 78): L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attivita’ di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, e’ concessa, previa valutazione di impatto ambientale, da parte dell’ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita’ di cui alla legge 7 agosto 1990, n,241.

Articolo 19, comma 82): La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli inteventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indisepensabili all’esercizio, che sono considerati di pubblica utilita’ ai sensi della legislazione vigente.

Articolo 19, Comma 82 bis): Qualora le opere di cui al comma 82 comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio del permesso o della concessione di cui al medesimo comma 82 ha effetto di variante urbanistica.

Articolo 20): Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell’intesa da parte della regione competente.

Per quanto scandalose, molte di queste affermazioni erano gia’ previste nella legge precedente, quella appunto del 2004, fra cui anche il fatto che l’approvazione a trivellare significa automaticamente che non ti servono nemmeno le varianti urbanistiche.

Quello che spicca ai miei occhi, e’ che qui si rende specifico per la prima volta che l’unica sede di discussione e’ l’ufficio territoriale minerario, che fa capo al ministero dello sviluppo economico, che sarebbe poi Scajola, che sarebbe poi amico dell’ENI. Prima, questa specifica non c’era e magari si sarebbe potuto conteplare che quell’unica sede decisionale fosse il governo regionale, o provinciale. Ora no, ti dicono che e’ solo Roma a decidere. Sindaci e regioni non contano piu’ nulla. Per di piu’ viene specificato che ai comuni gli viene solo detto ALLA FINE che il permesso e’ stato accordato, e non prima o quando l’istanza di ricerca viene presentata, cosi magari il comune puo’ presentare un ricorso, intervenire preventivamente, o fare delle osservazioni prima che il governo gli dica si. Magari anche solo farlo sapere alla gente.

Questo, secondo me e’ molto molto grave, e viola, anche se non sono un esperto di leggi, il diritto internazionale di Aarhus che dice che deve essere un territorio a decidere come meglio utilizzare le proprie risorse e non il governo centrale.

Per di piu’ , nella prima istanza di presentazione di questa legge, la 1441 nel comma 82 c’era una frase che diceva:

Gli atti di cui al comma 77 indicano le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del richiedente per garantire la tutela ambientale e dei beni culturali.

Questa frase e’ stata cancellata nella versione finale ed e’ nello stesso spirito del “facciamo glielo sapere alla gente solo alla fine”. Con questa nuova legge i petrolieri non hanno nessun obbligo di rendere la gente partecipe o di informarla, alla faccia della democrazia e di Aarhus! Nessuno sapra’ niente finche’ non vedremo la terra messa a soqquadro da ruspe e petrolieri. Proprio una democrazia moderna.

Infine, l’ultima osservazione e’ che tutto viene fatto retroattivamente. Prima, nella proposta 1441 si diceva che il nuovo processo era valido per tutte i procedimenti eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

Questa frase e’ stata cambiata con:

eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell´intesa da parte della regione competente.

Cioe’ la legge e’ rettroattiva per tutti, ad eccezione quelli per cui sindaci e regioni hanno gia’ detto si alle trivelle. Ci prendono pure in giro!

Non sono un esperto di leggi – spero che qualche avvocato possa avere voglia di chiedersi se tutto cio’ sia costituzionale e soprattutto se si rispetti il trattato di Aarhus che l’Italia ha firmato.

Il partito democratico nelle parole di Filippo Bubbico e’ tutto fiero di avere inserito una postilla che dice che alle regioni che ospitano sul proprio territorio queste fabbriche di morte andra’ uno sconto sulla benzina. Sai che gioia, andassero a vedere come si vive in Basilicata, e quanti sconti sulla benzina ci sono da loro, dopo 15 anni di attivita’ estrattiva. Io credo che se venisse spiegato alla gente che tipo di petrolio abbiamo e quanta e quale devstazione trivellare l’Italia comportera’ tutte le persone sensate rinuncerebbero a pochi spiccioli di sconto sulla benzina.

Andiamo avanti verso il baratro….

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